venerdì 20 febbraio 2026

Mobilità intercompartimentale: il personale del comparto scuola è escluso

 Nota USR FVG prot. AOODRFVG n. 3079 del 13-02-2026 (file .pdf 249 KB)


Prot. MIM.AOODRFVG
Oggetto:  Mobilità intercompartimentale e comandi. Richieste presentate dal personale della scuola (docenti ed ATA).  

Pervengono agli Uffici di questo USR da parte del personale scolastico, istanze di nulla osta per la partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
In base alla normativa vigente e alle circolari esplicative in materia, il personale del comparto scuola è, al momento, escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale in quanto i trasferimenti di mobilità intercompartimentale sono consentiti, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 esclusivamente per i comparti per i quali sono vigenti disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Come è noto il personale appartenente al Comparto scuola non è assoggettato al regime di limitazione delle assunzioni, così come richiamato dalla nota prot.n. AOODGPER 8212 del 13.3.2015. 
Pertanto, si rende noto che questo Ufficio non rilascerà alcun nulla osta al personale scolastico, docente, educativo e Ata per la partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale. 
Con l’occasione, si ricorda inoltre che, al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, l’art. 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha sostituito il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedendo che, a decorrere dal 1º settembre 2015: “Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,(*) e successive modificazioni, nonché (….), il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni” . 
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione, si chiede gentilmente alle SS.LL. di sottoporre il contenuto della presente al personale interessato. 
Il Direttore generale  Daniela Beltrame 


Nota USR Lazio  18/2/2026

Oggetto: Personale scolastico (docente, educativo ed ATA). Chiarimenti e indirizzi operativi in materia di mobilità intercompartimentale e comandi. 

Con riferimento alle numerose istanze di nulla osta pervenute a questa Direzione Generale, volte alla partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si forniscono i seguenti chiarimenti basati sulla normativa vigente e sulle circolari esplicative. 
Inammissibilità della mobilità intercompartimentale 
Si comunica che il personale del comparto scuola è, allo stato attuale, escluso dalle procedure di mobilità verso altre amministrazioni. Infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i trasferimenti per mobilità intercompartimentale sono consentiti “esclusivamente per i comparti per i quali sono vigenti disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato”. Poiché il personale appartenente al Comparto scuola “non è assoggettato al regime di limitazione delle assunzioni” (come richiamato dalla nota prot. n. AOODGPER 8212 del 13.03.2015), questo Ufficio non rilascerà alcun nulla osta al personale docente, educativo ed ATA per la partecipazione alle suddette procedure. 
Divieto di comando, distacco e fuori ruolo 
Si richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di garantire la continuità didattica e l’attuazione dell’offerta formativa. A tal fine, l’art. 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha stabilito che: “Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché (….), il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni”. Tale disposizione è efficace a decorrere dal 1° settembre 2015 e non consente deroghe al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge. 
Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota, portandone a conoscenza tutto il personale interessato, al fine di evitare la produzione di istanze prive di fondamento giuridico. Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
IL DIRETTORE GENERALE  Anna Paola Sabatini 


(*)   LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a centocinquanta unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ((A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a ) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica)) . Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14. (59) (63a) (64) (66) (67) (69) (71) (73)

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