sabato 5 gennaio 2013

Dossier Pensioni

Tutte le novità per pensionati e pensionandi


LA PENSIONE DAL 1° SETTEMBRE 2013

In data 20 dicembre 2012l il MIUR ha pubblicato il DM 97/2012 e la CM 98/2012 che stabiliscono le modalità per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio, di trattenimento in servizio e di accesso al trattamento di pensione con decorrenza 1° settembre 2013.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Domanda di cessazione dal servizio, con l’eventuale contemporanea richiesta di part-time
Quando: Entro il 25 gennaio 2013.
Come: Esclusivamente tramite la procedura POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito
del MIUR (www.istruzione.it).
Revoca della stessa domanda precedentemente inviata
Quando: Entro il 25 gennaio 2013.
Come: Esclusivamente tramite la procedura POLIS “istanze on line”, disponibile nel sito
del MIUR (www.istruzione.it).
Domanda di trattamento di pensione
Quando: Entro il 25 gennaio 2013.
Come: – Tramite procedura telematica attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato.
- Tramite accesso al sito dell’INPS – ex gestione INPDAP, previa registrazione. – Tramite Contact Center Integrato (numero verde 803164).
Domanda di permanenza in servizio
Quando: Entro il 25 gennaio 2013.
Come: In forma cartacea alla scuola di titolarità o di servizio.
REQUISITI PER L’ACCESSO AL PENSIONAMENTO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE
CESSAZIONE D’UFFICIO PER LIMITI DI ETÀ CON PREAVVISO ENTRO IL 28/2/2013
REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011
per il personale nato prima dell’1/9/1947
Anni 20 di contribuzione
oppure anni 15, per il personale con periodi contributivi antecedenti l’1/1/1993
per il personale nato tra l’1/9/1947 e il 31/8/1948
35 anni di contribuzione
per compiuto quarantennio di servizio
Almeno 39 anni , 11 mesi e 16 giorni,
indipendentemente dall’età anagrafica.
per i dipendenti che prestano servizio in virtù di proroga concessa fino al 31/8/2013
Requisiti contributivi già maturati
CESSAZIONE D’UFFICIO CON PREAVVISO ENTRO IL 28/2/2013
REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI DOPO IL 31/12/2011
Uomini: 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva
Donne: 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva
Requisiti contributivi da maturare entro il 31/8/2013, congiunti a 62 anni di età.
CESSAZIONE A DOMANDA PER LIMITI DI ETÀ
REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011
per il personale che compirà il 65° anno di età nel periodo compreso fra il 1/9/2013 e il 31/12/2013
35 anni di contribuzione, in possesso al 31/12/2011
per i dipendenti che intendano cessare in anticipo rispetto alla scadenza della proroga concessa in precedenza
Requisiti contributivi già maturati
CESSAZIONI A DOMANDA DIMISSIONI VOLONTARIE
REQUISITI PER LA PENSIONE MATURATI ENTRO IL 31/12/2011
Per il personale che ha maturato la “QUOTA 96”, senza arrotondamenti.
I requisiti di età e contribuzione stabiliti per il raggiungimento della quota sono considerati al 31/12/2011.
  • 35 anni di contribuzione congiunti a 61 anni di età;
  • 36 anni di contribuzione congiunti 60 di età;
  • 35 anni di contribuzione congiunti a 60 di età, a condizione che la somma dei mesi e giorni eccedenti i suddetti requisiti minimi consenta di raggiungere la “quota 96”.
PERSONALE FEMMINILE 61 anni di età entro il 31/12/2011
Anni 20 di contributi oppure anni 15, per il personale con periodi contributivi antecedenti l’1/1/1993
requisiti maturati entro il 31/12/2011
PENSIONE ANTICIPATA
Uomini: 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva
Donne:41annie5mesidianzianità contributiva
Requisiti da maturare entro il 31/12/2013
PERSONALE FEMMINILE CON “OPZIONE CONTRIBUTIVA”
Almeno 57 anni di età e non meno di 35 anni di contribuzione entro il 31/12/2012.
PENSIONE E SERVIZIO A PART-TIME
Coloro che entro il 31/12/2011 hanno maturato i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di anzianità possono, in alternativa alla cessazione dal servizio, chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. La richiesta deve essere formulata con unica istanza mediante la citata procedura “istanze on line”; in essa gli interessati devono esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso non fosse possibile la concessione del part-time.
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Il trattenimento in servizio non costituisce più oggetto di un diritto potestativo dell’interessato, ma dipende dalle valutazioni che l’amministrazione scolastica compie in ordine all’organizzazione, al fabbisogno professionale e alla disponibilità finanziaria. Pertanto, l’accoglimento della domanda di mantenimento in servizio oltre i limiti di età o di anzianità contributiva, è soggetta alla discrezionalità dell’amministrazione. Resta invece in vigore il diritto del dipendente di chiedere il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età fino alla maturazione dell’anzianità contributiva minima (20 anni) indispensabile ai fini del trattamento di pensione, ma non oltre il 70° anno di età.
Rosario Cutrupia


Cessazioni dal servizio personale scuola

le domande entro il 25 gennaio 2013
I requisiti, le procedure e le modalità di presentazione delle domande di pensione di docenti, ATA ed educatori definite nel DM 97/12.
Il MIUR ha pubblicato il Decreto Ministeriale 97/12 e la Circolare Ministeriale 98/12 relativi alle procedure per la cessazione dal servizio per il personale della scuola, dal 1 settembre 2013.
Con i due atti si fissa la scadenza per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio a venerdì 25 gennaio 2013.
Modalità di presentazione delle domande
Anche per questo anno la modalità di presentazione delle domande di pensione prevede due fasi distinte:
  1. la domanda di cessazione dal servizio, compreso quella con contestuale richiesta dipart-time, verrà inoltrata via web. Sul sito sono disponibili una guida eun video che illustrano le procedure da seguire per la registrazione.
  2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico e di liquidazione verrà gestitanei confronti dell’INPDAP-INPS, nei seguenti modi:
    • - presentazione della domanda on line,
    • - presentazione della domanda tramite contact center integrato,
    • - presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita delPatronato.
  3. L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento dell’esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali.
Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio. Una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti sarà data informazione al dipendente da parte degli Uffici Scolastici Regionali o dalle istituzioni scolastiche per coloro che sono stati assunti dopo il 2000.
È importante vigilare sull’accertamento dei requisiti, onde non incappare in un pensionamento che non corrisponda all’accesso all’assegno pensionistico.
Requisiti per il diritto al pensionamento al 31 dicembre 2011
Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con Legge n. 214 del 27 dicembre 2011 ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, facendo salvo però il diritto all’applicazione della normativa precedente per coloro che ne abbiano maturato i previsti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2011.
Ricordiamo quindi che in base alla normativa di cui sopra per il personale della scuola statale i requisiti per la pensione di anzianità sono di:
  • 36 anni di contributi congiunti ad almeno 60 anni di età anagrafica
  • 35 di contributi congiunti ad almeno 61 anni di età anagrafica. Per raggiungere la “quota 96” si possono sommare ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
Restano anche confermati, per la medesima normativa, sia il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei 40 anni di contributi che il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 65 anni di età per gli uomini e 61 anni per le donne.
Per tutte le donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, la quale consente l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti posseduti entro il 31/12/2012, optando per il calcolo contributivo.
Nuove regole per l’accesso al regime pensionistico come regolate dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011
Dal 1 gennaio 2013 i requisiti, da possedersi al 31 dicembre 2013, sono così modificati:
  • Pensione di vecchiaia – 66 anni e 3 mesi di età per uomini e donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2013.
  • Pensione anticipata – 41 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per le donne, 42 anni e 5 mesi di anzianità contributiva per gli uomini, senza operare alcun arrotondamento.
La cessazione anticipata prevede una penalizzazione sull’assegno pensionistico per chi lascia il servizio prima del compimento di 62 anni di età, pari all’1% per i primi due anni di anticipo rispetto alla suddetta età; tale percentuale è elevata al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2. Nel caso in cui l’età del pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
È fatto salvo che non troverà applicazione la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici per chi raggiungerà il precedente requisito di servizio entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, (includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria).
Per le donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, la quale consente, optando per il calcolo contributivo, l’accesso alla pensione con 57 anni di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva, requisiti, che se posseduti entro il 31/12/2013, daranno l’accesso alla pensione dal 1° settembre 2014, per effetto della finestra.
Mantenimento in servizio oltre i limiti di età
Nella circolare viene precisato che, con la manovra economica 2011 (Legge 122/10), il mantenimento in servizio viene assimilato a nuove assunzioni e pertanto riduce le stesse.
Il MIUR fornisce indicazioni affinché i criteri di valutazione delle istanze di permanenza in servizio siano applicati in maniera puntuale e motivata per evitare conseguenze sulle future assunzioni in ruolo.
Per coloro che hanno raggiunto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 2011 e che intendano permanere in servizio, viene confermata la direttiva 94/09.
Il mantenimento in servizio per 2 anni è possibile solo per coloro che non appartengano a classi di concorso/tipo di posto/profilo in esubero e non abbiano ancora raggiunto i 40 anni di contribuzione (per coloro che hanno maturato il diritto entro il 31 dicembre 2011).
Restano comunque vigenti le norme speciali (DLgs 297/94 art. 509, commi 2 e 3 e 5) per il personale della scuola che prevedono la possibilità di restare in servizio fino a 70 anni qualora si debbano raggiungere i 20 anni di contribuzione minima.
Collocamento a riposo “forzato” del personale dirigente, docente, educativo ed ATA, per il raggiungimento dei requisiti massimi
L’età massima per poter rimanere in servizio è di 66 anni e tre mesi per uomini e donne, da compiersi entro il 31 agosto 2013.
Per il collocamento a riposo “forzato” del personale che abbia raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011 è confermata la direttiva 94/09. Il termine di preavviso è di 6 mesi al fine del collocamento a riposo dal 1 settembre 2013.
L’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro unilaterale, per i dipendenti che maturano i requisiti della pensione anticipata a decorrere dal 1 gennaio 2013.
In proposito, poiché la norma sulla pensione anticipata prevede la penalizzazione nel trattamento pensionistico per i dipendenti che sono in possesso di una età inferiore ai 62 anni, le amministrazioni non eserciteranno la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali potrebbe operare la penalizzazione legale.
I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento del tetto massimo contributivo nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.
Dirigenti scolastici
Il termine della presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è il 28 febbraio come previsto dalle norme del CCNL/10 dell’Area V della dirigenza.
Il recesso avrà le stesse modalità che regolano le cessazioni del comparto scuola, se verrà prodotto entro la data indicata.
Le istanze di trattenimento in servizio oltre i limiti di età andranno valutate in base all’eventuale esubero determinato dal dimensionamento scolastico e ai numeri di immissione in ruolo dei nuovi dirigenti scolastici a seguito delle procedure concorsuali.
Presso tutte le sedi della FLC CGIL e dell’INCA CGIL (in Italia e all’estero) è disponibile uno specifico servizio di consulenza: vista la delicatezza e la complessità dei calcoli per determinare l’ammontare della pensione e della liquidazione, è consigliabile che la pratica pensionistica sia istruita e seguita in ogni sua fase dal patronato INCA CGIL che è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e garantisce competenza e professionalità.
Il patrocinio è del tutto gratuito.

Nota INPS sulle rivalutazioni delle pensioni dal 1 gennaio 2013

L'INPS con la circolare n. 149 del 28 dicembre scorso, ha dato indicazioni sulla rivalutazione delle pensioni.
Si legge nella nota, che la perequazione delle pensioni, ossia l’adeguamento dei trattamenti pensionistici al costo della vita, farà sì che alle pensioni di importo fino a 1.443 euro (pari a tre volte il trattamento minimo Inps) sarà applicato l’aumento del 3% in misura piena.
Nessuna rivalutazione pensioni invece per quei trattamenti previdenziali di importo superiore a 1.486,29 euro, mentre per le pensioni di importo compreso tra i 1.433 e 1.486,29 euro, la perequazione sarà applicata fino a raggiungere 1.486,29 euro.
La rivalutazione riguarderà anche le pensioni in favore di invalidi civili, ciechi e sordomuti che diventeranno assegni sociali nei confronti delle persone che compiono l’età prevista per la vecchiaia.
Pertanto:
- dal 1 gennaio 2013, aumento del 3% per pensioni importo fino a 1443,00 euro;
- dal 1 gennaio 2013, aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia per le pensioni di importo compreso tra 1433,00 e fino a euro 1.486,29 euro. Vien in tal caso garantito l’importo di 1.486,29 euro;
- dal 1 gennaio 2013 invece non ci sarà alcun aumento per le pensioni di importo superiore a 1.486,29 euro
L’ Inps ricorda nella sua circolare che il calcolo dell’aumento di rivalutazione pensioni viene effettuato sull’importo complessivo ottenuto cumulando tutti i trattamenti erogati dall’Inps e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale delle pensioni, per ciascun pensionato.
Pertanto qualora il pensionato sia titolare di due o più pensioni, ciascuna di importo inferiore a 3 volte il minimo ma che sommate insieme superano tale limite, l’aumento non sarà riconosciuto.
Per le pensioni erogate dalle gestioni ex Inpdap, nei casi in cui l’indennità integrativa speciale sia corrisposta come emolumento a sé stante dalla voce pensione, ai fini dell’individuazione della fascia d’importo cui applicare la perequazione automatica, viene considerato il trattamento pensionistico complessivo, comprensivo dell’indennità integrativa speciale, in pagamento al 31 dicembre 2012.
Se l’importo complessivo risulta compreso tra € 1.443,00 e € 1.486,29, verrà incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione, mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata a quella spettante al 31 dicembre 2012.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione ex Inpdap, l’incremento della perequazione è stato attribuito in misura proporzionale.



Le novità della legge di stabilità 2013 in materia pensionistica

Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha posto rimedio ad una situazione segnalata anche da un’inchiesta di Milena Gabanelli e Bernardo Iovene apparsa su Report nel febbraio 2012 dal titolo molto esplicito «Quando il pizzo è dovuto per legge – Migliaia di lavoratori dovranno pagare due volte i contributi. La legge è del 2010 [L. 122/2010 - Conversionein legge del D.L.78/2010. NdR]. Chi l’ha votata non se n’è accorto».
La Legge 122/2010 aveva introdotto pesanti oneri economici per la ricongiunzione presso un unico ente previdenziale di periodi contributivi maturati presso altri enti previdenziali, in quanto obbligava i lavoratori a versare nuovamente i contributi - peraltro già corrisposti ad altri enti per i periodi lavorativi precedenti - commisurati allo stipendio in godimento al momento della domanda di ricongiunzione. I costi della ricongiunzione da inesistenti fino alla L.122/10 erano diventati inaccettabili. La Legge di stabilità 2013 ha sanato in qualche misura questa situazione inaccettabile.
Giuliano Coan, nostro consulente in diritto previdenziale, chiarisce nell’articolo allegato le principali novità in materia di ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi.
Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo dei periodi assicurativi
le novità della legge di stabilità 2013 di Giuliano Coan*
La legge di stabilità pone rimedio alle disuguaglianze prodotte dalla legge 122/2010 in tema di trasferimenti di contributi verso l’Inps da iscritti agli ex Istituti di previdenza gestiti dall’ex Inpdap cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e senza diritto alla pensione.
Introduce, inoltre, la possibilità di mettere insieme gratuitamente i periodi assicurativi di più gestioni al fine di conseguire un trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla riforma Fornero che prevede dal 2013 un’età di 66 anni e 3 mesi ed almeno 20 anni di contributi.
Andiamo però con ordine e cerchiamo di fare chiarezza in questa intricata, complessa ed ostica materia.
La ricongiunzione dei periodi assicurativi
L’istituto della ricongiunzione permette ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi, che sono in possesso di più contributi presso differenti gestioni previdenziali, di unificarli per ottenere la pensione da un unico ente. Per tale ragione presuppone posizioni contributive presso almeno due diverse gestioni previdenziali.
La ricongiunzione ha per oggetto la valutazione del periodo di lavoro già assistito da iscrizione ad altre gestioni o ex Casse, come servizio utile a tutti gli effetti, quindi
permette di far confluire i periodi assicurativi da una gestione all’altra che sarà quella che erogherà la pensione.
Tali ricongiunzioni possono essere per l’assicurato onerose o gratuite.
Possono riguardare periodi di iscrizioni all’Inps (la stragrande maggioranza dei casi), allo Stato oppure ad altre gestioni previdenziali.
Per i pubblici dipendenti con la ricongiunzione in “entrata” si valorizzano, come servizio utile Inpdap, tutti i periodi in cui l’assicurato è stato iscritto presso un’altra gestione pensionistica.
In “uscita” consente di trasferire ad altri enti previdenziali diversi dall’Inpdap, tutta la posizione assicurativa già maturata presso quest’ultimo.
Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.
La domanda deve essere presentata all’ente previdenziale presso cui si vuole trasferire la propria posizione assicurativa.
Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere
La ricongiunzione onerosa è una ricongiunzione in entrata, cioè di assunzione alla Casse ai fini di un unico trattamento di pensione dei periodi ex Inps, di altre gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’Inps ossia di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti.
Il calcolo è effettuato sullo stipendio in godimento all’atto della domanda.
Destinatari sono i lavoratori dipendenti ovvero tutti coloro che sono ancora in attività di servizio iscritti alle casse.
Ricongiunzione dei periodi ex art.2 legge n.29/79 con onere azzerrato
L’ipotesi in esame, definibile come ricongiunzione onerosa, pur consentendo di trasferire l’intera posizione contributiva maturata nell’Inps all’Inpdap, non prevede per il lavoratore alcun onere. E’ il caso in cui la ricongiunzione non ha bisogno di pagamento in quanto l’ammontare dei contributi previdenziali da trasferire supera la cosiddetta riserva matematica; in altre parole i contributi versati superano l’onere che deve sostenere l’ente accogliente per pagare la pensione incrementata dagli anni ricongiunti.
Ricongiunzione verso l’Inps ex art. 1 della legge n.29/79 e legge 322/1958
Qualsiasi lavoratore, che abbia versato all’INPS almeno un contributo settimanale che non abbia dato luogo a pensione, puo’ esercitare la ricongiunzione all’Inps dei periodi di iscrizione all’Inpdap. La legge 322/1958 prevedeva la costituzione gratuita della posizione assicurativa presso l’Inps per i casi di cessati senza il diritto a pensione. Per gli statali iscritti alla Cassa Stato (Ctps) avveniva d’ufficio mentre a domanda, per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi, Cpug. che doveva essere prodotta entro il 30 luglio 2010 data di entrata in vigore della legge 122/2010. Gli effetti furono talvolta dirompenti sulle cifre astronomiche richieste agli interessati per la regolarizzazione dei contributi.La sanatoria ripristina il trasferimento gratuito dei contributi presso l’Inps, a condizione che la cessazione dal servizio sia avvenuta entro il 30 luglio 2010.
Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso casse professionisti legge 45/90.
La legge 45/90 riconosce la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti.
Al lavoratore dipendente, pubblico o privato o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione maturati presso le varie forme previdenziali, nella gestione cui è iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Questo processo comporta forti oneri a carico dell’interessato, non essendo applicabile la riduzione dell’onere del 50% come invece è previsto per i lavoratori dipendenti iscritti all’Inps (legge 29/79)
Gli effetti della ricongiunzione
Si precisa che l’onere a carico del richiedente per la ricongiunzione, è dato dalla monetizzazione in valore attuale della maggiorazione economica che la futura rendita pensionistica subirà a seguito della ricongiunzione del periodo richiesto. Lo stesso periodo come è evidente è utile anche ai fini del diritto
Conseguentemente tutte le innovazioni legislative che influenzano il calcolo della pensione si riverberano anche sul calcolo dell’onere della ricongiunzione che costituisce a tutti gli effetti una parte della pensione stessa.
La valutazione sulla convenienza o meno della ricongiunzione dipende da molti fattori e dati variabili, è, infatti, determinata dal costo dell’operazione in relazione ai benefici pensionistici che derivano. Si tratta quindi di una valutazione individuale che varia da caso a caso.
E’ propedeutico l’accertamento esatto della determinazione, si procede quindi al calcolo economico, considerando che dall’01.01.2001 l’onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.
Il lavoratore messo in condizione di conoscere compiutamente gli sviluppi, deciderà se accettare o rinunciare.
Tanto rappresentato, pur in presenza di aspetti da rivedere e migliorare sul versante dei coefficienti e su alcune evidenti differenze che andrebbero eliminate tra casse e casse, l’istituto della ricongiunzione ha una logica giusta ed equa fino a quando non si unificherà la normativa della moltitudine di Casse che erogano la pensione.
La totalizzazione dei periodi assicurativi
La totalizzazione a differenza della ricongiunzione, consente a titolo gratuito l’unificazione dei periodi e l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale.
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti e il conseguente importo è versato all’Inps
L’Inps è deputato a corrispondere al pensionato la sommatoria delle rispettive quote di pensione ricevute, dopo 18 mesi dal conseguimento del diritto. In linea di principio, la totalizzazione si applica a qualsiasi lavoratore iscritto alle varie gestioni o enti privatizzati, compresa la gestione separata.
Attesa la gratuità della totalizzazione, la sua introduzione è conveniente in luogo della ricongiunzione dei contributi, in particolare rispetto a quella introdotta dalla legge 45/90 per i versamenti affluiti presso le casse per i liberi professionisti, certamente non favorevole a causa dell’onere elevato che deve essere versato presso la gestione accogliente e anche rispetto alla ricongiunzione prevista dalla legge 29 con onere ridotto al 50% presso altre gestioni.
La domanda di totalizzazione va presentata all’ultimo ente presso il quale il diretto interessato ha prestato attività di servizio.
LA NOVITA’ INTRODOTTA DALLA LEGGE DI STABILITA’ 2013
CUMULO GRATIS MA SOLO PER LA VECCHIAIA
Finora, come abbiamo visto, coloro che potevano vantare contribuzione accreditata in gestioni previdenziali diverse potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o in alternativa alla totalizzazione, sebbene in quest’ultimo caso il trattamento pensionistico fosse calcolato con le regole del sistema contributivo salvo che si fosse acquisito un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni chiamate a totalizzare. Ora, ferme restando le predette disposizioni, la legge di stabilità 2013 introduce un’ulteriore novità molto importante, aggiunge la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i periodi assicurativi.
Il “cumulo” consente di avere un’unica pensione sulla base dei periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso più forme d’assicurazione obbligatorie esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. I pro-quota saranno considerati con il metodo di calcolo derivante dalla sommatoria di tutte le anzianità contributive di periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni oggetto del cumulo, fermo restando che dal 1° gennaio 2012 dovrà necessariamente essere applicato, per le anzianità contributive maturate a decorrere da quella data, il sistema di calcolo contributivo.
Si potrà esercitare tale facoltà solo ed esclusivamente per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero che, per i dipendenti statali, nel 2013 si conseguirà con 66 anni 3 mesi di età e almeno 20 anni di contribuzione.
La pensione di vecchiaia “cumulata” sarà ottenuta alla presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione eventualmente più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate. Sarà possibile ricorrere al cumulo anche per i trattamenti di inabilità e ai superstiti di un soggetto deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.
Coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione onerosa dal 1° luglio 2010 potranno recedere e ottenere la restituzione di quanto versato a condizione che la contribuzione riunificata non abbia già dato luogo a pensione. Sarà possibile il recesso entro un anno.
gennaio 2013
* consulente in diritto previdenziale e docente

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