CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
CONCERNENTE I CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO ALLA
SUA FUNZIONE PER MOTIVI DI SALUTE - ARTT. 4 COMMA 2 E 17 COMMA. 5 DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 29 NOVEMBRE 2007
L'anno
2008, il giorno 25 del mese di giugno , in Roma, presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa
TRA
la
delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva nazionale
integrativa
ED
i
rappresentanti delle OO.SS. FLC Cgil ,
Cisl scuola, Uil scuola, SNALS-Confsal e Federazione Gilda - UNAMS firmatarie del CCNL 29 novembre 2007
VIENE
CONCORDATO
ai
sensi del comma 2 dell'art. 4 e del comma 5 dell’art. 17 del contratto collettivo
nazionale del personale della scuola del 29 novembre 2007, il seguente
contratto collettivo nazionale integrativo.
Art. 1
(Criteri
generali)
L’utilizzazione del personale
della scuola a tempo indeterminato riconosciuto permanentemente o temporaneamente
inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute ma idoneo ad altro proficuo
lavoro, va effettuata tenendo conto di quanto esplicitato nella certificazione
medico collegiale e ricercando le forme più appropriate per favorire l’incontro
tra competenze e aspirazioni dei singoli lavoratori, con le esigenze della
scuola.
Art. 2
(Personale
docente ed educativo)
1. Il
personale docente ed educativo a tempo indeterminato, riconosciuto
permanentemente inidoneo
allo svolgimento delle proprie funzioni, è iscritto
nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall’articolo 3, comma 127, della
legge 244/2007, ai fini dell’eventuale, successiva mobilità, anche
intercompartimentale, da disporre con gli strumenti e le modalità definiti dai
commi 124 e 125 del citato articolo 3 della legge 244/2007.
2. Il personale che
viene riconosciuto permanentemente inidoneo,
per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di
educatore, nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità, può, a
domanda:
a) essere utilizzato
in altri compiti, prioritariamente nell’ambito
del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e
dell’esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo
contratto individuale di lavoro;
b) essere dispensato
dal servizio per motivi di salute.
3. Il personale
docente ed educativo che alla data di stipula del presente contratto si trova
collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti, è confermato
nell’utilizzazione in atto e iscritto nel predetto ruolo ad esaurimento. Al
momento dell’eventuale attivazione delle procedure di mobilità di cui al
precedente comma 1 e a conclusione del relativo iter, detto personale potrà
rinunciare ad avvalersi di tale procedura ed essere, quindi, dispensato dal
servizio per motivi di salute.
4. Il personale
docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie
funzioni può chiedere l’utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente
comma 2. A
tal fine sottoscrive uno specifico contratto
individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. La
domanda di utilizzazione può essere prodotta in qualunque momento durante
l'assenza per malattia, purché almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo
di inidoneità temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai
commi 1 e 2 dell'art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.
5. L'inidoneità
allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute deve risultare da
apposito referto medico
rilasciato dalla Commissione Medica di Verifica presso il MEF territorialmente
competente. A tal fine il Dirigente
Scolastico, anche su istanza dell’interessato, richiede all'autorità sanitaria
di pronunciarsi sull'idoneità fisica o meno allo svolgimento delle funzioni di
istituto, precisando se l'infermità riscontrata sia
permanente ovvero temporanea e se l'interessato sia da considerare idoneo allo
svolgimento di funzioni diverse da quelle d'istituto, con eventuale esclusione
di talune attività ritenute incompatibili con lo stato di salute del soggetto.
6. Il Dirigente
dell’Ufficio scolastico provinciale, acquisito il referto medico collegiale,
qualora sussistano i presupposti per l'utilizzazione temporanea o permanente in
altri compiti, dispone a domanda dell’interessato/a l'utilizzazione temporanea
o permanente, con le modalità definite al successivo art. 3.
7. L'utilizzazione
avviene, di norma, nell'ambito della provincia di titolarità dell'interessato, ovvero anche in altra
provincia nei casi previsti dal successivo articolo 9.
8. Il posto resosi
vacante o disponibile in corso d’anno per la dichiarata inidoneità permanente o
temporanea sarà coperto a norma delle disposizioni vigenti sulle supplenze.
9. Il personale
docente ed educativo dichiarato temporaneamente
inidoneo e utilizzato ai sensi del successivo art. 3 conserva la titolarità della propria sede di
servizio.
Art. 3
(Modalità
e ambiti di utilizzazione del personale docente ed educativo)
1. L'utilizzazione
del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell'ambito dello
stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità in casi di utilizzo
temporaneo).
Tra i
compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo, tenuto
conto di quanto previsto nella certificazione medico collegiale, delle
richieste dell’interessato, in coerenza con il POF e con i criteri definiti in
sede di contrattazione di scuola, si indicano, a titolo meramente
esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni
istituzionali della scuola, quali:
- servizio
di biblioteca e documentazione;
- organizzazione
di laboratori;
- supporti
didattici ed educativi;
- supporto
nell'utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;
- attività
relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e
ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
2. L'utilizzazione
del personale docente ed educativo può essere disposta, su base volontaria e
tenendo conto delle richieste dell'interessato, anche presso altre istituzioni
scolastiche ed educative ovvero, in caso di verificate esigenze, presso l’USP o
presso l’USR, o presso gli uffici centrali del Ministero della Pubblica
Istruzione, o altre Amministrazioni pubbliche, previe intese con i soggetti
interessati.
3. In caso
di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene
conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni
provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.
Art. 4
(Modalità
e ambiti per l'utilizzazione del personale A.T.A.)
1. L'utilizzazione
del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, sia essa temporanea che definitiva, è disposta nell'ambito
dello stesso circolo o istituto, sulla base delle certificazione medico
collegiale, tenendo anche conto della preparazione culturale e professionale e
dei titoli di studio posseduti dall'interessato. L'utilizzazione conformemente
a quanto previsto nel CCNI sulle utilizzazioni può essere disposta a domanda
anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.
2. Qualora l'autorità
sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere soltanto alcune
mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base
di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali
del profilo d'appartenenza che siano comunque coerenti con le attività e
l'organizzazione del lavoro della scuola.
3. L’Amministrazione
terrà conto di situazioni particolari di concentrazione di più inidonei nella
stessa Istituzione scolastica al fine di assicurare la funzionalità delle
Istituzioni scolastiche stesse.
Art. 5
(Utilizzazione
presso amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione)
1. L'utilizzazione
del personale docente ed educativo presso amministrazioni diverse da quella
della pubblica istruzione può essere disposta solo a domanda dell’interessato.
Art. 6
(Provvedimento
di utilizzazione e relativa decorrenza)
1. Il
contratto individuale di lavoro che regola l'utilizzazione di cui al presente
CCNI deve essere stipulato da parte dell'Amministrazione entro 30 giorni dalla
data di ricezione della richiesta dell'interessato. Durante detto periodo
l'interessato fruisce dell'assenza per malattia di cui all'art. 17 del C.C.N.L.
del personale della scuola 29 novembre 2007. Qualora il termine di 30 giorni
non sia rispettato dall’Amministrazione, l’ulteriore periodo di assenza non è
computato ai fini della determinazione del periodo massimo di assenza previsto
ai commi 1 e 2 dell’art. 17 del CCNL 29 novembre 2007.
2. Il
contratto che regola l'utilizzazione, avendo carattere modificativo dei
contenuti del rapporto, non può avere efficacia retroattiva.
3. Il
collocamento fuori ruolo per il personale docente ed educativo di cui al
presente contratto, a norma dell'art. 518 del D.L.vo 297/94, può essere
disposto soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma
in ruolo.
Art. 7
(Verifica dello
stato di inidoneità)
1. Qualora a seguito
di verifica disposta d’ufficio o a domanda
dell’interessato venga accertato il venir meno della causa che ha
determinato l'inidoneità, il docente è
restituito al ruolo di provenienza secondo le procedure previste dal CCNI sulla
mobilità.
2. Nell’anno
scolastico in corso all’atto della verifica, l’interessato è utilizzato nella
scuola di servizio o, se utilizzato presso Uffici dell’Amministrazione, in una
istituzione scolastica a richiesta.
Art. 8
(Orario
di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico)
1. L'orario
di lavoro del personale di cui al presente contratto è di 36 ore settimanali.
L'orario di servizio è quello previsto nell'ufficio presso il quale il
personale medesimo è utilizzato. Al pari del restante personale possono essere
adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL (orario
flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni) in funzione degli obiettivi
definiti da ogni singolo istituto e con i criteri definiti in sede di
contrattazione di scuola. Analogamente si applicano al personale inidoneo
utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi,
sulle 35 ore, se ne ricorrono le condizioni così come definito nel CCNL 29
novembre 2007.
2. Il
personale utilizzato a norma del presente contratto conserva il trattamento
economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale
a tempo indeterminato.
3. Il
personale utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al
salario accessorio e al fondo d'istituto
di cui all'art. 84 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre
2007, sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione di istituto,
compatibilmente con le nuove funzioni attribuitegli.
4. Il
personale utilizzato ai sensi del presente contratto, ha diritto, a domanda,
alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. Al personale
inidoneo utilizzato è assicurato il diritto alla partecipazione, in orario di
servizio e previa autorizzazione da parte del dirigente scolastico, alle
iniziative di formazione promosse dall'amministrazione, dall'università o da
enti accreditati. Qualora il numero delle ore dei corsi ecceda l'orario
giornaliero di servizio, il personale ha diritto al corrispondente recupero
compensativo.
Art. 9
(Utilizzazione
in sede di diversa provincia)
1. Il
personale collocato fuori ruolo, che chiede di essere utilizzato a norma del
presente contratto, può chiedere di essere destinato anche a sede di diversa
provincia, a condizione che presso la sede richiesta vi sia l'effettiva
necessità di utilizzazione.
2. In caso
di più richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si tiene
conto delle precedenze e della tabella di valutazione per le assegnazioni
provvisorie di cui al CCNI concernente la mobilità annuale.
Art. 10
(Clausole
da inserire nel contratto individuale di lavoro)
1. Le
disposizioni che precedono vanno puntualmente richiamate nel contratto
individuale al fine di rendere edotto il contraente sulle modalità di
utilizzazione e sulle clausole che regolano il nuovo rapporto di servizio.
Art. 11
(Disposizioni
finali)
1. La
materia di cui al presente contratto è rivista, su richiesta della parti, in
relazione ad eventuali nuovi interventi legislativi o contrattuali.
2. La
materia di cui al presente contratto è oggetto di informazione preventiva
secondo quanto previsto agli artt. 5 e 6 del C.C.N.L. 29 novembre 2007.
Per l’Amministrazione
Per le Organizzazioni Sindacali
________________________
F.L.C.- C.G.I.L. _________________________________
_______________________
C.I.S.L. Scuola _________________________________
U.I.L. Scuola
__________________________________
S.N.A.L.S. – C.O.N.F.S.A.L. _________________________________
GILDA –
UNAMS_________________________________
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