Il Ministro Profumo ha firmato il decreto
sul passaggio dei docenti utilizzati in altri compiti nel ruolo Ata.
Sinceramente dopo quasi nove mesi,
potevano partorire un ... prodotto migliore, se non nella sostanza, almeno nella
forma! Sfruttando con maggiore efficienza i propri uffici legali che presto
dovranno fronteggiare i contenziosi
Non stiamo qui a valutare (e pure si
dovrebbe!) l’opportunità di impacchettare il decreto nelle stesse
ore in cui si svolgono le consultazioni per un nuovo Governo: le smanie di
efficienza dei “Tecnici” sulla pelle degli ultimi ci sono ben
note.
Ci soffermiamo soltanto ad esaminare gli
aspetti burocratici alla luce di quanto già avevamo denunciato in questi mesi,
evidenziando i punti critici di un decreto che, per il rispetto della persona,
non avrebbe mai dovuto essere scritto né pensato. … Avrebbe semmai richiesto un
basilare STUDIO, nelle commissioni parlamentari e nelle stanze
ministeriali, e un confronto NEGOZIALE vero; invece, a distanza di nove mesi, è lo stesso
frettoloso decreto frutto dei tagli
ciechi della spending review
.
Innanzitutto notiamo che il testo
continua ad indicare l’A.S. 2012-13
(commi 1.3 – 3.1 – 3.4) come data del trasferimento di ruolo: non
considerano, i “Tecnici”” che
il decreto potrebbe diventare operativo ormai col finire delle lezioni? Le cause
di forza maggiore –dovute
all’incongruità del decreto stesso- che hanno inceppato la traduzione operativa
della norma, non si possono tradurre in retroattività punitiva. In quale
ottica dobbiamo interpretare il comma 3.1 : refuso dovuto a ”stanchezza”
operativa o accanimento perverso a retrodatare un provvedimento già tanto
devastante?
Ancora constatiamo che non sono stati
affatto sciolti i nodi che tante volte abbiamo evidenziato:
- Hanno capito, i “Tecnici”, che si tratta di persone malate?
come si può stilare una graduatoria a punteggio (comma 2.2) dove i primi
-presumibilmente più anziani- verrebbero... premiati col ruolo ATA, costretti
a reinventarsi una improbabile professionalità (a 55-60 anni!), mentre
chi è dopo di loro –più giovane- può rimanere dov’è, in attesa di un posto
vacante?
- E in quale veste gli “ultimi in graduatoria” rimarranno “nell’attuale posizione” (comma 2.1)? cioè chi
era utilizzato in biblioteca, vi rimane o va in segreteria (essendo un
amministrativo retrodatato), pur restando nella stessa scuola? ci saranno
nelle segreterie ”amministrativi
in incognito”? ma allora avremmo una grande disparità fra scuole, le cui
segreterie risulterebbero formate secondo criteri non uniformi.
- Suscita poi perplessità il comma
2.3, laddove indica l’assegnazione di una sola persona
per istituzione scolastica: in pratica qui “il legislatore” prende improvvisamente
coscienza che si tratta di personale malato, pensa ai possibili disservizi e
pone un argine. Ma non si tratta dello stesso personale malato che si vuole far
transitare a suon di maggior punteggio? E in quali posti (uno per scuola)
se i pensionamenti -anche per gli ata-
sono drasticamente in calo?
- Ma la scarsa conoscenza del “fenomeno” riemerge nel comma 3.2, dove si
parla di provincia di appartenenza, dimenticando che gli inidonei,
considerati fuori ruolo, hanno una provincia di ”utilizzazione”, a volte diversa ed assai
lontana da quella di “precedente titolarità”. Questa distinzione -mai chiarita-
ha già generato equivoci e disguidi (anche per le visite di verifica): si
ripeteranno?
- Continuando... l’eventuale passaggio ad altra
amministrazione pubblica (ventilata mobilità intercompartimentale), effettuata
DOPO il passaggio ATA (comma 1.5) su quale profilo si attuerebbe? è mai
possibile che personale immesso in ruolo con la laurea venga penalizzato
di ben 3 livelli e soltanto dopo verrebbe consentito il passaggio ad altra
Amministrazione? E’ legittimo? E’ costituzionale?
- Infine non si capisce
a) quali sono i requisiti per il
pensionamento (comma 5.3): si intende, come sarebbe opportuno, la condizione
pre-Fornero o si gioca ancora sulla solita ambigua RETICENZA ?
b) cosa si debba intendere riguardo
alla dispensa. Infatti con la dizione “Nei soli
confronti del suddetto personale resta impregiudicata del CCNI (2008) in
particolare all’art. 2 c. 3 che prevede che in caso
dell’attivazione di procedure di mobilità
l’interessato
può rinunciarvi e chiedere di essere dispensato per motivi di
salute” si intende in pratica realizzare una sanatoria
limitata agli inidonei “storici”?
Analoghe ambiguità e reticenze nel D.M. 79 del 12/9/2011 comma 4.4
(Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il
cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in
alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge
n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le
modalità previste dalla normativa vigente al momento della
domanda.) hanno creato scompiglio negli UST e negli altri enti coinvolti nei pensionamenti
di centinaia di persone, che avevano visto in quel comma una possibilità di
esodo. Tali persone si sono trovate in situazioni paradossali e dolorose: senza stipendio, né
pensione, riammessi al lavoro dopo molti mesi.
Siamo dunque sicuri che questa volta
l’Inps non si frapporrà al loro pensionamento?
Al momento in cui scriviamo non sappiamo
se il decreto verrà firmato in tempi brevissimi dagli altri ministeri
interessati e ci auguriamo che le questioni qui avanzate, da noi che le viviamo
sulla nostra pelle, possano far riflettere e rimandare la decisione a una
situazione di maggior approfondimento di tutta la problematica. Altrimenti
l’emanazione del decreto dimostra solo una gran voglia di scrollarsi di dosso
una responsabilità, anzi fuor di metafora, svela un superficiale e
inqualificabile menefreghismo.
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