mercoledì 30 aprile 2014

Sentenza su DIRITTO ALLA DISPENSA

Il docente non idoneo al servizio ha diritto alla dispensa e non può essere obbligato a compiti diversi
Importante sentenza del Tribunale di Udine a seguito di un ricorso patrocinato dalla FLC CGIL

Il docente dichiarato inidoneo al servizio ha diritto alla dispensa per motivi di salute e non può essere obbligato dall'amministrazione ad essere utilizzato in compiti diversi. È questa la rilevante sentenza del giudice del Tribunale di Udine che ha riconosciuto il diritto alla dispensa ad una docente inidonea che era stata licenziata dall'amministrazione perché aveva rifiutato l’utilizzo in altri compiti.
La docente era stata dichiarata inabile al servizio ma idonea ad altri compiti e pertanto l’amministrazione intendeva obbligarla a prestare servizio in qualità di non docente. A fronte del rifiuto della docente e alla sua richiesta di essere dispensata dal servizio (ai sensi dell'art. 4.4 del DM 79/2011 che disciplina la ricollocazione del personale dichiarato inidoneo nei ruoli ATA), il dirigente scolastico dell’istituto presso cui la docente era titolare l’ha dichiarata decaduta dall'impiego ritenendo che l’art. 7 comma 2  del DPR 171/2011 (ovvero il regolamento in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici inidonei) avesse cancellato la possibilità della dispensa.
Il giudice invece ha ritenuto fondata la domanda di dispensa avanzata dalla docente poiché per il giudice è lo stesso DPR 171/2011 all'art. 7 comma 9 a prevedere l’applicabilità della  disciplina previgente al personale docente della scuola.
Il giudice inoltre ha ravvisato nel comportamento dell’amministrazione tutta una serie di illegittimità sul piano procedurale oltre che di merito per cui ha ritenuto di censurare la decisione dell’amministrazione e ha ordinato l’immediata riammissione in servizio della docente e il suo successivo collocamento in dispensa dal servizio per motivi di salute. Inoltre il giudice ha condannato l’amministrazione al pagamento degli stipendi non percepiti oltre che delle spese di lite.
Tale decisione è particolarmente rilevante e conferma ed avvalora - come denunciato dal nostro sindacato - che l’operazione voluta dal Miur di prevedere il passaggio forzoso di tutto il personale docente inidoneo nei ruoli del personale ATA sia profondamente illegittima e ingiusta. Non è degno di un paese civile pensare di risolvere i propri problemi di bilancio comprimendo i diritti dei lavoratori con maggiori difficoltà e pertanto continueremo a dare battaglia contro questi provvedimenti iniqui e a tutelare i lavoratori inidonei nelle sedi legali perché ottengano giustizia.

2 commenti:

  1. Il fatto è sicuramente importante, ma...
    La sentenza è stata emessa da un Giudice del Lavoro: ne sortirebbero quindi effetti diretti ed "immediati" soltanto sulla ricorrente.
    Va anche considerato che l'Amministrazione probabilmente opporrà appello contro la sentenza ed eventualmente chiederà una sospensiva della intimazione emessa dal giudice. Se il ricorso dovesse giungere in Cassazione, questa, invece, potrebbe emettere una sentenza di indirizzo per tutti.
    Tuttavia questa sentenza costituisce sul momento un (interessante) precedente, anche se non possiamo prevedere l'orientamento di altri giudici di fronte a casi simili.
    Da notare che la collega in questione ha fatto causa nell'autunno 2012, quindi ha avuto la sentenza dopo un anno e mezzo circa. Il suo caso era urgente perché si trovava nella condizione di LICENZIATA (quindi priva di sostegno economico e con la pensione che si allontanava ulteriormente, venendo a mancare i nuovi contributi). Inutile ricordare che il ricorso ai gradi superiori di giudizio comporta tempi SUPPLEMENTARI ed è soggetto ad un maggior numero di variabili; quindi si può tranquillamente affermare che in assoluto i tempi saranno sicuramente più lunghi.

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  2. La sentenza potrebbe riguardare i vecchi inidonei? Alcune considerazioni e precisazioni:

    1. La docente di Udine aveva passato visita per la prima volta e si trovava a dover accettare o rifiutare l'utilizzazione.
    2. Diverso è il caso di chi si trova già utilizzato.
    Nel caso 1 erano in conflitto due tipi di norme : il DPR 171/2011 e i contratti collettivi della Scuola (nazionale e integrativo 2008). Il primo assegna la dispensa solo a chi è inidoneo in modo assoluto (= a ogni proficuo lavoro), i secondi la danno anche a chi è inidoneo in modo relativo (cioè al solo insegnamento). E il Giudice ha dato ragione ai secondi.
    Nel caso 2, invece, si dovrebbe fare riferimento al solo comma 4.4 del DM 79/2011, in quanto la normativa scolastica (precedente al 2011) prevede che chi è già utilizzato debba passare una nuova visita ed essere dichiarato inidoneo in modo assoluto.
    I colleghi già utilizzati di Roma, Milano, Nuoro ecc. nel 2011-12 chiesero la dispensa a norma del comma 4.4 (senza visita) e si creò una situazione assurda di dispensati senza stipendio e senza pensione. In conseguenza di ciò alcuni fecero ricorso al Giudice del Lavoro, che però diede torto ai docenti.

    Quindi ora come ora chi è già utilizzato
    - o passa una nuova visita, contando su una inidoneità assoluta
    - o fa riferimento al comma 4.4 del DM 79 (CHE NON è CHIARO SE SIA ANCORA IN VIGORE o superato dalla L. 128), aspetta la risposta di Miur e INPS (soprattutto INPS) e poi fa ricorso al Giudice.

    Maria Teresa De Nardis

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