L'inidoneità all'insegnamento
e l'iter burocratico per ottenerne il riconoscimento
A
cura di
Maria Teresa De Nardis
Rosa Maria Lombardo
Aggiornamento a Febbraio 2024
Scriviamo questo “vademecum”
perché negli ultimi anni sono intervenuti tanti e tali cambiamenti, anche in
contraddizione fra di loro, che molto spesso il docente costretto a lasciare
l’insegnamento trova difficoltà a districarsi fra le norme e rischia di fare
scelte non ben ponderate.
Le disposizioni che
attualmente regolano l’inidoneità, la dispensa e l’utilizzazione
in altri compiti sono il CCNL
2007, il CCNI 2008, il DPR171/2011,
il DL 104/2013 convertito nella L.128/2013 (quest’ultima seguita
dalla Circolare 13000 e dalle successive note 6 dicembre 2013 n. 13220/2013 e 1 agosto 2014 n. 7749/2014, ma tuttora mancante di un vero decreto
attuativo).
L’inidoneità
E' una brutta parola, che nega una funzione, ma è così che viene riportata nelle norme ed è conosciuta, per cui, sebbene a malincuore, la utilizzeremo.
Essa fu introdotta nella legislazione scolastica con i decreti delegati del 1974 (artt.112-113): una norma di civiltà -non a caso si colloca in quegli anni- che tutela sia il personale malato, sia l'utenza potenzialmente danneggiata da questi. Successivamente è stata ripresa dai Contratti Nazionali e disciplinata nel primo Contratto Decentrato del 1997 e nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - artt. 4, comma 2, e 17, comma 5, del contratto collettivo nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007 (CCNI - 25 giugno 2008).
E' una brutta parola, che nega una funzione, ma è così che viene riportata nelle norme ed è conosciuta, per cui, sebbene a malincuore, la utilizzeremo.
Essa fu introdotta nella legislazione scolastica con i decreti delegati del 1974 (artt.112-113): una norma di civiltà -non a caso si colloca in quegli anni- che tutela sia il personale malato, sia l'utenza potenzialmente danneggiata da questi. Successivamente è stata ripresa dai Contratti Nazionali e disciplinata nel primo Contratto Decentrato del 1997 e nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute - artt. 4, comma 2, e 17, comma 5, del contratto collettivo nazionale del personale della scuola 29 novembre 2007 (CCNI - 25 giugno 2008).
A questi contratti si è
sovrapposto il DPR 171/2011 che disciplina l’inidoneità
permanente nel pubblico impiego, senza tener conto della
specificità della Scuola.
Infatti i Contratti-scuola
prevedevano solo due tipologie di inidoneità all’insegnamento:
- Permanente, con cui si
poteva scegliere tra dispensa e utilizzazione in altri compiti
- Temporanea, con cui si
poteva restare in malattia o scegliere l’utilizzazione in altri
compiti.
Il DPR 171 ha introdotto una
nuova terminologia :
- Inidoneità
assoluta, cioè a qualsiasi compito
- Inidoneità
relativa, cioè al solo insegnamento e di conseguenza idoneità ad altri
compiti.
A queste diciture le
Commissioni mediche associano i concetti “temporaneo”
e “permanente”, dando origine a una varietà di
referti che a volte assumono connotazioni … fantasiose. Pertanto
nei verbali si può leggere:
1. “non idoneo permanentemente
in modo assoluto al servizio" >>> significa
che sicuramente si ottiene la dispensa
2. “non idoneo permanentemente
in modo relativo all’insegnamento" >>>
significa che si viene utilizzati in altri compiti
3. “non idoneo temporaneamente
in modo assoluto al servizio fino al ………. (con l’indicazione
della data)”
>>> significa che si va in malattia d’ufficio
(tale periodo rientra nel computo dei 18 mesi).
4. “non idoneo temporaneamente
per …………. (mesi/anni) in modo relativo allo
svolgimento delle mansioni proprie del profilo di
inquadramento"
>>> significa che si può scegliere o collocamento
in malattia o possibilità di essere utilizzati in altri compiti.
Ma a questo repertorio a
volte sono state associate anche particolari limitazioni, per
esempio:
- “inidoneita’ allo svolgimento
delle seguenti mansioni proprie del profilo di appartenenza (.......): utilizzare il docente nelle
residue mansioni del settore o profilo di appartenenza.” (Non si capisce bene
cosa significhi)
- “non idoneo permanentemente
in modo relativo allo svolgimento di tutte le mansioni proprie
o equivalenti del profilo (controindicata ogni mansione che ……………………….)”
- “non idoneo temporaneamente
per ……………. (mesi/anni) in modo relativo allo
svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo
professionale di appartenenza …………………………………………,”
>>> Teoricamente il docente può continuare ad
esercitare le restanti mansioni che costituiscono l’insieme
della funzione docente. Non si capisce come si possa realizzare.
L'iter burocratico per ottenere l’inidoneità
Il docente che voglia
chiedere l'inidoneità innanzitutto si deve munire di certificato
del proprio medico di famiglia, in cui risultino la o le
patologie di cui è affetto. Quindi farà domanda (1) (*) al proprio
Dirigente scolastico di essere sottoposto a visita collegiale
per l'accertamento dell'inidoneità. Se si desidera la dispensa,
è bene specificare “ai fini della dispensa dal servizio”.
Il DS provvederà a richiede
all'autorità sanitaria -Commissione medica di verifica, ora trasferite all'INPS- di
pronunciarsi sull'idoneità fisica; la Commissione convocherà
quindi il docente a visita.
A
questo punto è interesse del docente presentare tutta la
documentazione medica (certificati, cartelle cliniche, persino
scontrini di medicinali) ed anche il riassunto delle proprie
assenze negli ultimi 3 anni (se sono state molte) rilasciato
dalla Segreteria della scuola di servizio. L'inidoneità è cosa
diversa dall'invalidità e dall'handicap, tuttavia se si è già in
possesso di verbali attestanti l'invalidità civile o l'handicap
certificato secondo la L.104/92, è bene esibirli. Per questo
motivo si consiglia a chi vuole intraprendere questa strada, di
conservare scrupolosamente tutta la documentazione, di cui
bisogna fare le fotocopie da lasciare alla Commissione.
[Aggiornamento Novembre 2018: La CMV di Milano con la Informativa n. 170 ha specificato quali documenti bisogna allegare alla richiesta di visita. E' bene attenersi a tale elenco anche se si è in altra regione]
Alla
visita è consigliabile farsi accompagnare dal medico di fiducia,
che avrà diritto di parola, o, in sua mancanza, da un parente o
conoscente, che però potrà solo assistere. Non tutte le
commissioni fanno entrare il familiare ma è sempre un conforto
essere accompagnati.
Generalmente
la commissione non dà una risposta immediata; questa arriverà di
solito dopo 2-3 settimane.
Cosa succede una
volta ottenuta l’inidoneità
Nel caso 1 saranno avviate
le pratiche per la risoluzione del rapporto di lavoro: l'assegno
relativo sarà calcolato in base agli anni maturati (che devono
essere almeno 15). Il pensionando ha diritto alla liquidazione e
al pagamento delle ferie non godute e della Indennità
sostitutiva del mancato preavviso di risoluzione del rapporto di
lavoro (da richiedere a parte).
Nel caso 4 il docente presenta domanda di utilizzazione e viene assegnato ad
altri compiti, secondo le disposizioni del CCNI
2008, tuttora in vigore, che recita:
Art. 3
(Modalità e ambiti di utilizzazione del personale
docente ed educativo)
1. L'utilizzazione del personale docente ed
educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello stesso
circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi
di utilizzo temporaneo).
Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale
docente ed educativo, tenuto conto di quanto previsto nella
certificazione medico collegiale, delle richieste
dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri
definiti in sede di contrattazione di scuola, si indicano, a
titolo meramente esemplificativo, quelli relativi ad
attività di supporto alle funzioni istituzionali della
scuola, quali:
- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi
e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli
organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra
attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
2. L'utilizzazione del personale docente ed
educativo può essere disposta, su base volontaria e tenendo
conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre
istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di
verificate esigenze, presso l’USP o presso l’USR, o presso
gli uffici centrali del Ministero della Pubblica Istruzione,
o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i
soggetti interessati.
Il caso 2 è invece il più pernicioso. La L. 128 prevede, infatti, per gli inidonei in modo permanente, il passaggio volontario nei ruoli di Assistente amministrativo (AA) o tecnico (AT) o, in alternativa, la mobilità intercompartimentale. Tuttavia "nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016", il neo-inidoneo può essere utilizzato nelle iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, "anche in reti di istituzioni scolastiche".
In mancanza di un decreto attuativo, la Circolare 13000 si limita a riportare quanto già scritto. Gli USR e UST hanno pertanto approntato due moduli per la scelta del passaggio nel ruolo ATA o per la mobilità intercompartimentale (famigerati "A" e "B"). E' però possibile operare una "non-scelta", in base alla nota 7749 del 1 agosto 2014 ed essere utilizzati "nelle iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica" o continuare a essere utilizzati secondo i disposti del CCNI 2008.
La mancanza di chiare direttive
ministeriali ha creato complicazioni agli UST su come
procedere all'utilizzazione e in alcuni casi ha generato veri
contenziosi.
Quindi riteniamo che il
docente che intende chiedere l’inidoneità debba essere informato
dei suoi diritti e dei rischi cui può andare incontro.
In particolare sconsigliamo, se non in presenza di un preciso interesse, di firmare la richiesta del passaggio nel ruolo ATA, per i problemi di natura economico-stipendiale che illustreremo in seguito e per il fatto che tale scelta è irreversibile: una volta passati ATA, non si è più docenti e non si può chiedere la revisione dell'inidoneità.
Probabilmente l’inidoneità
relativa temporanea costituisce una salvaguardia maggiore, non essendo una scelta definitiva,
anche per il fatto che il docente la maggior parte delle volte non conosce la situazione dei docenti utilizzati e i compiti che dovrà svolgere.
D’altra parte sono le
Commissioni mediche che decidono per l’una o per l’altra
tipologia di inidoneità, quindi non si può scegliere a priori.
Si può solo andare preparati all'eventualità.
Se poi si voglia/debba
avviare un contenzioso col proprio UST, consigliamo di
contattare un avvocato esperto di legislazione scolastica o un
rappresentante sindacale veramente
competente di
inidoneità e utilizzazione.
Ci sentiamo di sottolineare un ulteriore aspetto che spesso presenta criticità: "la CMV (...) non ha il compito di individuare quali siano le mansioni praticabili dal Dipendente (...), bensì – sulla base delle infermità/menomazioni diagnosticate – deve individuare quali siano le mansioni controindicate e cioè pregiudizievoli, in quanto incompatibili con la residua efficienza psico-fisica o comunque foriere di probabile aggravamento delle infermità (...)" (Circolare MEF N. 981) Pertanto la dicitura "...può essere adibito a mansioni amministrative", che spesso si trova nei verbali , è illecita e comunque non equivale a "deve essere utilizzato in Segreteria", in quanto la gestione della Biblioteca scolastica e gli altri compiti indicati dalle norme sopra riportate includono aspetti di natura amministrativa.
NB. L'utilizzazione si può attuare senza limitazioni riguardo a ordini e gradi di scuola; cioè un/a insegnante dell'infanzia può essere utilizzato/a in un istituto superiore a prescindere dai propri titoli professionali.
Compiti dell’UST
1. Ricevuto il certificato
di inidoneità assoluta, la scuola dove il docente è
titolare deve emettere il decreto di dispensa (se
ricorrono gli estremi) e inviare i documenti all'UST che
istruirà la pratica di pensione.
2. Nel caso di inidoneità relativa (permanente o) temporanea, la scuola deve inoltrare il verbale all'UST e invitare il docente a presentare domanda (2) per la scelta della forma di utilizzazione (segreteria, UST, biblioteca…); ciò fatto procederà alla stipula del contratto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di formalizzare entro 30 giorni dalla data della domanda.
Se il termine di 30 giorni
non viene rispettato dall'Amministrazione, l’ulteriore periodo
di assenza non è computato ai fini della determinazione del
periodo massimo di assenza previsto ai commi 1 e 2 dell’art.17
del CCNL 29 novembre 2007.
NB: A seconda delle deleghe dell'Autonomia scolastica, possono essere l'UST/AT o lo stesso Dirigente scolastico a firmare il contratto o a emettere il decreto di utilizzazione. E' bene tenerlo a mente in occasione di eventuali azioni future come, ad esempio, la richiesta di trasferimento, perché la relativa domanda andrà indirizzata a chi ha emesso il contratto o decreto.
Nel caso di inidoneità
temporanea il docente conserva il suo posto di ruolo e
la cattedra andrà a un supplente, in attesa della sua
guarigione. Allo scadere del periodo di inidoneità il docente
può tornare in classe o chiedere una nuova visita per un
ulteriore periodo di utilizzazione in altri compiti. Di solito il ritorno in cattedra non è automatico, ma
soggetto ad ulteriore visita collegiale che accerti l’avvenuta
guarigione.
3.
Nel caso di inidoneità relativa permanente, il docente ha 30
giorni di tempo per decidere se sottoscrivere la richiesta del
passaggio nel ruolo Ata o di mobilità intercompartimentale.
3a. Se sceglie di passare nel ruolo Ata, viene assegnato ad una sede provvisoria e solo con le successive operazioni annuali di mobilità (trasferimenti) avrà la sede definitiva. (NON è detto che rimanga nella scuola di ex titolarità.)
3b. Se sceglie di essere utilizzato, nelle more della mobilità intercompartimentale, "nelle iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica" deve firmare un contratto provvisorio (oppure ricevere un decreto di utilizzazione) ed essere assegnato a una scuola o rete di scuole con i compiti suddetti, tra i quali potrebbe essere indicata anche la biblioteca scolastica.
3c. Se sottoscrive un qualsiasi modulo di accettazione della mobilità intercompartimentale, dà il suo assenso esplicito, quindi poi non può contestare un eventuale provvedimento di mobilità. Finora la mobilità non è stata attuata per vari motivi; nel caso improbabile che venga attuata in futuro, si presume che sia necessaria una ricognizione dei posti e sulla base dei posti disponibili l'inidoneo dovrebbe poter scegliere. E' anche possibile che l'elenco dei posti disponibili e quindi la scelta avvenga in più mandate. Consigliamo di leggere a questo proposito anche le FAQ.
Come abbiamo già accennato, ci sentiamo di dover mettere in guardia da un possibile problema di natura economico-stipendiale, sia per la mobilità intercompartimentale che per il passaggio nel ruolo ATA: mentre la L.128 assicura la continuità dello stipendio percepito mediante assegno ad personam riassorbibile, la LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014) stabilisce un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In altri termini esiste il pericolo concreto che lo stipendio da insegnante (specialmente se di scuola media primaria o secondaria) subisca una improvvisa e consistente riduzione. Tale riduzione può anche non avvenire subito, ma essere attuata in seguito, con richiesta di restituzione delle quote non dovute.
L'utilizzazione come è stata finora e come si attua per gli inidonei temporanei
3a. Se sceglie di passare nel ruolo Ata, viene assegnato ad una sede provvisoria e solo con le successive operazioni annuali di mobilità (trasferimenti) avrà la sede definitiva. (NON è detto che rimanga nella scuola di ex titolarità.)
3b. Se sceglie di essere utilizzato, nelle more della mobilità intercompartimentale, "nelle iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica" deve firmare un contratto provvisorio (oppure ricevere un decreto di utilizzazione) ed essere assegnato a una scuola o rete di scuole con i compiti suddetti, tra i quali potrebbe essere indicata anche la biblioteca scolastica.
3c. Se sottoscrive un qualsiasi modulo di accettazione della mobilità intercompartimentale, dà il suo assenso esplicito, quindi poi non può contestare un eventuale provvedimento di mobilità. Finora la mobilità non è stata attuata per vari motivi; nel caso improbabile che venga attuata in futuro, si presume che sia necessaria una ricognizione dei posti e sulla base dei posti disponibili l'inidoneo dovrebbe poter scegliere. E' anche possibile che l'elenco dei posti disponibili e quindi la scelta avvenga in più mandate. Consigliamo di leggere a questo proposito anche le FAQ.
Come abbiamo già accennato, ci sentiamo di dover mettere in guardia da un possibile problema di natura economico-stipendiale, sia per la mobilità intercompartimentale che per il passaggio nel ruolo ATA: mentre la L.128 assicura la continuità dello stipendio percepito mediante assegno ad personam riassorbibile, la LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilita' 2014) stabilisce un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. In altri termini esiste il pericolo concreto che lo stipendio da insegnante (specialmente se di scuola media primaria o secondaria) subisca una improvvisa e consistente riduzione. Tale riduzione può anche non avvenire subito, ma essere attuata in seguito, con richiesta di restituzione delle quote non dovute.
L'utilizzazione come è stata finora e come si attua per gli inidonei temporanei
Per i docenti temporaneamente inidonei all'insegnamento, l'utilizzazione dovrebbe avvenire, di prassi, nella stessa scuola di titolarità. Se ciò non fosse possibile, noi consigliamo, prima di arrivare alla firma del contratto di utilizzazione, di visitare le scuole della città o del quartiere, parlare con dirigenti e collaboratori –eventualmente esponendo brevemente le proprie competenze- verificare la disponibilità dell’impiego, controllare la sede di lavoro (ufficio, laboratorio, biblioteca che sia) ma soprattutto rendersi conto del clima: se cioè si verrebbe eventualmente accolti con benevolenza o con ostilità.
Infatti
l'inserimento lavorativo non è automatico come per il lavoro in
classe; la fiducia e l'accettazione non sono scontate ma si
devono guadagnare giorno per giorno. Naturalmente è auspicabile
che l'utilizzazione avvenga con soddisfazione di entrambe le
parti -docente utilizzato e struttura ospitante- ma bisogna
essere consapevoli che la condizione di "malato" a volte genera
qualche prevenzione. Per questo è sempre meglio che
l'utilizzazione avvenga nella stessa scuola dove si è insegnato
e dove si viene vissuti ancora come docenti, seppure addetti ad
altri compiti. Se per qualche motivo l'utilizzazione avviene in
un'altra sede, si deve cominciare daccapo a tessere quelle
relazioni di conoscenza reciproca e collaborazione.
Un altro aspetto da considerare è il rapporto con gli alunni. A seconda della patologia da cui si è affetti e anche della propria percezione dell'essere insegnanti, si può avere un "momentaneo rifiuto" del rapporto con gli alunni o invece il desiderio e la ricerca di un ruolo attivo di docenza seppure collaterale a quella frontale, di classe. Lo si può leggere ogni giorno, nella lista di discussione del Conbs, a proposito della sorveglianza durante l'ora alternativa alla lezione di Religione Cattolica e di altri tipi di sorveglianza, della partecipazione a gite di istruzione e mostre, sulla possibilità o meno di tenere corsi di educazione alla lettura e alla ricerca, sulla partecipazione a progetti vari. C'è chi denuncia eccessive pressioni ricevute in un momento ancora "delicato" per il proprio inserimento e chi protesta per le difficoltà incontrate nel proporre iniziative...E' evidente che chi ha problemi a relazionarsi con gli alunni (legittimi, visto che si è chiesta l'inidoneità per questo motivo) debba riflettere sulla mansione che andrà a svolgere e magari optare per un settore più "amministrativo" o comunque rivolto a una utenza adulta. Per questo diciamo che l'inidoneità temporanea permette di sperimentare il tipo di mansione e chiarisce le idee su cosa è meglio per sé e per gli altri.
Nel caso non si trovassero
scuole disponibili a “ricevere” l’utilizzando, questi dovrà
insistere per essere utilizzato nell’UST o eventualmente
nell’USR.
Attraverso contatti
informali può anche sondare la possibilità di essere utilizzato
in altre Amministrazioni pubbliche (“ previe intese con i
soggetti interessati”).
L'orario di lavoro sarà di
36 ore. Potrà essere articolato in 5 o 6 giorni la settimana,
con entrata flessibile, rientri pomeridiani ecc.
Se si è accolti in una
scuola (come più frequentemente accade) è bene chiedere da
subito che le modalità di servizio siano inserite nella
contrattazione di Istituto, che i Dirigenti sono tenuti a
stabilire con le Rappresentanze sindacali (RSU), in modo da
avere una tutela in caso di contenzioso.
Inoltre bisogna sempre tener presente che il proprio superiore gerarchico è il Dirigente scolastico, perché può capitare che le sue veci siano svolte (in modo arbitrario) dal "Segretario" (DSGA). Infatti poiché l'orario di lavoro è uguale a quello del personale ATA, spesso vi si viene assimilati; per questo è sempre importante aver chiaro che –almeno per il momento e fino all’ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' INTERNA O ESTERNA- l'utilizzazione in altri compiti non fa perdere lo status di docenti.
Altra cosa di cui bisogna tener conto è che con l'uscita dal ruolo si perde la facoltà di partecipare al Collegio docenti e di eleggere i rappresentanti al Consiglio di Istituto, quindi i propri organi di tutela rimangono le sole RSU. Tuttavia è importante chiedere al Dirigente di partecipare al Collegio docenti per quanto di propria competenza: in questo modo l'inserimento lavorativo è agevolato e il proprio lavoro avrà modo di essere conosciuto e apprezzato, oltre al fatto che sarà inserito a pieno titolo nelle attività della scuola.
Inoltre bisogna sempre tener presente che il proprio superiore gerarchico è il Dirigente scolastico, perché può capitare che le sue veci siano svolte (in modo arbitrario) dal "Segretario" (DSGA). Infatti poiché l'orario di lavoro è uguale a quello del personale ATA, spesso vi si viene assimilati; per questo è sempre importante aver chiaro che –almeno per il momento e fino all’ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' INTERNA O ESTERNA- l'utilizzazione in altri compiti non fa perdere lo status di docenti.
Altra cosa di cui bisogna tener conto è che con l'uscita dal ruolo si perde la facoltà di partecipare al Collegio docenti e di eleggere i rappresentanti al Consiglio di Istituto, quindi i propri organi di tutela rimangono le sole RSU. Tuttavia è importante chiedere al Dirigente di partecipare al Collegio docenti per quanto di propria competenza: in questo modo l'inserimento lavorativo è agevolato e il proprio lavoro avrà modo di essere conosciuto e apprezzato, oltre al fatto che sarà inserito a pieno titolo nelle attività della scuola.
Trasferimenti
L'inidoneità temporanea non fa perdere la titolarità della cattedra (che viene assegnata a un supplente); per questo motivo il/la docente, presumendo che allo scadere del periodo torni all'insegnamento, partecipa alla graduatoria interna e ai movimenti annuali (trasferimento volontario o d'ufficio su cattedra). Tuttavia se il trasferimento dovesse verificarsi nel corso dell'utilizzazione in altri compiti, è segno di correttezza avvisare la scuola dove esso è avvenuto, in modo che questa possa predisporre la supplenza.
L'inidoneità temporanea non fa perdere la titolarità della cattedra (che viene assegnata a un supplente); per questo motivo il/la docente, presumendo che allo scadere del periodo torni all'insegnamento, partecipa alla graduatoria interna e ai movimenti annuali (trasferimento volontario o d'ufficio su cattedra). Tuttavia se il trasferimento dovesse verificarsi nel corso dell'utilizzazione in altri compiti, è segno di correttezza avvisare la scuola dove esso è avvenuto, in modo che questa possa predisporre la supplenza.
Sia nel caso di inidoneità temporanea che permanente, il docente che volesse cambiare scuola di utilizzazione può presentare domanda di trasferimento in qualsiasi momento dell'anno scolastico, con una semplice richiesta scritta al proprio DS e/o all'UST. Consigliamo però di non fare una domanda generica, che difficilmente sarà presa in considerazione, ma di agire come indicato per la scelta della sede, cioè contattare le scuole scelte e saggiare la disponibilità dei relativi DS. Una volta arrivati ad un accordo, è preferibile che sia il DS stesso a chiedere all'UST l'utilizzazione del docente nella propria scuola. Una volta avuto il nullaosta dall'UST e/o dal DS della scuola di appartenenza, il docente prende immediatamente servizio nella nuova scuola.
E' possibile chiedere trasferimento anche in una scuola di altra provincia o regione.
Ricorsi
Avverso il verbale della CMV
è possibile fare ricorso in via amministrativa alla Commissione medica di seconda istanza con sede a Roma.
Revisione della patente di guida
E' bene sapere che quando si
ottiene l'inidoneità permanente assoluta, la CMV può inviarne comunicazione al
Ministero dei Trasporti che invita l'interessato a sottoporsi a visita per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la guida dei veicoli.
Avverso tale provvedimento è
ammesso ricorso gerarchico e al TAR.
Leggere anche
Leggere anche
Agevolazioni L. 104/1992
La persona in situazione di disabilità grave riconosciuta dall’apposita commissione medica ASL/INPS, ai sensi dell’articolo 3 legge 104/1992, può usufruire alternativamente di permessi retribuiti di 2 ore al giorno o di 3 giorni al mese. In pratica, optando per il riposo giornaliero di due ore, si vengono a svolgere 24 ore di lavoro alla settimana.
Tali permessi non incidono su contributi previdenziali, ferie, Tfr, tredicesima e assegno per il nucleo familiare.
Per poterne beneficiare è necessario presentare domanda da cui risultino le condizioni personali. La domanda deve essere effettuata in modalità telematica, anche mediante assistenza di un patronato.
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione e non deve essere rinnovata annualmente. Va ripresentata solo se il riconoscimento della disabilità grave è temporaneo e se si cambia sede di lavoro.
Eventuali modifiche delle situazioni certificate devono essere comunicate entro 30 giorni.
Avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di permessi retribuiti è possibile fare ricorso al Comitato Provinciale Inps competente per residenza.
Inoltre la persona in situazione di disabilità grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
(1) SCHEMA DI RICHIESTA DI VISITA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
(della scuola di appartenenza)
..............................
e p.c.
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
di………………………………………………
Oggetto: RICHIESTA DI VISITA
COLLEGIALE
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il
__________________
docente di ruolo dal
__________________ presso la scuola
____________________________________________________________________
CHIEDE
di ESSERE SOTTOPOSTO A VISITA
COLLEGIALE per l'accertamento dell'inidoneità all’insegnamento (Art.17 cc.3-4
CCNL; DPR 171/2011) [Eventualmente: ai fini della dispensa dal servizio].
A tal fine allega certificato medico.
[Eventualmente: A tal fine allega certificato medico in busta chiusa per la tutela dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.]
A tal fine allega certificato medico.
[Eventualmente: A tal fine allega certificato medico in busta chiusa per la tutela dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.]
Data _________________
firma
____________________________
(*) NB. Il MEF il 21 Maggio 2021 ha disposto un nuovo modello di domanda.
(2) SCHEMA DI DOMANDA DI UTILIZZAZIONE
AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
di………………………………………………
e p. c.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
(della scuola di appartenenza)
..............................
Oggetto: DOMANDA DI UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI per motivi di salute
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ____________________
il __________________ , docente di ruolo dal __________________ presso la scuola
____________________________________________________
premesso che
in data ___________ è stato/a sottoposto/a a visita collegiale da parte della CMV di ____________ che ha riconosciuto l’INIDONEITÀ PERMANENTE/TEMPORANEA RELATIVA all'insegnamento e l’idoneità ad altri compiti (eventualmente specificare)
CHIEDE
ai sensi del CCNI 2008 e della L. 128/2013, di ESSERE UTILIZZATO per una delle attività sottoelencate in ordine di preferenza: (indicare una o più, secondo le preferenze)
- servizio di biblioteca e documentazione;
- organizzazione di laboratori;
- supporti didattici ed educativi;
- supporto nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività relative al funzionamento degli organi collegiali
- iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica
- attività deliberata nell'ambito del Progetto d'Istituto (indicare quale)
- servizi amministrativi di supporto alla didattica (indicare solo se si desidera)
da svolgersi in una delle seguenti sedi indicate in ordine di preferenza: (anche solo una)
1) _____________
2) _____________
3) ecc.
Ai fini di cui sopra allega (solo se si hanno titoli professionali specifici)
____________________________ .
Data _________________
firma ____________________________
© CONBS - Coordinamento Nazionale
Bibliotecari Scolastici