DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104
Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca
(GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/2013
Art. 15
(Personale scolastico)
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
1) il comma 13 e' abrogato;
2) al primo periodo del comma 15, le parole "dei commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "del comma 14";
3) al secondo periodo del comma 15, le parole "dai predetti commi 13 e 14" sono sostituite dalle seguenti: "dal predetto comma 14"; N il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e' abrogato.
5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.
6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilita' intercompartimentale in ambito
provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e' gia' stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e' sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita. ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a
svolgere la funzione docente. Al personale per il quale e' confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.
8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie.
Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale. al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le unita' trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.
10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.
Relazione tecnica
comma 5 – le commissioni sono integrate, come da espressa previsione normativa, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Il personale docente inserito nelle commissioni medesime sarà quindi remunerato esclusivamente nell’ambito degli stanziamenti ordinariamente disponibili per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
comma 6 – la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il personale dichiarato permanentemente inidoneo possa avvalersi, su propria istanza, della facoltà di transitare nei ruoli ATA ovvero che, in assenza di istanza o in caso di carenza di posti disponibili, sia soggetto a mobilità obbligatoria intercompartimentale in ambito provinciale. Tale previsione potrebbe consentire una riduzione del grado di onerosità del comma 4. In considerazione della volontarietà del transito, si ritiene in via prudenziale di non ascrivere effetti benefici sulle finanze pubbliche alla norma in esame.
comma 7 – il comma di cui trattasi dispone nuove visite collegiali per il personale già dichiarato permanentemente inidoneo, con la possibilità dunque di una riduzione dell’onerosità della norma di cui al comma 4 qualora alle nuove visite consegua una riforma del precedente giudizio di inidoneità. Si ritiene comunque prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma in esame.
comma 8 – la previsione della mobilità obbligatoria intercompartimentale, in deroga alle facoltà assunzionali, non ha effetto sulla finanza pubblica, in quanto il personale interessato è già assunto a tempo indeterminato e, quindi, i relativioneri stipendiali sono già iscritti nel bilancio dello Stato.
Relazione illustrativa
I commi 4-9 riguardano i docenti inidonei all’insegnamento per ragioni di salute. Per essi, l’artіcolo 14 del decreto-legge 6 luglіo 2012, n. 95 aveva previsto il transito nei ruoli del personale tecnico e amministrativo. Questa previsione viene abrogata e sostituita da una disciplina a regime e da una disciplina transitoria per il personale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono è già stato dichiarato inidoneo. La disciplina a regime richiama quella del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico su istanza di parte o applicazione della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Quella transitoria prevede una nuova visita per il personale già dichiarato inidoneo alle funzioni di docente, e poi l’applicazione della stessa disciplina prevista a regime.
Tale disciplina è abrogata per i docenti inidonei, mentre resta in vigore per il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, al quale è comunque consentito, ai sensi del comma 9, di su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo nel frattempo conseguito. Il comma 4 prevede che la modifica della disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012 operi a decorrere dal 1° gennaio 2014: fino a quella data si applica la clausola di salvaguardia di cui al comma 15 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 95 citato, per i mancati risparmi conseguenti al mancato transito dei docenti inidonei nei ruoli ATA. La disciplina transitoria di cui al comma 7 consente comunque di applicare fin d’ora le previsioni di cui al precedente decreto-legge n. 98 del 2011 anche al personale già dichiarato inidoneo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
comma 5 – le commissioni sono integrate, come da espressa previsione normativa, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Il personale docente inserito nelle commissioni medesime sarà quindi remunerato esclusivamente nell’ambito degli stanziamenti ordinariamente disponibili per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.
comma 6 – la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il personale dichiarato permanentemente inidoneo possa avvalersi, su propria istanza, della facoltà di transitare nei ruoli ATA ovvero che, in assenza di istanza o in caso di carenza di posti disponibili, sia soggetto a mobilità obbligatoria intercompartimentale in ambito provinciale. Tale previsione potrebbe consentire una riduzione del grado di onerosità del comma 4. In considerazione della volontarietà del transito, si ritiene in via prudenziale di non ascrivere effetti benefici sulle finanze pubbliche alla norma in esame.
comma 7 – il comma di cui trattasi dispone nuove visite collegiali per il personale già dichiarato permanentemente inidoneo, con la possibilità dunque di una riduzione dell’onerosità della norma di cui al comma 4 qualora alle nuove visite consegua una riforma del precedente giudizio di inidoneità. Si ritiene comunque prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma in esame.
comma 8 – la previsione della mobilità obbligatoria intercompartimentale, in deroga alle facoltà assunzionali, non ha effetto sulla finanza pubblica, in quanto il personale interessato è già assunto a tempo indeterminato e, quindi, i relativioneri stipendiali sono già iscritti nel bilancio dello Stato.
Relazione illustrativa
I commi 4-9 riguardano i docenti inidonei all’insegnamento per ragioni di salute. Per essi, l’artіcolo 14 del decreto-legge 6 luglіo 2012, n. 95 aveva previsto il transito nei ruoli del personale tecnico e amministrativo. Questa previsione viene abrogata e sostituita da una disciplina a regime e da una disciplina transitoria per il personale che alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono è già stato dichiarato inidoneo. La disciplina a regime richiama quella del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente assunzione della qualifica di assistente amministrativo o tecnico su istanza di parte o applicazione della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale. Quella transitoria prevede una nuova visita per il personale già dichiarato inidoneo alle funzioni di docente, e poi l’applicazione della stessa disciplina prevista a regime.
Tale disciplina è abrogata per i docenti inidonei, mentre resta in vigore per il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555, al quale è comunque consentito, ai sensi del comma 9, di su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo nel frattempo conseguito. Il comma 4 prevede che la modifica della disciplina del decreto-legge n. 95 del 2012 operi a decorrere dal 1° gennaio 2014: fino a quella data si applica la clausola di salvaguardia di cui al comma 15 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 95 citato, per i mancati risparmi conseguenti al mancato transito dei docenti inidonei nei ruoli ATA. La disciplina transitoria di cui al comma 7 consente comunque di applicare fin d’ora le previsioni di cui al precedente decreto-legge n. 98 del 2011 anche al personale già dichiarato inidoneo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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