sabato 1 giugno 2013

Proposta di legge della Senatrice Puglisi


Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

d’iniziativa dei senatori:
PUGLISI , Finocchiaro, di Giorgi, Gotor, Saggese

Onorevoli senatori. – I commi 13 e 14 del decreto-legge legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, (“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, c.d. decreto-legge “spending review”) recano disposizioni concernenti il transito di personale docente inidoneo e degli insegnanti tecnico pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).
Con la Spending Review di Luglio, si e’ compiuta una doppia ingiustizia: a danno di insegnanti gravemente ammalati che oggi offrono per quel che possono il loro contributo di lavoro alla scuola, e a danno di ATA precari sulla cui pelle si gioca il “cosiddetto risparmio” di spesa. Persone queste ultime che con dedizione e competenza stanno svolgendo un lavoro per nulla semplice, visto l’appesantimento burocratico che grava sulle autonomie scolastiche dotate di segreterie ormai ridotte all’osso dai tagli della l. 133 del 2008.
In particolare, il comma 13 stabilisce che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, transita nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o tecnico, con decreto del direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale (USR), da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Attualmente circa 3500 docenti, poco più del 2% degli insegnanti della scuola pubblica, sono inidonei all’insegnamento ma idonei ad altri compiti, come la programmazione e l’approfondimento della didattica, le attività connesse all’insegnamento, le cosiddette funzioni strumentali, la cura della biblioteca, dei laboratori, l’organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l’organizzazione delle prove di ingresso, di esami, i test Invalsi.
L’inidoneità in un profilo con l’opportunità di svolgere altri compiti evita la discriminazione di un lavoratore per le sue condizioni di salute ed è anche un’opportunità per il luogo di lavoro di poter continuare ad usufruire, sia pure in parte, della professionalità di quel lavoratore.
Per questi motivi appare incomprensibile e lesiva del loro ruolo di docenti la scelta del decreto-legge spending review di spostare i docenti inidonei nei ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici delle scuole, licenziando di fatto gli ATA precari. I docenti inidonei sono privati del loro ruolo e retrocessi di qualifica, chiamati a svolgere funzioni amministrative e tecniche per le quali non hanno nessuna preparazione e formazione. Questa scelta non aiuta la scuola, ma rappresenta l’ennesimo fattore di indebolimento, senza peraltro raggiungere gli obiettivi fissati di contenimento della spesa.
A tutt’oggi non è stato ancora chiarito il futuro del personale oggetto di queste norme e non sono state ancora regolate le modalità e i termini di questo passaggio, ma temiamo che tutto si compia prima della formazione del nuovo Governo.
Con riferimento al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il comma 13 dispone l’utilizzazione, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della Commissione medica operante presso la ASL, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o tecnico, nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, ovvero su posti di altra provincia. Il comma 14 riguarda il personale docente attualmente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale), per il quale prevede il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto. Il transito è effettuato con decreto del direttore generale del competente USR, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il personale è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il comma 15 dispone che i criteri e le procedure per l’attuazione di quanto previsto ai commi 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il presente disegno di legge propone l’abrogazione dei commi 13 e 14 del decreto-legge legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella convinzione che la norma che prevede il transito di personale docente inidoneo e degli insegnanti tecnico pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) non risolve né il problema del suddetto personale né del personale precario amministrativo e tecnico ed è lesivo della professionalità e della dignità dei docenti e dello stesso funzionamento della scuola.

Art. 1
(Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri determinati in 115 milioni di euro per l’anno 2013, in 111 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e in 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non 115 milioni di euro per l’anno 2013, in 111 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e in 160 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

2 commenti:

  1. http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00700826.pdf

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  2. FIRME AD OGGI:

    Francesca Puglisi (PD)

    Cofirmatari
    Anna Finocchiaro (PD) , Nicoletta Favero (PD) , Rosa Maria Di Giorgi (PD) , Miguel Gotor (PD) , Angelica Saggese (PD)
    Claudio Broglia (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
    Emilia Grazia De Biasi (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
    Elena Ferrara (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
    Sergio Lo Giudice (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
    Donella Mattesini (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
    Walter Tocci (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
    Magda Angela Zanoni (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
    Pamela Giacoma Giovanna Orru' (PD) (aggiunge firma in data 28 maggio 2013)
    Fabrizio Bocchino (M5S) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
    Stefania Giannini (SCpI) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
    Pietro Liuzzi (PdL) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
    Corradino Mineo (PD) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
    Michela Montevecchi (M5S) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
    Riccardo Nencini (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
    Alessia Petraglia (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
    Manuela Serra (M5S) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)

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