sabato 25 ottobre 2025

Passaggio nel ruolo ATA / FAQ

Negli ultimi anni, anche a causa della cronica carenza di personale, molti Dirigenti prediligono l'utilizzazione dei docenti inidonei nelle Segreterie scolastiche, fraintendendo le indicazioni contenute nella L. 128/2013. In particolare al docente con inidoneità permanente è possibile che venga proposto il "passaggio nel ruolo ATA" (mobilità interna).
Chiariamo questo aspetto che può trarre in inganno il docente alla prima esperienza di utilizzazione permanente.


Il lavoro in segreteria può essere proposto in due modalità diverse:

- come UTILIZZAZIONE: in tal caso si rimane docente e si continua a percepire il proprio stipendio; cambiano solo l'orario di lavoro (36 ore, con le relative articolazioni) e le "vacanze", che dovranno essere fruite come ferie o con recupero delle ore attraverso gli straordinari pomeridiani;

- come PASSAGGIO NEL RUOLO ATA: in tal caso si perde lo status di docente e si diventa un/a impiegato/a SANO/A a tutti gli effetti. 

Per maggior dettaglio rispondiamo alle domande più frequenti.

1) Come sarà il mio stipendio passando ATA?
C'è una contraddizione tra due leggi opposte:
- la L.128 assicura che lo stipendio sarà lo stesso da insegnante, ma si manterrà sempre uguale, senza subire aumenti, perché la differenza con lo stipendio Ata sarà versato con un assegno personale riassorbibile;
- invece la LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 , commi 458 - 459) stabilisce un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.
In altri termini esiste il pericolo concreto che lo stipendio da insegnante (specialmente se di Scuola Media Primaria o Secondaria) subisca una improvvisa e consistente diminuzione.

2) Quando andrò in pensione, come saranno calcolate pensione e liquidazione?

Non lo sappiamo per certo, ma molto probabilmente sulla base dello stipendio ATA. Infatti il calcolo della pensione nel sistema retributivo prevede che una parte sia calcolata su quanto percepito negli ultimi 10 anni, per cui più sono gli anni passati come ATA, più la pensione si abbassa.

3) Se divento Ata si terrà conto della mia salute precaria?

No, sarai “sano/a” a tutti gli effetti.
Se poi risultasse che non puoi svolgere alcune mansioni del tuo nuovo profilo ATA, dovrai sottoporti ad una nuova visita collegiale che dichiari l’inidoneità a quelle mansioni.
Per gli 
ATA inidonei è sempre previsto il mantenimento in servizio ma non  con la “utilizzazione in altri compiti” (fuori ruolo e quindi in soprannumero, come per gli insegnanti): chi ha un problema di salute viene solo esonerato dai compiti relativi a “quel” problema.
Si tratta di aggiustamenti limitati e che vanno a pesare sul carico di lavoro degli altri colleghi. Al massimo si concede un'unità di personale in più alla scuola se ha tre o quattro ATA inidonei.

4)  Se passo nel ruolo ATA e poi la mia salute migliora, posso chiedere la revisione dell'inidoneità e, se dichiarato idoneo, tornare docente?

NO. Se passi ATA rimani ATA per sempre.

5) Se faccio la domanda per il passaggio al ruolo Ata posso scegliere la sede?

No, al momento del passaggio si è destinati in ogni caso ad una sede  provvisoria, poi si potrà fare domanda di trasferimento quando esce l'ordinanza, secondo i criteri dettati da questa.

6) Come saranno individuati i posti liberi nelle segreterie scolastiche?

A livello ministeriale con le normali procedure relative ai trasferimenti: i posti che si renderanno liberi con pensionamenti e cessazioni varie saranno via via destinati ai movimenti del personale.
E' quindi inutile recarsi nelle scuole per sapere se ci sono posti disponibili.


A conferma di quanto scritto, invitiamo a leggere questo articolo dove è riportata la lettera di una insegnante passata nel ruolo ATA, con l'esempio di diminuzione di stipendio in cui la stessa è incorsa. 

Per i motivi suddetti il CONBS consiglia di non chiedere il passaggio nel ruolo ATA, se non per  meditata volontà e convenienza, e pertanto di non firmare alcun modulo oltre al contratto/decreto di utilizzazione.

NB. Ribadiamo che queste disposizioni si applicano ai docenti con inidoneità  PERMANENTE. Per chi, invece, ha l'inidoneità temporanea, il problema non si pone perché è sempre e comunque docente in ruolo e può tornare all'insegnamento a guarigione avvenuta.


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