giovedì 12 settembre 2013

Decreto Scuola in Gazzetta Ufficiale

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 

Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca

(GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013)


Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013








Art. 15 
(Personale scolastico) 

  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014  sono  apportate  le  seguenti modificazioni:
a) all'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio   2012,   n.   95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
  1) il comma 13 e' abrogato;
  2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei  commi  13  e  14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";
  3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai  predetti  commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14";   N il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abrogato.
  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della  scuola  alla  propria  funzione  per  motivi  di  salute,   le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali  sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  da un rappresentante del Ministero dell'istruzione,  dell'università  e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.
  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si  applica,  anche  in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo  19,  commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  con  conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30  giorni  dalla dichiarazione  di  inidoneità,   della   qualifica   di   assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o  in  ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria   della   mobilita'   intercompartimentale   in   ambito
provinciale  verso  le  amministrazioni  che  presentino  vacanze  di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali  previste  dalla legislazione  vigente  con  mantenimento  del   maggior   trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge  e'  gia' stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto  a  nuova visita da  parte  delle  commissioni  mediche  competenti,  integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per  una  nuova  valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita. ove  la  dichiarazione  di inidoneità non sia confermata,  il  personale  interessato  torna  a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6  del presente articolo. In tal  caso  i  30  giorni  di  cui  al  comma  6 decorrono dalla data  di  conferma  della  inidoneità.  Il  suddetto personale può comunque chiedere, senza  essere sottoposto  a  nuova visita, l'applicazione del comma 6.
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo  di  cui  ai commi 6 e 7,  operati  in  deroga  alle  facoltà  assunzionali,  con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il  Ministero  dell'istruzione  dell'università  e   della   ricerca comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione pubblica le unita' trasferite e le relative  risorse  anche  ai  fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.

  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del  decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6 agosto  2008,  n.  133,  verifica  gli   effetti   finanziari   delle disposizioni del presente articolo ai fini della  determinazione  del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.



Relazione tecnica
comma 5 – le commissioni sono integrate, come da espressa previsione normativa, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Il personale docente inserito nelle commissioni medesime sarà quindi remunerato esclusivamente nell’ambito degli stanziamenti ordinariamente disponibili per il Miglioramento dell’Offerta  Formativa.
comma 6 – la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il personale dichiarato permanentemente inidoneo possa avvalersi, su propria istanza, della facoltà di transitare nei ruoli ATA ovvero che, in assenza di istanza o in caso di carenza di posti disponibili, sia soggetto a mobilità obbligatoria intercompartimentale in ambito provinciale. Tale previsione potrebbe consentire una riduzione del grado di onerosità del comma 4. In considerazione della volontarietà del transito, si ritiene in via prudenziale di non ascrivere effetti benefici sulle finanze pubbliche alla norma in esame.
comma 7 – il comma di cui trattasi dispone nuove visite collegiali per il personale già dichiarato permanentemente inidoneo, con la possibilità dunque di una riduzione dell’onerosità della norma di cui al comma 4 qualora alle nuove visite consegua una riforma del precedente giudizio di inidoneità. Si ritiene comunque prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma in esame.
comma 8 – la previsione della mobilità obbligatoria intercompartimentale, in deroga alle facoltà assunzionali, non ha effetto sulla finanza pubblica, in quanto il personale interessato è già assunto a tempo indeterminato e, quindi, i relativioneri stipendiali sono già iscritti nel bilancio dello Stato.


Relazione illustrativa
I commi 4-9 riguardano i docenti inidonei all’insegnamento per ragioni di salute. Per essi, l’artіcolo 14 del decreto-legge 6 luglіo 2012, n. 95 aveva previsto il transito nei ruoli del personale tecnico e amministrativo. Questa previsione viene abrogata e sostituita da una disciplina a regime e da una disciplina transitoria per il personale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono è già stato dichiarato inidoneo. La disciplina a regime richiama quella del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico su istanza di parte o applicazione della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Quella transitoria prevede una nuova visita per il personale già dichiarato inidoneo alle funzioni di docente, e poi l’applicazione della stessa disciplina prevista a regime.
Tale disciplina è abrogata per i docenti inidonei, mentre resta in vigore per il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, al quale è comunque consentito, ai sensi del comma 9, di su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo nel frattempo conseguito. Il comma 4 prevede che la modifica della disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012 operi a decorrere dal 1° gennaio 2014: fino a quella data si applica la clausola di salvaguardia di cui al comma 15 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 95 citato, per i mancati risparmi conseguenti al mancato transito dei docenti inidonei nei ruoli ATA. La disciplina transitoria di cui al comma 7 consente comunque di applicare fin d’ora le previsioni di cui al precedente decreto-legge n. 98 del 2011 anche al personale già dichiarato inidoneo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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