Linee generali di orientamento per la
gestione delle attività scolastiche nel quadro delle misure di contrasto e
contenimento della diffusione del contagio da covid-19
In materia di emergenza sanitaria, tema
su cui le scuole non hanno alcuna specifica competenza, si devono seguire
scrupolosamente tutte le indicazioni che le autorità preposte (Governo,
Ministero dell’Istruzione, Prefetture, Regioni, Comuni) emanano di volta in
volta.
Fanno testo, dunque, in modo particolare
il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, il DPCM del 1 marzo 2020, il DPCM 4marzo 2020, la pagina tematica e le FAQ esplicative emanate dal Ministero
dell’Istruzione.
Le scuole, coordinandosi in modo
particolare con le proprie autorità territoriali di riferimento (Uffici
Scolastici Regionali, Ambiti Territoriali e Prefetti), devono operare in piena
sintonia con le indicazioni emanate dalle autorità stesse.
(…)
Nelle scuole occorre, secondo le
istruzioni impartite dalle autorità, contemperare varie esigenze:
⦁
Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo.
⦁
Evitare ove possibile riunioni collegiali
⦁
Evitare che l’emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi,
immissioni in ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti
ecc.).
⦁
Praticare interventi igienici indispensabili (come ad esempio la rimozione dei
cibi rimasti nelle mense o nelle dispense)
⦁
Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di particolari istituzioni
scolastiche (come ad esempio istituti agrari, convitti, educandati)
⦁
Ridurre al minimo, nelle zone a rischio contagio, gli spostamenti da casa al
lavoro. Per fare un esempio, nella sola Emilia Romagna, tali spostamenti
coinvolgono la circolazione di almeno 15.000 unità di personale Ata.
Modalità flessibili di svolgimento
dell’attività lavorativa
L’indicazione di favorire modalità
flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa è rivolta, senza distinzione
alcuna, a tutte le scuole.
Il lavoro flessibile è previsto al fine
di non interrompere del tutto l’attività amministrativa. È una modalità per la
cui attivazione l’esercizio del potere datoriale (in questo caso del dirigente
scolastico) può esplicarsi in vario modo, tenendo conto delle specifiche
situazioni e degli elementi che le caratterizzano.
In questo quadro è necessario che le
scuole prevedano misure adeguate a contemperare le esigenze indifferibili del
servizio e la necessaria tutela della salute dei lavoratori.
Le misure adottate, nel quadro generale
di un obiettivo di contenimento dei rischi di contagio, devono tendere a dare
continuità alla prestazione lavorativa al fine di garantire il fondamentale
diritto all'istruzione.
Di seguito alcuni indicazioni distinte
per tipologia di personale e di ruolo svolto:
Personale docente
⦁
Attivare la didattica a distanza, ove possibile, in ragione della situazione e
delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere
metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della
sospensione delle attività didattiche (fino al 15 marzo)
⦁
Svolgere le riunioni di carattere collegiale attraverso modalità telematica
laddove in presenza non sia possibile garantire le prescritte misure
igienico-sanitarie (ad es. distanza tra i partecipanti, locali ampi ed
arieggiati, ecc.).
(…)
Personale ATA (*)
Nelle scuole in cui è prevista la
sospensione delle attività didattiche, come noto, dirigenti scolastici e
personale ATA sono in servizio. I dirigenti scolastici dovranno privilegiare
modalità flessibili della prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni
igienico-sanitarie prescritte.
Particolari modalità flessibili della
prestazione di lavoro dovranno riguardare con priorità i lavoratori con
patologie gravi, coloro che per la chiusura degli gli asili nido e delle scuole
dell’infanzia debbono accudire i figli, coloro che si avvalgono dei servizi
pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa.
Occorre adeguare l’impiego del personale
in presenza di attività ridotte, utilizzando al massimo la flessibilità e le
turnazioni.
RSU
Tutti gli interventi che coinvolgono il
personale devono essere oggetto di apposito confronto sindacale con le RSU e le
Organizzazioni sindacali territoriali, anche facendo ricorso a modalità a
distanza.
(…)
Ricordiamo che:
Ricordiamo che:
⦁
Viene raccomandato a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o
con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita,
di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di
stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia
possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
(art.2, c.1, lett.b DPCM 4/3/2020)
⦁
Le scuole hanno l’obbligo di esposizione delle informazioni sulle misure di
prevenzione igienico sanitarie (art.2, c.1, lett. c DPCM 4/3/2020)
⦁
Il periodo trascorso in malattia o in quarantena dovuta al COVID 19 è
equiparato al periodo di ricovero ospedaliero
⦁
La trattenuta prevista per le assenze di malattia fino a 10 giorni non si
applica nei casi dei periodi a ricovero ospedaliero in strutture del SSN per
l’erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza
(LEA)
⦁
Nell’ambito di gestione dell’emergenza i rapporti tra le OO.SS firmatarie di
CCNL e gli Uffici Scolastici Regionali ed Ambiti territoriali vanno improntate
alla massima flessibilità agevolando le dirette interlocuzioni per rispondere
celermente alle richieste delle scuole, coordinando le azioni da porre in
essere
(*) [N.d.r.] Per i docenti utilizzati in altri compiti il CCNI 2008 (Art. 8) indica che
(*) [N.d.r.] Per i docenti utilizzati in altri compiti il
- Al pari del restante personale [dell'ufficio presso il quale è utilizzato] possono essere adottate le diverse tipologie di orario di lavoro previste dal CCNL
- Analogamente [al personale dell'ufficio presso il quale è utilizzato] si applicano al personale inidoneo utilizzato le norme sulle ferie, sui permessi brevi, sui ritardi e recuperi compensativi ecc.
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