Proposta di
revisione del
Contratto
collettivo nazionale integrativo
per
i docenti inidonei all'insegnamento
(Novembre
2007)
Art.
1 - Criteri generali
L'USP individua
annualmente la localizzazione dei posti disponibili per le utilizzazioni,
predispone apposite elenchi provinciali -uno per ogni tipo di utilizzazione
come da successivo art. 2- e le sottopone al parere della Commissione sindacale
di cui all'art. 24 della Legge n. 463/'78.
Quindi, acquisito
il referto medico collegiale, qualora sussistano i presupposti per
l'utilizzazione temporanea o permanente in altri compiti, in relazione a specifiche
esigenze di servizio, dispone l'utilizzazione.
Art.
2 - Criteri per l'utilizzazione del personale dirigente, docente ed educativo
L'utilizzazione del
personale docente ed educativo - che per effetto dell'utilizzazione si chiamerà
Docente Utilizzato nelle Risorse e ai Servizi – è disposta, di norma,
nell'ambito dello stesso circolo o istituto, tenuto conto della preparazione
culturale e professionale acquisita dall'interessato e dei titoli di studio, di
abilitazione e di specializzazione posseduti. Tra i compiti a cui può essere
assegnato il personale insegnante ed educativo si indicano quelli relativi ad
attività di supporto alle funzioni istituzionali della
scuola, quali:
a.. servizio di
biblioteca e documentazione
b.. organizzazione
di laboratori
c.. supporti
didattici ed educativi
d.. attività
relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi
e ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto d'istituto.
L'utilizzazione del
personale docente ed educativo è disposta, tenendo conto delle richieste dell'interessato,
anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative ovvero, in caso di
verificate esigenze, presso il Distretto Scolastico, il Consiglio Scolastico
Provinciale, l'Ufficio scolastico provinciale (USP) , la Direzione Scolastica
Regionale, le Agenzie per lo sviluppo dell'autonomia scolastica /ex-IRRE), il
Centro Europeo dell'Educazione, la Biblioteca di Documentazione Pedagogica, o
presso gli uffici centrali del
Ministero della
Pubblica Istruzione, qualora siti nell'ambito della medesima provincia, previe
intese con le istituzioni, uffici ed enti interessati
Art.
7 - Orario di lavoro, rapporto di lavoro e trattamento economico
L'orario di lavoro
del personale di cui al presente accordo è di 36 ore settimanali. L'orario di
servizio è quello previsto per l'ufficio presso il quale il personale medesimo
è utilizzato. Se il docente presta servizio in una scuola, l'orario di servizio
è concordato col Dirigente scolastico.
Modalita' di
prestazione dell'orario di lavoro
In sede di
contrattazione integrativa d'istituto sono disciplinate le modalità di
articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa
la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi
a. Orario di lavoro
flessibile
L'orario di lavoro
è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza ma deve tener
conto delle esigenze del docente (in situazione di svantaggio personale). E'
possibile anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del docente utilizzato
distribuendolo anche in cinque giornate lavorative.
L'accertamento di
entrata e uscita viene effettuato con le stesse modalità usate per i docenti di
ruolo.
b. Ritardi,
recuperi e riposi compensativi
Il ritardo
sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro
l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
Se il docente
utilizzato, per esigenze di servizio e previo accordo col Dirigente scolastico,
presta attività oltre l'orario ordinario giornaliero, può richiedere, in luogo
della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti
ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze
organizzative dell'istituzione scolastica o educativa. Le giornate di riposo a
tale titolo maturate potranno essere cumulate alle ferie.
In mancanza di
recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati
impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite.
c. Riduzione
dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali
Se l'istituzione
scolastica ha un regime orario articolato su più turni o superiore alle dieci
ore per almeno 3 giorni a settimana, il docente utilizzato usufruisce della
riduzione d'orario a 35 ore settimanali, parimenti al resto del personale.
d. Ferie
Compatibilmente con
le esigenze di servizio, il docente utilizzato può frazionare le ferie in più
periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque assicurare al docente il
godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1
luglio - 31 agosto.
Il docente
utilizzato fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile
dell'anno successivo, sentito il parere del Dirigente Scolastico.
e. Permessi brevi
Compatibilmente con
le esigenze di servizio, al docente utilizzato sono attribuiti, per esigenze
personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio.
Entro i due mesi
lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è
tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione
alle esigenze di servizio.
f. Chiusura della
scuola in giornate lavorative
Le modalità di
recupero dei pre-festivi e delle giornate feriali di chiusura della scuola
vengono concordate con il Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico
anche ricorrendo al sistema dei recuperi compensativi.
g. Telelavoro
Compatibilmente con
le risorse finanziarie delle singole istituzioni scolastiche, possono essere
previsti casi di telelavoro.
h. Part time
Il docente
utilizzato ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale
Rapporto di lavoro
Il docente
utilizzato nelle Istituzioni scolastiche si rapporta gerarchicamente al
Dirigente scolastico; collabora con i docenti curriculari; può partecipare alle
attività del POF, accedere al fondo di istituto, aderire alle attività di aggiornamento.
Partecipa al Collegio docenti con diritto di voto su quanto è di
propria competenza;
gode dei diritti elettorali attivi e passivi nei confronti del Consiglio di
Istituto. (*)
Può chiedere di
passare, in base ai titoli acquisiti, ad un diverso tipo di utilizzazione di
pari contenuto professionale. Non può essere utilizzato, senza il proprio
consenso, in compiti diversi da quelli risultanti dal contratto personale.
Il docente
utilizzato è pienamente responsabile dello sviluppo e dell'attuazione dei
compiti connessi con la sua funzione. Perché la cooperazione con i docenti curriculari
abbia piena attuazione, può essere presente nei momenti di progettazione
didattico-educativa ai vari livelli degli organi collegiali.
Per i medesimi
motivi saranno portate a conoscenza del personale stesso: circolari, ordini di
servizio, informazioni sindacali e tutto quanto sia utile per attivare forme di
comunicazione che interessano il contesto lavorativo e le relazioni
interpersonali.
Trattamento
economico
Il docente
utilizzato a norma del presente contratto conserva il trattamento economico
previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo
indeterminato, compresa l'indennità di docenza.
Accesso al fondo
d'Istituto
Il personale in questione,
se utilizzato presso istituzioni scolastiche, può accedere al fondo d'Istituto
di cui all'art.72 del CCNL 1994/1997 e successive modificazioni, in relazione
allo svolgimento, compatibilmente alle nuove funzioni attribuitegli, delle
attività previste negli art. 43 e 54 del medesimo contratto. Tali attività non
necessariamente devono essere svolte oltre l'orario di lavoro, ma anche
all'interno delle 36 ore, costituendo comunque un'intensificazione dell'impegno
lavorativo.
Fruizione del
diritto alla formazione
La partecipazione
ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il
personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle
proprie competenze professionali.
Il docente
utilizzato può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in
relazione alle esigenze della sua funzione, ad iniziative di aggiornamento
organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università, o da enti
accreditati.
Il docente
utilizzato che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione
a livello centrale o periferico o dall'Università o da enti accreditati -anche
in qualità di formatore, esperto o animatore- è considerato in servizio a tutti
gli effetti.
Se il numero di ore
dei corsi eccede l'orario ordinario giornaliero, il docente utilizzato può
richiedere il recupero di tali ore in forma di corrispondenti ore e/o giorni di
riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione
scolastica, oppure esse possono essere compensate con l'accesso
al fondo di
Istituto.
Il docente
utilizzato può usufruire delle 150 ore per il diritto allo studio secondo le
modalità previste dalla relativa Ordinanza Ministeriale. Se il docente
utilizzato è iscritto a corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole
di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità
professionale, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei
limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano
previste modalità specifiche di articolazione dell'orario di lavoro.
Per i docenti in
servizio fuori dalle scuole si applicano gli stessi principi compatibilmente
con le norme in uso nel comparto di utilizzazione.
Art.
8 - Utilizzazione in altra sede
Il docente
utilizzato può chiedere in qualsiasi momento dell'anno il trasferimento in
altra sede della stessa provincia per esigenze personali e/o per migliorare le
condizioni di lavoro.
1. Il personale già
collocato fuori ruolo, utilizzato a norma del presente contratto, può chiedere
di essere destinato a sede di diversa provincia, qualora sussistano gravi e
documentati motivi, a condizione che presso la sede richiesta vi sia
l'effettiva necessità di utilizzazione.
2. Nel caso di più
richieste di assegnazione per la stessa sede si tiene conto, per quanto
applicabili, delle disposizioni vigenti in materia di trasferimenti del
personale di corrispondente qualifica in attività di servizio
scolastico.
(*)
Riteniamo che la
partecipazione attiva e il diritto di votare dei rappresentanti che decidono le
attività della istituzione scolastica di cui si fa parte sia un diritto
costituzionale. Esso è dato anche agli studenti e ai docenti supplenti dal
Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione
Art.
7 - Collegio dei docenti
1.
Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo
in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico
o dal preside.
Art.
8 - Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
1.
Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica
fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del
personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6
dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole
con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori
degli alunni, il direttore didattico o il preside.
4.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel
proprio seno;
Per questo riteniamo
che sia da modificare anche la
Ordinanza
Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215
Elezione degli
organi collegiali a livello di circolo-istituto
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- CORPI ELETTORALI
Art. 12 - Assenze dal servizio
del personale docente: perdita del diritto di elettorato
1. Il personale docente che non
presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di
legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni
o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo
o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di
istituto, salvo quanto stabilito nel precedente art. 11.
[Art. 11 - Assenza dal servizio
del personale docente: conservazione del diritto di elettorato
1. ll personale docente assente
per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e
passivo per tutti gli organi collegiali della scuola, salvo quanto disposto nel
comma successivo.
2. Il personale docente che si trova
nella situazione di cui al comma precedente e che sia sostituito da un
supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180
giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo solamente per il consiglio
di circolo o di istituto.
3. Il disposto dei due commi
precedenti si applica anche al personale assente dal servizio per motivi
sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
4. Gli insegnanti comandati
nell'ambito delle scuole materne, elementari e medie per esigenze in materia di
interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo
soltanto nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto. Gli insegnanti
psico-pedagogisti, inoltre, partecipano a solo titolo consultivo alle riunioni
dei consigli di interclasse, di classe e di intersezione.]
© CONBS - Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici
Non puoi usare questo scritto per fini commerciali.
Non puoi alterare o trasformare questo scritto, ne' usarlo per crearne un altro.
Devi attribuire la paternità di questo scritto ( CONBS - Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici http://conbs.blogspot.it )
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