Il docente non idoneo al servizio ha diritto alla dispensa e non può essere obbligato a compiti diversi
Il docente
dichiarato inidoneo al servizio ha diritto alla
dispensa per motivi di salute e non può essere
obbligato dall'amministrazione ad essere utilizzato in compiti
diversi. È questa la rilevante sentenza del giudice del Tribunale di
Udine che ha riconosciuto il diritto alla dispensa ad
una docente inidonea che era stata licenziata
dall'amministrazione perché aveva rifiutato l’utilizzo in altri
compiti.
La docente
era stata dichiarata inabile al servizio ma idonea ad altri
compiti e pertanto l’amministrazione intendeva obbligarla a
prestare servizio in qualità di non docente. A fronte del
rifiuto della docente e alla sua richiesta di essere dispensata
dal servizio (ai sensi dell'art. 4.4 del DM 79/2011 che
disciplina la ricollocazione del personale dichiarato inidoneo
nei ruoli ATA), il dirigente scolastico dell’istituto presso cui
la docente era titolare l’ha dichiarata decaduta dall'impiego
ritenendo che l’art. 7 comma 2 del DPR 171/2011 (ovvero il
regolamento in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei
dipendenti pubblici inidonei) avesse cancellato la possibilità
della dispensa.
Il giudice
invece ha ritenuto fondata
la domanda di dispensa avanzata dalla docente
poiché per il giudice è lo stesso DPR 171/2011 all'art. 7 comma
9 a prevedere l’applicabilità della disciplina previgente al
personale docente della scuola.
Il giudice
inoltre ha ravvisato nel comportamento dell’amministrazione
tutta una serie di illegittimità sul piano procedurale oltre che di merito per
cui ha ritenuto di censurare la decisione dell’amministrazione e
ha ordinato l’immediata riammissione in servizio della
docente e
il suo successivo collocamento in dispensa dal servizio per
motivi di salute. Inoltre il giudice ha condannato
l’amministrazione al pagamento degli stipendi non percepiti
oltre che delle spese di lite.
Tale
decisione è particolarmente rilevante e conferma ed avvalora -
come denunciato dal nostro sindacato - che l’operazione voluta
dal Miur di prevedere il passaggio
forzoso di
tutto il personale docente inidoneo nei ruoli del personale ATA
sia profondamente
illegittima e ingiusta. Non è degno di un paese
civile pensare di risolvere i propri problemi di bilancio
comprimendo i diritti dei lavoratori con maggiori difficoltà e
pertanto continueremo a dare battaglia contro questi
provvedimenti iniqui e a tutelare i lavoratori inidonei nelle
sedi legali perché ottengano giustizia.
Il fatto è sicuramente importante, ma...
RispondiEliminaLa sentenza è stata emessa da un Giudice del Lavoro: ne sortirebbero quindi effetti diretti ed "immediati" soltanto sulla ricorrente.
Va anche considerato che l'Amministrazione probabilmente opporrà appello contro la sentenza ed eventualmente chiederà una sospensiva della intimazione emessa dal giudice. Se il ricorso dovesse giungere in Cassazione, questa, invece, potrebbe emettere una sentenza di indirizzo per tutti.
Tuttavia questa sentenza costituisce sul momento un (interessante) precedente, anche se non possiamo prevedere l'orientamento di altri giudici di fronte a casi simili.
Da notare che la collega in questione ha fatto causa nell'autunno 2012, quindi ha avuto la sentenza dopo un anno e mezzo circa. Il suo caso era urgente perché si trovava nella condizione di LICENZIATA (quindi priva di sostegno economico e con la pensione che si allontanava ulteriormente, venendo a mancare i nuovi contributi). Inutile ricordare che il ricorso ai gradi superiori di giudizio comporta tempi SUPPLEMENTARI ed è soggetto ad un maggior numero di variabili; quindi si può tranquillamente affermare che in assoluto i tempi saranno sicuramente più lunghi.
La sentenza potrebbe riguardare i vecchi inidonei? Alcune considerazioni e precisazioni:
RispondiElimina1. La docente di Udine aveva passato visita per la prima volta e si trovava a dover accettare o rifiutare l'utilizzazione.
2. Diverso è il caso di chi si trova già utilizzato.
Nel caso 1 erano in conflitto due tipi di norme : il DPR 171/2011 e i contratti collettivi della Scuola (nazionale e integrativo 2008). Il primo assegna la dispensa solo a chi è inidoneo in modo assoluto (= a ogni proficuo lavoro), i secondi la danno anche a chi è inidoneo in modo relativo (cioè al solo insegnamento). E il Giudice ha dato ragione ai secondi.
Nel caso 2, invece, si dovrebbe fare riferimento al solo comma 4.4 del DM 79/2011, in quanto la normativa scolastica (precedente al 2011) prevede che chi è già utilizzato debba passare una nuova visita ed essere dichiarato inidoneo in modo assoluto.
I colleghi già utilizzati di Roma, Milano, Nuoro ecc. nel 2011-12 chiesero la dispensa a norma del comma 4.4 (senza visita) e si creò una situazione assurda di dispensati senza stipendio e senza pensione. In conseguenza di ciò alcuni fecero ricorso al Giudice del Lavoro, che però diede torto ai docenti.
Quindi ora come ora chi è già utilizzato
- o passa una nuova visita, contando su una inidoneità assoluta
- o fa riferimento al comma 4.4 del DM 79 (CHE NON è CHIARO SE SIA ANCORA IN VIGORE o superato dalla L. 128), aspetta la risposta di Miur e INPS (soprattutto INPS) e poi fa ricorso al Giudice.
Maria Teresa De Nardis