CCNL 2019-2021
Art. 69 Assenze per l’espletamento di visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti ATA [e per assimilazione ai docenti utilizzati in altri compiti, ndr] sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
2.
I permessi di cui al comma 1, sono
assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di
comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3.
I permessi orari di cui al comma 1:
a)
sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie
di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i
permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e
congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
b)
non sono assoggettati alla decurtazione
del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei
primi 10 giorni.
4.
Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base
oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5.
I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente
per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza.
6.
Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto
alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento
delle ore di permesso di cui al comma 1.
8.
La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto
di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e
comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24
ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di
lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9.
L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è
giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10.
L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è
trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del
medico o della struttura.
11.
Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,
l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza
per malattia è giustificata mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.
12.
Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle
caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite
specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le
attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla
quale emerga l’incapacità lavorativa.
13.
Nell’ipotesi di controllo medico legale,
l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10 e 11.
14.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi
periodicamente, anche per lunghi
periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico
curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti
comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I
lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale
certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei
commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle
giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata
nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15.
Resta ferma la possibilità per il
dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai
permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi
familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento
economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL
del comparto Scuola.
16.
Il presente articolo abroga l’art. 33 del CCNL 19/04/2018.
Art. 67 Permessi
orari retribuiti per motivi personali o familiari
1.
Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito
nell'anno scolastico, per motivi
personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.
2.
I permessi orari retribuiti del comma 1:
a)
non riducono le ferie;
b)
non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c)
sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d)
non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre
tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori
prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui
all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi
disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
e)
possono essere fruiti, cumulativamente,
anche per la durata dell’intera giornata
lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f)
sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi
giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di
lavoro.
3.
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione,
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le
indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
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