giovedì 21 marzo 2013

DECRETO ATTUATIVO


IL TESTO



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 7 agosto 2012. n. 135. entrata in vigore il 15 agosto 2012, di conversione, con modifiche. del decreto-legge 6 luglio 2012, ri. 95. concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario:
VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione. relative alle scuole di ogni ordine e grado. approvato con decreto legislativo 16 aprile I 994. n. 297:
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre
2007;
VISTO il contralto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute;
VISTO il proprio decreto 12 settembre 2011, n. 79 con il quale, in applicazione dell’articolo 19, comma 12. della legge I5 luglio 2011. n. 111, il personale docente. dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute. ma idoneo ad altri compiti, ha esercitato la facoltà di chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell’area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007; INFORMATE le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto;

DECRETA

Art. 1
(destinatari e criteri generali)

1.1.  in applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 14, della legge 7 agosto 2012. n. 135. richiamata in preambolo. il personale docente titolare dei contingenti ad esaurimento denominati ‘C555” e “C999” con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico o di collaboratore .scolastico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007

1.2. Il personale docente di cui al comma 1, in possesso di abilitazione all’ insegnamento per classe di concorso diversa rispetto a quella di appartenenza ovvero di titolo di studio valido per altro posto di insegnante tecnico-pratico (ITP) alla data del presente decreto inquadrato, a domanda, nella nuova classe di concorso. con sede provvisoria, a decorrere dal l settembre 2012. In mancanza dei titoli sopra citati il suddetto personale transito nei ruoli del personale ATA. Il personale di cui al presente comma partecipa a corsi di riconversione professionale da attivare a cura del MIUR.

1.3. Fermo restando l’inquadramento di cui agli articoli 1 e 2, il citato personale docente può partecipare. nel corso dell’anno scolastico 2012/2013, ai corsi per l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. Al maturare delle condizioni che ne permettono l’immissione in ruolo, detto personale cessa di appartenere al ruolo del personale ATA. eventualmente assegnato. ed è nuovamente inquadrato in quello del personale docente.

1.4. In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 13, della legge 7 agosto 2012. n. 135, richiamata in preambolo. il personale docente. dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, tenuto conto dei posti che annualmente si rendono vacanti e
disponibili, transita nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario. di seguito denominato “ATA”. con la qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico di cui al vigente contralto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.

1.5. in applicazione di quanto previsto dall’articolo 14. comma 13, della legge 7 agosto 2012, n. 135. il personale di cui al comma 4. anche successivamente all’immissione nel ruolo del personale “ATA” può transitare presso amministrazioni pubbliche in cui possano essere proficuamente utilizzate le professionalità possedute dal personale medesimo. Il transito è disposto a valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per le amministrazioni di destinazione. Il passaggio nei ruoli dell’amministrazione centrale e periferica del MIUR avviene senza impegnare le risorse assunzionali.

1.6. Il personale docente inidoneo di cui al comma 4, può chiedere di essere sottoposto nuovamente a visita medico collegiale ai fine di accertare la intervenuta idoneità all’ insegnamento. In caso di esito favorevole l’interessato rientra nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità del persona le docente.

Art. 2
(disposizioni comuni)

2.1. Con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente il personale di cui al presente decreto è immesso in ruolo su tutti i posti che annualmente si rendono vacanti e disponibili dei profili professionali di cui all’articolo  L’immissione in ruolo è disposta nella provincia di appartenenza ovvero in altra provincia, a domanda, con priorità rispetto alla preferenza indicata dall’ interessato, I e disponibilità conseguenti ad accettazione del l’inquadramento in altra provincia non sono utilizzabili per la revisione di provvedimenti già adottati. Il personale che non transita nel ruolo “ATA”, per mancanza di disponibilità, rimane nell’attuale posizione e viene immesso nei ruoli del personale ATA a mano a mano che si creino disponibilità di posti.

2.2. In caso di concorrenzialità tra più aspiranti, la valutazione dei requisiti dei medesimi ai fini della attribuzione della sede provvisoria di servizio è operata facendo ricorso alle tabelle di valutazione dei titoli relative al personale docente, allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, al momento vigente, sulle utilizzazioni e sul le assegnazioni provvisorie. e cioè allegato 1—A) del CCNI sottoscritto il 23 agosto 2012. La sede provvisoria di servizio é assegnata con precedenza a favore del personale di cui all’articolo 1, comma 1.

2.3. la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità da definire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità del personale ATA. Nella medesima istituzione scolastica è assegnata, di regola. non più di un’unità di personale di cui al presente decreto.

2.4. L.’accoglimento delle istanze da altra. provincia non deve ingenerare situazioni di soprannumerarietà ed è comunque, subordinato alla preventiva sistemazione di tutto il personale già
in servizio nella provincia medesima. Anche per il personale proveniente da altra provincia si utilizzano le tabelle di cui al comma 2.

2.5. Ferma restando la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, il personale di cui al presente decreto già in servizio presso gli uffici dell’amministrazione centrale e periferica rimane utilizzato per continuità dell’azione amministrativa ovvero per esigenze di carattere organizzativo e funzionale. nei medesimi uffici fino a nuova disponibilità di posti. Analoga previsione vale anche per i docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 8 del CCNI del 23 agosto 2012. L’utilizzazione è disposta su richiesta dell’interessato e previo parere favorevole del dirigente dell’ufficio competente. La maggiore anzianità di servizio in detti uffici costituisce titolo di precedenza.

2.6. In assenza di indicazioni relative al profilo professionale ATA di inquadramento. l’interessato è immesso nel ruolo degli assistenti amministrativi ovvero dei collaboratori scolastici, sulla base dei titoli posseduti con assegnazione d’ufficio della sede provvisoria di servizio, secondo i criteri di viciniorietà. legati all’attuale sede di servizio, disciplinati dalla vigente normativa.

2.7. La stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per le immissioni in ruolo, autorizzate a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è subordinata, a livello provinciale, alla assegnazione della sede di titolarità al personale di cui all’articolo 1.

2.8. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all’articolo 45 del CCNI. 29 novembre 2007.

2.9. L.’immissione in ruolo. del personale di cui all’art. 1 comma 4 su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall’interessato. Il direttore dell’ufficio scolastico regionale della provincia di inquadramento procede alla verifica dell’effettivo possesso e della tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale di cui al presente comma,

2.10. Per il personale di cui all’articolo 1. comma 4, i profili professionali di inquadramento sono
assegnati in base al titolo di studio posseduto.

Art. 3
(gestione in prima applicazione)

3.1 Il personale docente già collocato fuori ruolo alla data del presente decreto nonché quello incluso nei contingenti ad esaurimento denominati C555 e C999 è inquadrato nell’area contrattuale del personale ATA a decorrere dal 1 settembre 2012. a mezzo di decreto collettivo. da emanare a cura del competente direttore generale. Per il personale di cui alle classi di concorso C555 e C999 si procede prima al passaggio nei ruoli del personale docente.

3.2. Per l’attuazione di quanto prescritto all’art. 1. il personale deve comunicare, on-line con modalità web, la provincia di appartenenza nonché il profilo professionale richiesto, ovvero con modalità anche cartacea. Può, altresì. indicare una seconda provincia nonché l’ordine di precedenza tra le due. Nel medesimo contesto. deve, inoltre. procedere al computo del punteggio posseduto al fine della assegnazione della sede provvisoria di servizio di cui all’articolo 2. comma 2. La sede provvisoria di servizio per l’anno scolastico 2012/2013 è assegnata sulla base della preferenza espressa dall’interessato nell’ambito delle disponibilità pubblicate all’albo dell’ufficio dell’ambito scolastico territoriale. almeno 48 ore antecedenti la convocazione.

3.3. Con successivi provvedimenti individuali sono disposti l’assegnazione della sede provvisoria di servizio nonché I inquadramento nel profilo professionale attribuito.

3.4. La sede di titolarità è assegnata a decorrere dal 1 settembre 2013 ai sensi del vigente ccni sulla mobilità. L’assegnazione della sede provvisoria di servizio, a decorrere dal 1 settembre 2012. è effettuata sulle disponibilità residuali alla mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013 nonché sulla base di quelle conseguenti all’eventuale adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

Art. 4
(gestione a regime)

4.1. II personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute. ma idoneo ad altri compiti. in data successiva a quella dei presente Provvedimento, entro dieci giorni dalla dichiarazione di inidoneità permanente, deve procedere alla comunicazione on-line con modalità web ovvero con  modalità anche cartacea degli elementi dì cui all’articolo 3.2,

4.2. L’assegnazione della sede provvisoria di servizio, a cura del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente, è disposta entro venti giorni dalla data della dichiarazione di inidoneità di cui al comma 1.

4.3. La sede di titolarità al personale di cui all'articolo 1, è attribuita secondo termini e modalità da definire con la contrattazione nazionale integrativa di cui all’articolo 2. comma 3.

Art. 5
(stato giuridico ed economico)

5.1. Ai sensi dell’articolo 14. commi 13 e 14, della legge 7 agosto 2012. n. 135. il personale inquadrato secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1 mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

5.2. Ad invarianza di normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell’inquadramento ritenuto più favorevole.

5.3. Il personale in possesso dei requisiti previsti per il diritto a trattamento di pensione alla data del presente decreto può presentare istanza di cessazione dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Conseguentemente, la cessazione dal servizio avviene, anche in corso d’anno scolastico, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta di pensionamento. La medesima facoltà è attribuita anche al personale che alla data dei presente decreto era già stato dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento ovvero al personale di cui all'articolo 1, comma 4. Nei soli confronti del suddetto personale resta impregiudicata l’applicazione del .CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute del 25 giugno 2008, in particolare l'art. 2 comma 3 che prevede che in caso dell’attivazione di procedure di mobilità, l'interessato può rinunciarvi e chiedere di essere dispensato per motivi di salute.

Art. 6
(inidoneità temporanea)

6.1. Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute. ma idoneo ad altri Compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di assistente amministrativo o di assistente tecnico nella provincia di appartenenza ovvero in altra provincia tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente. In mancanza di disponibilità resta utilizzato nella scuola di titolarità, ovvero, a richiesta, presso gli Uffici periferici dell’Amministrazione scolastica.

6.2. L’utilizzazione in altra provincia di cui al comma 1 è disposta solo in base della richiesta dell’interessato e sempreché l'accoglimento della stessa non ingeneri aggravio di spesa rispetto alla utilizzazione d'ufficio.

 Art. 7
(disposizioni finali e di abrogazione)
.
7.1. Il contratto collettivo nazionale integrativo. sottoscritta il 25 giugno 2O08 concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, continua a produrre effetti  per le parti non incompatibili con il presente decreto.

7.2. A decorrere dalla data del presente decreto deve intendersi abrogato l'articolo 5 del decreto 12 settembre 2011,  n. 79, del Ministro dell’istruzione. dell’università e della ricerca.


Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


IL MINISTRO  dell'Istruzione,  dell'Università e della ricerca                                           
IL MINISTRO del'Economia e delle Finanze                                                                              
IL MINISTRO  per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione

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