Art.
35, comma 5
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le
aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o
utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico da effettuare
dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo
29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale
commissione e' competente altresi' ad effettuare le periodiche visite di
controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il personale docente collocato
fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti
di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione
scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto
personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento
fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si
procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni
vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri
compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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