Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente
inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA)
d’iniziativa dei senatori:
PUGLISI , Finocchiaro, di Giorgi, Gotor, Saggese
Onorevoli senatori. – I commi 13 e 14 del decreto-legge legge 6 luglio 2012
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
(“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”, c.d. decreto-legge “spending review”) recano disposizioni
concernenti il transito di personale docente inidoneo e degli insegnanti tecnico
pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA).
Con la Spending Review di Luglio, si e’ compiuta una doppia ingiustizia: a
danno di insegnanti gravemente ammalati che oggi offrono per quel che possono il
loro contributo di lavoro alla scuola, e a danno di ATA precari sulla cui pelle
si gioca il “cosiddetto risparmio” di spesa. Persone queste ultime che con
dedizione e competenza stanno svolgendo un lavoro per nulla semplice, visto
l’appesantimento burocratico che grava sulle autonomie scolastiche dotate di
segreterie ormai ridotte all’osso dai tagli della l. 133 del 2008.
In particolare, il comma 13 stabilisce che il personale docente dichiarato
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo
ad altri compiti, transita nei ruoli del personale ATA con la qualifica di
assistente amministrativo o tecnico, con decreto del direttore generale del
competente Ufficio scolastico regionale (USR), da emanare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto-legge. Attualmente circa 3500 docenti,
poco più del 2% degli insegnanti della scuola pubblica, sono inidonei
all’insegnamento ma idonei ad altri compiti, come la programmazione e
l’approfondimento della didattica, le attività connesse all’insegnamento, le
cosiddette funzioni strumentali, la cura della biblioteca, dei laboratori,
l’organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento,
l’organizzazione delle prove di ingresso, di esami, i test Invalsi.
L’inidoneità in un profilo con l’opportunità di svolgere altri compiti
evita la discriminazione di un lavoratore per le sue condizioni di salute ed è
anche un’opportunità per il luogo di lavoro di poter continuare ad usufruire,
sia pure in parte, della professionalità di quel lavoratore.
Per questi motivi appare incomprensibile e lesiva del loro ruolo di docenti
la scelta del decreto-legge spending review di spostare i docenti inidonei nei
ruoli degli assistenti amministrativi e tecnici delle scuole, licenziando di
fatto gli ATA precari. I docenti inidonei sono privati del loro ruolo e
retrocessi di qualifica, chiamati a svolgere funzioni amministrative e tecniche
per le quali non hanno nessuna preparazione e formazione. Questa scelta non
aiuta la scuola, ma rappresenta l’ennesimo fattore di indebolimento, senza
peraltro raggiungere gli obiettivi fissati di contenimento della spesa.
A tutt’oggi non è stato ancora chiarito il futuro del personale oggetto di
queste norme e non sono state ancora regolate le modalità e i termini di questo
passaggio, ma temiamo che tutto si compia prima della formazione del nuovo
Governo.
Con riferimento al personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo
alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, il comma
13 dispone l’utilizzazione, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale
della Commissione medica operante presso la ASL, su posti anche di fatto
disponibili di assistente amministrativo o tecnico, nella provincia di
appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, ovvero su posti
di altra provincia. Il comma 14 riguarda il personale docente attualmente
titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti
locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di
pratica professionale), per il quale prevede il transito nei ruoli del personale
non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o
collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto. Il transito è
effettuato con decreto del direttore generale del competente USR, da emanarsi
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il personale è immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili
nella provincia di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal
richiedente, e mantiene il maggior trattamento stipendiale mediante assegno
personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Il comma 15 dispone che i criteri e le procedure per
l’attuazione di quanto previsto ai commi 13 e 14 sono adottati con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il presente disegno di legge propone l’abrogazione dei commi 13 e 14 del
decreto-legge legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, nella convinzione che la norma che prevede il
transito di personale docente inidoneo e degli insegnanti tecnico pratici nei
ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) non risolve né il
problema del suddetto personale né del personale precario amministrativo e
tecnico ed è lesivo della professionalità e della dignità dei docenti e dello
stesso funzionamento della scuola.
Art. 1
(Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell’articolo 14 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono
abrogati.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri determinati in 115 milioni di euro per l’anno 2013, in
111 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e in 160 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015 si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di
cui al comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15,
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una
ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese
di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste
dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni
finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge
di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di
parte corrente, sono ridotte in via permanente, in misura tale da garantire
risparmi di spesa per un ammontare complessivo non 115 milioni di euro per
l’anno 2013, in 111 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 e in 160 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2015. I Ministri competenti predispongono, entro
il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall’anno 2013, gli ulteriori
interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto
dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente
comma.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di
ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di
finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai
fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A
seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti
dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella
allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte
di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini
di indebitamento netto, il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al
Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli
obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni
legislative eventualmente ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento
degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00700826.pdf
RispondiEliminaFIRME AD OGGI:
RispondiEliminaFrancesca Puglisi (PD)
Cofirmatari
Anna Finocchiaro (PD) , Nicoletta Favero (PD) , Rosa Maria Di Giorgi (PD) , Miguel Gotor (PD) , Angelica Saggese (PD)
Claudio Broglia (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
Emilia Grazia De Biasi (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
Elena Ferrara (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
Sergio Lo Giudice (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
Donella Mattesini (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
Walter Tocci (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
Magda Angela Zanoni (PD) (aggiunge firma in data 6 maggio 2013)
Pamela Giacoma Giovanna Orru' (PD) (aggiunge firma in data 28 maggio 2013)
Fabrizio Bocchino (M5S) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
Stefania Giannini (SCpI) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
Pietro Liuzzi (PdL) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
Corradino Mineo (PD) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
Michela Montevecchi (M5S) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
Riccardo Nencini (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
Alessia Petraglia (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)
Manuela Serra (M5S) (aggiunge firma in data 29 maggio 2013)