Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico
Art. 8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.
Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215
Art. 3 - Componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza nel Consiglio di circolo o d'istituto, nei Consigli di interclasse, di classe e nei Consigli di intersezione
1. Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto, sono costituite dai docenti in servizio presso la scuola o l'Istituto, dai genitori degli alunni, dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, anche dagli alunni. Tali componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi previsti dai successivi articoli della presente ordinanza.
Art. 4 - Il collegio dei docenti
1. Fanno parte di diritto del collegio dei docenti tutti i docenti di ruolo, i docenti supplenti annuali e - limitatamente alla durata della supplenza - i docenti supplenti temporanei che prestano servizio nel circolo didattico o istituto.
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