giovedì 10 novembre 2016

Aggiornamento - 150 ore

Riaperti i termini per le istanze: scadenza il 15 novembre
Ogni regione ha il suo contratto; le domande vanno presentate al dirigente della scuola dove si è in servizio

di Antimo Di Geronimo
ItaliaOggi Azienda Scuola 25/10/2016

I docenti che intendono conseguire ulteriori titoli di studio hanno diritto alla fruizione di permessi retribuiti, che vengono retribuiti secondo una particolare procedura. Si tratta delle cosiddette 150 ore che vengono attribuite a seguito di una procedura di accertamento che viene istruita dall'ufficio scolastico, previa presentazione di una domanda da parte degli interessati, da inoltrare per il tramite del dirigente scolastico della scuola di servizio entro il 15 novembre di ogni anno. Il diritto a questa particolare tipologia di permessi è sancito dall'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 395/88 e viene attuato per il tramite della stipula di un apposito contratto regionale tra l'ufficio scolastico regionale e i rappresentanti territori delle organizzazioni sindacali rappresentative.

Le condizioni variano da regione a regione. Alcuni contratti consentono la fruizione dei permessi anche ai docenti fuori corso, oppure per preparare gli esami oppure ancora per agevolare i colloquio con i docenti in vista della presentazione della tesi di laurea. Altri contratti, invece, prevedono condizioni molto restrittive che prevedono la possibilità di fruire dei permessi solo per frequentare le lezioni o per sostenere gli esami. La certificazione del diritto avviene tramite un provvedimento che viene adottato dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, ma la fruizione degli stessi avviene a domanda degli interessati al dirigente scolastico. Che non ha poteri discrezionali, ma di mero controllo della sussistenza delle condizioni contrattualmente previste ai fini della fruizione dei permessi medesimi. Negli ultimi anni la contrattazione decentrata ha ampliato il novero dei corsi per i quali è possibile richiedere i permessi, includendo anche quelli che vengono tenuti in modalità telematica. Anche se, in genere, per questa particolare modalità, i permessi possono essere fruiti solo per andare a sostenere gli esami.

In particolare i permessi straordinari retribuiti possono essere richiesti per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio nell'ambito del sistema pubblico di istruzione, nonché di titolo di studio di livello universitario (laurea). Oppure per i corsi finalizzati al conseguimento del Tfa (tirocinio formativo attivo) per l'insegnamento nella scuola secondaria, della specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, del diploma di didattica della musica e dei corsi di riconversione professionale. Oppure, ancora, per i corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, compresi i master, i corsi di perfezionamento e i corsi di specializzazione. La Suprema corte ha chiarito ripetutamente che «il diritto ai permessi giornalieri retribuiti spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami per ottenere titoli riconosciuti dall'ordinamento giuridico statale (tra le tante si veda la sentenza della Corte di cassazione 14 aprile 1985 n. 52 e 25 ottobre 2005 n. 20658)».

Secondo la giurisprudenza di merito, la fruizione dei permessi può avvenire solo nel periodo di durata legale del corso di studi (si veda l'ordinanza 07/2009 depositata il 3 giugno 2009). Di recente, peraltro, la sezione lavoro della Corte di Cassazione (si veda la sentenza 10 luglio 2013, n. 17128), interpretando una clausola del contratto collettivo degli enti locali, ha stabilito che i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria). In ogni caso, ai fini dell'accertamento del diritto alla fruizione dei permessi, il testo negoziale di riferimento rimane sempre quello in vigore nella regione dove il dipendente presta servizio. Che può legittimamente prevedere un trattamento più favorevole. Resta ferma la facoltà, per lo studente lavoratore, di avvalersi dei permessi per esami espressamente previsti dal comma 1 dell'articolo 15 del vigente contratto di lavoro della scuola. Tali permessi, nell'ordine di 8 giorni l'anno, posso essere utilizzati anche per coprire i giorni eventualmente necessari per il viaggio.

Per le cosiddette attività complementari, invece, il dipendente può sempre fruire dei cosiddetti permessi per motivi personali previsti dal comma 2, dell'art. 15 del contratto. La giurisprudenza di merito, infatti, è costante nel ritenere che le condizioni per fruire dei permessi per motivi personali o familiari sono semplicemente che i permessi vengano richiesti per motivi personali. Tali motivazioni sono sottratte alla valutazione discrezionale del dirigente scolastico, il quale pertanto non può entrare in merito alle stesse (tra le tante, si veda la sentenza del Tribunale di Campobasso749/2012).

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