IL TESTO
IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di
concerto con
IL
MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
e
con
IL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA
la legge 7 agosto 2012. n. 135. entrata in vigore il 15 agosto 2012, di
conversione, con modifiche. del decreto-legge 6 luglio 2012, ri. 95.
concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale
delle imprese del settore bancario:
VISTO
il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione. relative
alle scuole di ogni ordine e grado. approvato con decreto legislativo 16 aprile
I 994. n. 297:
VISTO
il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto
il 29 novembre
2007;
VISTO
il contralto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008,
concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato
inidoneo alla sua funzione per motivi di salute;
VISTO
il proprio decreto 12 settembre 2011, n. 79 con il quale, in applicazione
dell’articolo 19, comma 12. della legge I5 luglio 2011. n. 111, il personale
docente. dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi
di salute. ma idoneo ad altri compiti, ha esercitato la facoltà di chiedere di
essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di
assistente tecnico dell’area contrattuale del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di
comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007; INFORMATE le organizzazioni
sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto;
DECRETA
Art. 1
(destinatari
e criteri generali)
1.1. in applicazione di quanto prescritto
dall’articolo 14, comma 14, della legge 7 agosto 2012. n. 135. richiamata in
preambolo. il personale docente titolare dei contingenti ad esaurimento
denominati ‘C555” e “C999” con decreto del direttore generale dell’ufficio
scolastico regionale transita nei ruoli del personale ATA con la qualifica di
assistente amministrativo o di assistente tecnico o di collaboratore
.scolastico di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto,
sottoscritto il 29 novembre 2007
1.2.
Il personale docente di cui al comma 1, in possesso di abilitazione all’
insegnamento per classe di concorso diversa rispetto a quella di appartenenza
ovvero di titolo di studio valido per altro posto di insegnante tecnico-pratico
(ITP) alla data del presente decreto inquadrato, a domanda, nella nuova classe
di concorso. con sede provvisoria, a decorrere dal l settembre 2012. In
mancanza dei titoli sopra citati il suddetto personale transito nei ruoli del
personale ATA. Il personale di cui al presente comma partecipa a corsi di
riconversione professionale da attivare a cura del MIUR.
1.3.
Fermo restando l’inquadramento di cui agli articoli 1 e 2, il citato personale
docente può partecipare. nel corso dell’anno scolastico 2012/2013, ai corsi per
l’acquisizione del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di
sostegno. Al maturare delle condizioni che ne permettono l’immissione in ruolo,
detto personale cessa di appartenere al ruolo del personale ATA. eventualmente
assegnato. ed è nuovamente inquadrato in quello del personale docente.
1.4.
In applicazione di quanto prescritto dall’articolo 14, comma 13, della legge 7
agosto 2012. n. 135, richiamata in preambolo. il personale docente. dichiarato
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo
ad altri compiti, con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico
regionale, tenuto conto dei posti che annualmente si rendono vacanti e
disponibili,
transita nei ruoli del personale amministrativo tecnico ed ausiliario. di
seguito denominato “ATA”. con la qualifica di assistente amministrativo o di
assistente tecnico di cui al vigente contralto collettivo nazionale di
comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007.
1.5.
in applicazione di quanto previsto dall’articolo 14. comma 13, della legge 7
agosto 2012, n. 135. il personale di cui al comma 4. anche successivamente
all’immissione nel ruolo del personale “ATA” può transitare presso
amministrazioni pubbliche in cui possano essere proficuamente utilizzate le
professionalità possedute dal personale medesimo. Il transito è disposto a
valere sulle facoltà assunzionali e nel rispetto delle procedure previste per
le amministrazioni di destinazione. Il passaggio nei ruoli dell’amministrazione
centrale e periferica del MIUR avviene senza impegnare le risorse assunzionali.
1.6.
Il personale docente inidoneo di cui al comma 4, può chiedere di essere
sottoposto nuovamente a visita medico collegiale ai fine di accertare la
intervenuta idoneità all’ insegnamento. In caso di esito favorevole
l’interessato rientra nei ruoli del personale docente e la sede di titolarità è
attribuita secondo le procedure e le modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva nazionale integrativa sulla mobilità del persona le docente.
Art. 2
(disposizioni
comuni)
2.1.
Con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale competente
il personale di cui al presente decreto è immesso in ruolo su tutti i posti che
annualmente si rendono vacanti e disponibili dei profili professionali di cui
all’articolo L’immissione in ruolo è
disposta nella provincia di appartenenza ovvero in altra provincia, a domanda,
con priorità rispetto alla preferenza indicata dall’ interessato, I e
disponibilità conseguenti ad accettazione del l’inquadramento in altra
provincia non sono utilizzabili per la revisione di provvedimenti già adottati.
Il personale che non transita nel ruolo “ATA”, per mancanza di disponibilità,
rimane nell’attuale posizione e viene immesso nei ruoli del personale ATA a
mano a mano che si creino disponibilità di posti.
2.2.
In caso di concorrenzialità tra più aspiranti, la valutazione dei requisiti dei
medesimi ai fini della attribuzione della sede provvisoria di servizio è
operata facendo ricorso alle tabelle di valutazione dei titoli relative al
personale docente, allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, al
momento vigente, sulle utilizzazioni e sul le assegnazioni provvisorie. e cioè
allegato 1—A) del CCNI sottoscritto il 23 agosto 2012. La sede provvisoria di
servizio é assegnata con precedenza a favore del personale di cui all’articolo
1, comma 1.
2.3.
la sede di titolarità è attribuita secondo le procedure e le modalità da
definire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale integrativa
sulla mobilità del personale ATA. Nella medesima istituzione scolastica è
assegnata, di regola. non più di un’unità di personale di cui al presente
decreto.
2.4.
L.’accoglimento delle istanze da altra. provincia non deve ingenerare
situazioni di soprannumerarietà ed è comunque, subordinato alla preventiva
sistemazione di tutto il personale già
in
servizio nella provincia medesima. Anche per il personale proveniente da altra
provincia si utilizzano le tabelle di cui al comma 2.
2.5.
Ferma restando la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili, il
personale di cui al presente decreto già in servizio presso gli uffici
dell’amministrazione centrale e periferica rimane utilizzato per continuità
dell’azione amministrativa ovvero per esigenze di carattere organizzativo e
funzionale. nei medesimi uffici fino a nuova disponibilità di posti. Analoga
previsione vale anche per i docenti beneficiari delle precedenze di cui
all’art. 8 del CCNI del 23 agosto 2012. L’utilizzazione è disposta su richiesta
dell’interessato e previo parere favorevole del dirigente dell’ufficio
competente. La maggiore anzianità di servizio in detti uffici costituisce
titolo di precedenza.
2.6.
In assenza di indicazioni relative al profilo professionale ATA di
inquadramento. l’interessato è immesso nel ruolo degli assistenti
amministrativi ovvero dei collaboratori scolastici, sulla base dei titoli
posseduti con assegnazione d’ufficio della sede provvisoria di servizio,
secondo i criteri di viciniorietà. legati all’attuale sede di servizio,
disciplinati dalla vigente normativa.
2.7.
La stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per le immissioni in
ruolo, autorizzate a seguito dell’espletamento della procedura di cui
all’articolo 39, comma 3bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
subordinata, a livello provinciale, alla assegnazione della sede di titolarità al
personale di cui all’articolo 1.
2.8.
Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di
prova di cui all’articolo 45 del CCNI. 29 novembre 2007.
2.9.
L.’immissione in ruolo. del personale di cui all’art. 1 comma 4 su posti di
assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree
didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i
titoli di studio posseduti dall’interessato. Il direttore dell’ufficio
scolastico regionale della provincia di inquadramento procede alla verifica
dell’effettivo possesso e della tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal
personale di cui al presente comma,
2.10.
Per il personale di cui all’articolo 1. comma 4, i profili professionali di
inquadramento sono
assegnati
in base al titolo di studio posseduto.
Art. 3
(gestione
in prima applicazione)
3.1
Il personale docente già collocato fuori ruolo alla data del presente decreto
nonché quello incluso nei contingenti ad esaurimento denominati C555 e C999 è
inquadrato nell’area contrattuale del personale ATA a decorrere dal 1 settembre
2012. a mezzo di decreto collettivo. da emanare a cura del competente direttore
generale. Per il personale di cui alle classi di concorso C555 e C999 si
procede prima al passaggio nei ruoli del personale docente.
3.2.
Per l’attuazione di quanto prescritto all’art. 1. il personale deve comunicare,
on-line con modalità web, la provincia di appartenenza nonché il profilo
professionale richiesto, ovvero con modalità anche cartacea. Può, altresì.
indicare una seconda provincia nonché l’ordine di precedenza tra le due. Nel
medesimo contesto. deve, inoltre. procedere al computo del punteggio posseduto
al fine della assegnazione della sede provvisoria di servizio di cui all’articolo
2. comma 2. La sede provvisoria di servizio per l’anno scolastico 2012/2013 è
assegnata sulla base della preferenza espressa dall’interessato nell’ambito
delle disponibilità pubblicate all’albo dell’ufficio dell’ambito scolastico
territoriale. almeno 48 ore antecedenti la convocazione.
3.3.
Con successivi provvedimenti individuali sono disposti l’assegnazione della
sede provvisoria di servizio nonché I inquadramento nel profilo professionale
attribuito.
3.4.
La sede di titolarità è assegnata a decorrere dal 1 settembre 2013 ai sensi del
vigente ccni sulla mobilità. L’assegnazione della sede provvisoria di servizio,
a decorrere dal 1 settembre 2012. è effettuata sulle disponibilità residuali
alla mobilità del personale ATA per l’anno scolastico 2012/2013 nonché sulla
base di quelle conseguenti all’eventuale adeguamento dell’organico di diritto
alla situazione di fatto.
Art. 4
(gestione
a regime)
4.1.
II personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute. ma idoneo ad altri compiti. in data successiva a quella
dei presente Provvedimento, entro dieci giorni dalla dichiarazione di
inidoneità permanente, deve procedere alla comunicazione on-line con modalità
web ovvero con modalità anche cartacea
degli elementi dì cui all’articolo 3.2,
4.2.
L’assegnazione della sede provvisoria di servizio, a cura del direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale competente, è disposta entro venti
giorni dalla data della dichiarazione di inidoneità di cui al comma 1.
4.3.
La sede di titolarità al personale di cui all'articolo 1, è attribuita secondo
termini e modalità da definire con la contrattazione nazionale integrativa di
cui all’articolo 2. comma 3.
Art. 5
(stato
giuridico ed economico)
5.1.
Ai sensi dell’articolo 14. commi 13 e 14, della legge 7 agosto 2012. n. 135. il
personale inquadrato secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1
mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo
conseguiti.
5.2.
Ad invarianza di normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di
riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine
dell’inquadramento ritenuto più favorevole.
5.3.
Il personale in possesso dei requisiti previsti per il diritto a trattamento di
pensione alla data del presente decreto può presentare istanza di cessazione
dal servizio anche al di fuori dei termini annualmente definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Conseguentemente, la
cessazione dal servizio avviene, anche in corso d’anno scolastico, a decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello di accoglimento della richiesta
di pensionamento. La medesima facoltà è attribuita anche al personale che alla
data dei presente decreto era già stato dichiarato permanentemente inidoneo
all’insegnamento ovvero al personale di cui all'articolo 1, comma 4. Nei soli
confronti del suddetto personale resta impregiudicata l’applicazione del .CCNI
concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla
sua funzione per motivi di salute del 25 giugno 2008, in particolare l'art. 2
comma 3 che prevede che in caso dell’attivazione di procedure di mobilità,
l'interessato può rinunciarvi e chiedere di essere dispensato per motivi di
salute.
Art. 6
(inidoneità
temporanea)
6.1.
Il personale docente dichiarato temporaneamente inidoneo alla propria funzione
per motivi di salute. ma idoneo ad altri Compiti, entro 20 giorni dalla data di
notifica del verbale della commissione medica operante presso le aziende
sanitarie locali è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di
assistente amministrativo o di assistente tecnico nella provincia di
appartenenza ovvero in altra provincia tenuto conto delle sedi indicate dal
richiedente. In mancanza di disponibilità resta utilizzato nella scuola di
titolarità, ovvero, a richiesta, presso gli Uffici periferici
dell’Amministrazione scolastica.
6.2.
L’utilizzazione in altra provincia di cui al comma 1 è disposta solo in base
della richiesta dell’interessato e sempreché l'accoglimento della stessa non
ingeneri aggravio di spesa rispetto alla utilizzazione d'ufficio.
Art. 7
(disposizioni
finali e di abrogazione)
.
7.1.
Il contratto collettivo nazionale integrativo. sottoscritta il 25 giugno 2O08
concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato
inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, continua a produrre
effetti per le parti non incompatibili
con il presente decreto.
7.2.
A decorrere dalla data del presente decreto deve intendersi abrogato l'articolo
5 del decreto 12 settembre 2011, n. 79,
del Ministro dell’istruzione. dell’università e della ricerca.
Il
presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
IL
MINISTRO dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
IL
MINISTRO del'Economia e delle Finanze
IL MINISTRO per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione
IL MINISTRO per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione
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