E’ stato pubblicato in G.U. il decreto del 23 marzo 2018 sui criteri di riparto del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.
Art. 1 Riparto del Fondo
1. Le risorse del Fondo del comma 7-quater dell’art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2018, sono destinate alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all’incremento dell’efficienza dei sistemi bibliotecari e sono cosi’ ripartite:
a) 70% per il sostegno ai sistemi bibliotecari provinciali e comunali;
b) 30% per il sostegno delle biblioteche scolastiche
Art. 2 Assegnazione delle risorse
1. Le risorse del Fondo sono assegnate, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 1 del presente decreto, con decreto del direttore generale biblioteche e istituti culturali, adottato entro
il 30 giugno di ciascun anno.
2. I potenziali beneficiari presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, apposita istanza, utilizzando la modulistica predisposta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, dalla Direzione generale biblioteche e istituti culturali.
3. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), il direttore generale biblioteche e istituti culturali ripartisce le risorse proporzionalmente alle istanze ricevute, fermo rimanendo che ciascun sistema bibliotecario non potra' ricevere piu' del 10% dell'ammontare complessivamente destinato a tale finalita'.
4. Con riguardo agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), l'istanza e' accompagnata da un progetto dettagliato degli interventi da realizzare, che comprendono azioni mirate di promozione del libro e della lettura e di tutela e valorizzazione del patrimonio librario, con indicazione puntuale dei tempi e dei costi previsti. Il direttore generale biblioteche e istituti culturali valuta i progetti e ripartisce le risorse, sentito il competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo rimanendo che ciascun beneficiario non potra' ricevere piu' del 10% dell'ammontare complessivamente destinato a tale finalita'.
Testo del Decreto
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