sabato 19 ottobre 2019

Mobilità intercompartimentale: precisazioni

A seguito delle numerose richieste di nulla osta per la partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art.30 d.lgs. 165/2001 da parte del personale scolastico, la Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale Puglia ha pubblicato l’avviso numero 28366 del 15 ottobre 2019.
Nell'avviso si invita il personale a non produrre domanda di mobilità intercompartimentale, in quanto non verrà rilasciato alcun nulla osta.



Nota dell' Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
UFFICIO II

Oggetto: Mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art.30 d.lgs. 165/2001.

Pervengono presso questa Direzione Generale numerose istanze di nulla osta per la partecipazione alle procedure di mobilità intercompartimentale ai sensi dell’art.30 d.lgs. 165/2001
da parte del personale scolastico.
In base alla normativa generale vigente e alle circolari esplicative in materia, il personale del comparto scuola, al momento, è escluso dalle procedure di mobilità intercompartimentale: i trasferimenti di mobilità anche intercompartimentale sono consentiti, ai sensi del comma 47 della legge 311/2004 “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle
assunzioni di personale a tempo indeterminato……”.
Come è noto il MIUR, relativamente al personale appartenente al Comparto scuola, non è assoggettato al regime di limitazione delle assunzioni (legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica in particolare la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3 E 3bis ), così come richiamato dalla nota Prot. n. AOODGPER.8212 del
13.3.2015.
Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 133 della legge n.107 del 13.7.2015 solo : ”
Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.  Al riguardo, tuttavia, non sono pervenute disposizioni in merito.
Si invia la presente, che sarà pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale, con invito alla diffusione tra il personale scolastico.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Cammalleri

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