Decreto Presidente Repubblica 31
maggio 1974, n. 417
Art. 112
Dispensa dal servizio.
Dispensa dal servizio.
Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il
personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità
fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
I provvedimenti di dispensa sono adottati dal
provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Capo II - Utilizzazione in altri compiti,
restituzioni e riammissioni
Art. 113
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
Utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione
per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri compiti, tenuto
conto della preparazione culturale e professionale.
La utilizzazione di cui al comma precedente è
disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Il personale interessato è collocato fuori ruolo
per l'intera durata dell'accertata
inidoneità.
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