ISTRUZIONE E RICERCA
(Sintesi)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME COMUNI
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto indicate all’art. 5 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 28 ottobre 2025.
2. Con la locuzione “istituzioni scolastiche ed educative” vengono indicate: le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale.
(...)
6. Con l’acronimo MIM si intende il Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre con l’acronimo MUR si intende il Ministero dell’Università e delle Ricerca.
7. Nel presente CCNL con il termine “amministrazioni” si intendono tutte le pubbliche amministrazioni indicate nei commi 2, 3, 4, e 5.
8. Con la locuzione “pubblica amministrazione”, in assenza di ulteriori specificazioni, si intendono le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati: a) CCNL 7/10/1996, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione per quadriennio normativo 1994-1997, biennio economico 1994-1995" sottoscritto il 7 ottobre 1996; b) CCNL 21/02/2002- biennio 2000-2001, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2000-2001" sottoscritto il 21 febbraio 2002; c) CCNL 16/02/2005, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale per il quadriennio normativo 2002 - 2005 e il biennio economico 2002-2003" sottoscritto il 16 febbraio 2005; d) CCNL 28/03/2006, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto università per il biennio economico 2004-2005" sottoscritto il 28 marzo 2006; e) CCNL 29/11/2007, con cui si intente il "CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007" sottoscritto il 29 novembre 2007; f) CCNL 16/10/2008, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto università per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007" sottoscritto il 16 ottobre 2008; g) CCNL 18/01/2024, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2019-2021” sottoscritto il 18 gennaio 2024. h) CCNL 23/12/2025, con cui si intende il “CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024” sottoscritto il 23 dicembre 2025.
10. Per quanto concerne il personale scolastico delle province autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni in materia previste dai decreti legislativi 24/07/1996, nn. 433 e 434, quest’ultimo come integrato dal d.lgs. n. 354/1997.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.
12. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del d.lgs. n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e del comparto Istruzione e ricerca e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.
Art. 2 Struttura, durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Ferma restando l’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro, il presente contratto regola alcuni aspetti del trattamento economico relativi al CCNL triennio 2025-2027, di cui fa parte integrante. Il negoziato, pertanto, proseguirà con riguardo agli ulteriori aspetti del trattamento economico e a tutte le materie oggetto della trattativa. 2 IPOTESI CCNL anticipazione economica comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027
2. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli istituti a contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 3.
5. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti a mezzo pec almeno sei mesi prima della sua scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
6. La sottoscrizione del presente contratto ha effetto ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati all’esercizio delle relazioni sindacali nei luoghi di lavoro. In particolare, i firmatari del presente contratto subentrano ai firmatari del CCNL 23/12/2025.
(Art.3)
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Art. 4 Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come rideterminati per il personale ATA e per i docenti dalla tabella A2 del CCNL 23/12/2025, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella A2.
3. Gli incrementi di cui al presente articolo devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio per il 2025).
Art. 5 Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 4 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 4 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.
Art. 6 Incrementi delle indennità fisse
1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 14, comma 1, lett. a) del CCNL 23/12/2025 (Tabella A3), è incrementata con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella A3, nella quale sono altresì indicati i valori rideterminati; b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 14, comma 1, lett.
b) del CCNL 23/12/2025 (Tabella A4), è incrementata con le decorrenze e degli importi lordi annui indicati nell’allegata Tabella A4, nella quale è altresì indicato il valore rideterminato;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL 29/11/2007, come rideterminato dall’art. 14, comma 1, lett. c), del CCNL 23/12/2025 (Tabella A5), è incrementato con le decorrenze e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella A5, nella quale sono altresì indicati i valori rideterminati.
Art. 7 Una tantum
1. Al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2025-2026 è corrisposto, nel mese di gennaio del 2027, un emolumento una tantum – non computato agli effetti di cui all’art. 5 (Effetti dei nuovi stipendi) - di Euro 110,00.
2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l’emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2025 e non sia cessato anticipatamente.
3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.
4. L’emolumento una tantum di cui al presente articolo è corrisposto - in applicazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, D.L. 09/09/2025, n. 127 come modificato dall’art. 18, comma 7, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 - a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 % del monte salari 2018, relativamente alla parte disponibile dell’anno 2026 ed alla parte dell’anno 2027 precedente all’avvio dell’anno scolastico 2027/2028.
Art. 15 Norme finali
1. È confermato l’art. 9 del CCNL ASI del 4/8/2010.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Le parti si danno atto che con la firma del presente CCNL, che si configura come anticipazione dei benefici economici relativi al triennio 2025-2027, non si considera concluso il negoziato relativo al triennio 2025-2027 che, pertanto, prosegue per gli aspetti relativi alla disciplina delle relazioni sindacali e del rapporto di lavoro di tutto il personale, ivi incluso quello delle AOU, anche con riguardo alla tutela legale del personale che subisce aggressioni nei luoghi di lavoro, nonché in ordine all’utilizzo di risorse aggiuntive eventualmente destinate da norme di legge alla contrattazione collettiva nazionale del presente triennio contrattuale. Le parti, inoltre, condividono l’esigenza di proseguire le attività volte ad acquisire adeguati indirizzi in ordine alle risorse del triennio 2019/2021 settore ricerca di cui alla dichiarazione congiunta n. 4 del CCNL 23 dicembre 2025.



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