venerdì 22 marzo 2013

Scellerato e pure raffazzonato...

Comunicato CONBS




Il Ministro Profumo ha firmato il decreto sul passaggio dei docenti utilizzati in altri compiti nel ruolo Ata.
Sinceramente dopo quasi nove mesi, potevano partorire un ... prodotto migliore, se non nella sostanza, almeno nella forma! Sfruttando con maggiore efficienza i propri uffici legali che presto dovranno fronteggiare i contenziosi
Non stiamo qui a valutare (e pure si dovrebbe!) l’opportunità di impacchettare il decreto nelle stesse ore in cui si svolgono le consultazioni per un nuovo Governo: le smanie di efficienza dei “Tecnici” sulla pelle degli ultimi ci sono ben note.
Ci soffermiamo soltanto ad esaminare gli aspetti burocratici alla luce di quanto già avevamo denunciato in questi mesi, evidenziando i punti critici di un decreto che, per il rispetto della persona, non avrebbe mai dovuto essere scritto né pensato. … Avrebbe semmai richiesto un basilare STUDIO, nelle commissioni parlamentari e nelle stanze ministeriali, e un confronto NEGOZIALE vero; invece, a distanza di nove mesi, è lo stesso frettoloso decreto frutto dei tagli ciechi della spending review .
Innanzitutto notiamo che il testo continua ad indicare l’A.S. 2012-13 (commi 1.3 – 3.1 – 3.4) come data del trasferimento di ruolo: non considerano, i “Tecnici”” che il decreto potrebbe diventare operativo ormai col finire delle lezioni? Le cause di forza maggiore –dovute all’incongruità del decreto stesso- che hanno inceppato la traduzione operativa della norma, non si possono tradurre in retroattività punitiva. In quale ottica dobbiamo interpretare il comma 3.1 : refuso dovuto a ”stanchezza” operativa o accanimento perverso a retrodatare un provvedimento già tanto devastante?
Ancora constatiamo che non sono stati affatto sciolti i nodi che tante volte abbiamo evidenziato:
- Hanno capito, i “Tecnici”, che si tratta di persone malate? come si può stilare una graduatoria a punteggio (comma 2.2) dove i primi -presumibilmente più anziani- verrebbero... premiati col ruolo ATA, costretti a reinventarsi una improbabile professionalità (a 55-60 anni!), mentre chi è dopo di loro –più giovane- può rimanere dov’è, in attesa di un posto vacante?
- E in quale veste gli “ultimi in graduatoria” rimarranno “nell’attuale posizione” (comma 2.1)? cioè chi era utilizzato in biblioteca, vi rimane o va in segreteria (essendo un amministrativo retrodatato), pur restando nella stessa scuola? ci saranno nelle segreterie ”amministrativi in incognito”? ma allora avremmo una grande disparità fra scuole, le cui segreterie risulterebbero formate secondo criteri non uniformi.
- Suscita poi perplessità il comma 2.3, laddove indica l’assegnazione di una sola persona per istituzione scolastica: in pratica qui “il legislatore” prende improvvisamente coscienza che si tratta di personale malato, pensa ai possibili disservizi e pone un argine. Ma non si tratta dello stesso personale malato che si vuole far transitare a suon di maggior punteggio? E in quali posti (uno per scuola) se i pensionamenti -anche per gli ata- sono drasticamente in calo?
- Ma la scarsa conoscenza del “fenomeno” riemerge nel comma 3.2, dove si parla di provincia di appartenenza, dimenticando che gli inidonei, considerati fuori ruolo, hanno una provincia di ”utilizzazione”, a volte diversa ed assai lontana da quella di “precedente titolarità”. Questa distinzione -mai chiarita- ha già generato equivoci e disguidi (anche per le visite di verifica): si ripeteranno?
- Continuando... l’eventuale passaggio ad altra amministrazione pubblica (ventilata mobilità intercompartimentale), effettuata DOPO il passaggio ATA (comma 1.5) su quale profilo si attuerebbe? è mai possibile che personale immesso in ruolo con la laurea venga penalizzato di ben 3 livelli e soltanto dopo verrebbe consentito il passaggio ad altra Amministrazione? E’ legittimo? E’ costituzionale?
- Infine non si capisce
a) quali sono i requisiti per il pensionamento (comma 5.3): si intende, come sarebbe opportuno, la condizione pre-Fornero o si gioca ancora sulla solita ambigua RETICENZA ?
b) cosa si debba intendere riguardo alla dispensa. Infatti con la dizione Nei soli confronti del suddetto personale resta impregiudicata del CCNI (2008) in particolare all’art. 2 c. 3 che prevede che in caso dell’attivazione di procedure di mobilità l’interessato può rinunciarvi e chiedere di essere dispensato per motivi di salute” si intende in pratica realizzare una sanatoria limitata agli inidonei “storici”?
Analoghe ambiguità e reticenze nel D.M. 79 del 12/9/2011 comma 4.4 (Considerato che il passaggio in altro ruolo comporta il cambiamento di stato giuridico, il personale interessato può chiedere, in alternativa ai passaggi di ruolo di cui ai commi 12 e 15 della richiamata legge n. 111/2011, di essere dispensato dal servizio per motivi di salute, secondo le modalità previste dalla normativa vigente al momento della domanda.) hanno creato scompiglio negli UST e negli altri enti coinvolti nei pensionamenti di centinaia di persone, che avevano visto in quel comma una possibilità di esodo. Tali persone si sono trovate in situazioni paradossali e dolorose: senza stipendio, né pensione, riammessi al lavoro dopo molti mesi.
Siamo dunque sicuri che questa volta l’Inps non si frapporrà al loro pensionamento?
Al momento in cui scriviamo non sappiamo se il decreto verrà firmato in tempi brevissimi dagli altri ministeri interessati e ci auguriamo che le questioni qui avanzate, da noi che le viviamo sulla nostra pelle, possano far riflettere e rimandare la decisione a una situazione di maggior approfondimento di tutta la problematica. Altrimenti l’emanazione del decreto dimostra solo una gran voglia di scrollarsi di dosso una responsabilità, anzi fuor di metafora, svela un superficiale e inqualificabile menefreghismo.

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