PROROGA DELL'ART.35
Ai
fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al personale docente
permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo.
Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente
dei posti vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, nonché
presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le
professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del
piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35,
comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero
fino al 31 dicembre 2008.
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.