giovedì 12 dicembre 2002

Decreti delegati - Artt. 112 e 113


Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Art. 112
Dispensa dal servizio.
Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Capo II - Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni
Art. 113
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.
La utilizzazione di cui al comma precedente è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Il personale interessato è collocato fuori ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.

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