venerdì 2 dicembre 2016

BONUS/Carta del docente - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2016

Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
(GU Serie Generale n.281 del 1-12-2016)


Art. 1
Oggetto
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di assegnazione e di utilizzo della «Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni  ordine  e grado», di seguito denominata «Carta».
Art. 2
Carta elettronica
  1. Il valore nominale di ciascuna Carta e' pari all'importo di  500 euro annui.
  2.  La  Carta  e'  realizzata  in  forma   di   applicazione   web, utilizzabile  tramite  accesso  alla  rete  Internet  attraverso  una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
  3. L'applicazione richiede la registrazione dei  beneficiari  della Carta secondo le modalita' previste dall'articolo  5,  nonche'  delle strutture,  degli  esercenti  e  degli  enti  accreditati  presso  il Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca attraverso i quali e' possibile utilizzare la  Carta  secondo  quanto stabilito dall'articolo 7.
  4.  L'applicazione  prevede  l'emissione,  nell'area  riservata  di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici  di  spesa  con codice identificativo, associati ad un acquisto di  uno  dei  beni  o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della  legge  n.  107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3  da  effettuarsi  presso  le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7.
Art. 3
Beneficiari della Carta
  1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo  indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a  tempo parziale, compresi i docenti che sono  in  periodo  di  formazione  e prova, i docenti dichiarati inidonei per  motivi  di  salute  di  cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e successive  modificazioni,  i  docenti  in  posizione   di   comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
  2. La Carta non e' piu'  fruibile  all'atto  della  cessazione  dal servizio.
  3. L'identita' dei docenti  e'  verificata  attraverso  il  Sistema pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e imprese, di seguito denominato «SPID», gestito da AgID. A  tal  fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 24 ottobre 2014.
Art. 4
Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta
  1. L'Amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente decreto e' il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, di seguito «MIUR». A  tal  fine,  il  MIUR  si  avvale,  nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento  dei  dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato,  e,  ai  sensi  dell'articolo  19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, delle societa'  SO.GE.I  - Societa' Generale d'Informatica  S.p.A.  e  CONSAP  -  Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
  2. SO.GE.I.  verifica  la  sussistenza  delle  condizioni  previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9,  comma  3,  mediante  il richiamo di uno specifico servizio di  attestazione  online  messo  a disposizione dal Sistema Informativo MIUR.
  3. L'Amministrazione responsabile di  cui  al  comma  1,  anche  in accordo con le altre  Amministrazioni  interessate,  e  nel  rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, puo' realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il  bilancio  dello Stato, iniziative di  informazione  destinate  ai  beneficiari  della Carta riguardanti le modalita' per l'ottenimento del beneficio.
Art. 5
Attivazione della Carta
   1.   I    soggetti    beneficiari    provvedono    a    registrarsi sull'applicazione  web  dedicata,  usando  le  credenziali   di   cui all'articolo 3, comma 3.
  2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione  dei  soggetti beneficiari sull'applicazione  web  dedicata  e'  consentita  dal  30 novembre 2016.
  3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018,  la  registrazione  di nuovi  soggetti  beneficiari  sull'applicazione   web   dedicata   e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
  4. Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  11,  a  ciascun soggetto beneficiario registrato  e'  attribuita  una  Carta  per  un importo  nominale  pari  a  500  euro  per   l'anno   scolastico   di riferimento, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 6.
Art. 6
 Uso della Carta
  1. La Carta e' utilizzabile per acquisti presso le  strutture,  gli esercenti e gli enti di cui all'articolo 7, nel  rispetto  di  quanto previsto dai commi 6 e 7.
  2.  La  Carta  e'  usata  attraverso  buoni  di   spesa,   generati dall'applicazione web dedicata, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
  3. I buoni sono generati dal beneficiario,  che  inserisce  i  dati richiesti nella applicazione  web  dedicata,  e  sono  impiegati  per l'acquisto dei seguenti beni e servizi:
    a) libri e testi, anche  in  formato  digitale,  pubblicazioni  e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
    b) hardware e software;
    c) iscrizione  a  corsi  per  attivita'  di  aggiornamento  e  di qualificazione  delle  competenze  professionali,  svolti   da   enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca;
    d)  iscrizione  a  corsi  di  laurea,   di   laurea   magistrale, specialistica o a ciclo unico,  inerenti  al  profilo  professionale, ovvero a corsi post lauream  o  a  master  universitari  inerenti  al profilo professionale;
    e)  titoli   di   accesso   per   rappresentazioni   teatrali   e cinematografiche;
    f) titoli per l'ingresso a musei, mostre ed  eventi  culturali  e spettacoli dal vivo;
    g) iniziative coerenti con le attivita'  individuate  nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e  del  Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
  4.  L'accettazione  del  buono  da  parte  delle  strutture,  degli esercenti  e  degli  enti  previsti  all'articolo  7   determina   la riduzione,  pari  all'importo  del  buono   medesimo,   del   credito disponibile in capo al beneficiario.
  5. I buoni generati,  ma  non  spesi,  non  determinano  variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.
  6. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico  di riferimento sono rese disponibili nella  Carta  dell'anno  scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.
  7.  Le  somme  non  rendicontate  correttamente   o   eventualmente utilizzate per spese inammissibili sono  recuperate  a  valere  sulle risorse disponibili sulla Carta con  l'erogazione  riferita  all'anno scolastico successivo.
Art. 7
 Registrazione di strutture, esercenti e enti
  1. Le strutture, gli  esercenti  e  gli  enti  presso  i  quali  e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti in  un  apposito  elenco, consultabile  attraverso  l'applicazione   web   dedicata,   di   cui all'articolo 2, comma 2.
  2. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i titolari o i legali  rappresentanti  degli  esercizi  interessati  si registrano sulla applicazione web. La registrazione, che avviene, per mezzo di un sistema di cooperazione informatica,  tramite  l'utilizzo delle  credenziali  fornite  dall'Agenzia  delle   entrate,   prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice  ATECO  dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi  dove  viene
svolta l'attivita',  della  tipologia  di  beni  e  servizi  offerti, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  121, della  legge  n.  107  del  2015.  L'avvenuta  registrazione  implica l'obbligo, da parte dei soggetti  accreditati,  di  accettazione  dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto.
  3. Per  agevolare  la  registrazione  di  specifiche  categorie  di esercenti o  di  determinate  istituzioni  pubbliche,  il  MIUR  puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri  per  il bilancio dello Stato, con Regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.
Art. 8
Fatturazione e liquidazione
  1. A seguito dell'accettazione del buono al  momento  dell'acquisto secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  2,  e'  riconosciuto  un credito di pari importo  alla  struttura,  all'esercente  e  all'ente registrato e inserito nell'elenco  di  cui  all'articolo  7,  che  ha ricevuto il buono medesimo. Il credito  e'  registrato  nell'apposita area disponibile sull'applicazione web dedicata.
  2. In seguito ad emissione di fattura  elettronica,  la  struttura, l'esercente e l'ente di cui all'articolo 7 ottiene l'accredito di  un importo pari a quello del  credito  maturato.  A  tal  fine,  CONSAP, mediante  acquisizione  dei  dati  dall'apposita   area   disponibile sull'applicazione  web  dedicata,  nonche'   dalla   piattaforma   di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede  al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.
Art. 9
Controlli e sanzioni
  1. Il MIUR vigila sul corretto funzionamento  della  Carta  e  puo' provvedere, in caso di violazioni  o  eventuali  usi  difformi  delle norme previste dal presente decreto, al recupero delle somme ai sensi dell'articolo 6, comma 7, alla  disattivazione  della  Carta  o  alla cancellazione dall'elenco della struttura, esercente o ente  previsti dall'articolo 7, fatte salve le  ulteriori  sanzioni  previste  dalla normativa vigente.
  2. L'applicazione web che realizza la  Carta  assicura,  attraverso dichiarazione  di  responsabilita'  prodotta  dagli  esercenti,   che possano essere acquistati mediante i buoni  di  cui  all'articolo  2, comma 3, solo beni o servizi previsti  dall'articolo  1,  comma  121, della legge n. 107 del 2015.
  3. Nel caso  in  cui  il  docente  sia  stato  sospeso  per  motivi disciplinari e' vietato l'utilizzo della Carta  e  l'importo  di  cui all'articolo 2, comma 1, non puo' essere assegnato  nel  corso  degli anni  scolastici  in  cui  interviene  la  sospensione.  Qualora   la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata e' recuperata a valere sulle  risorse  disponibili sulla Carta  e,  ove  non  sufficienti,  sull'assegnazione  dell'anno
scolastico di ripristino del beneficio.
  4. Il MIUR disciplina le modalita' di revoca della Carta  nel  caso di  interruzione  del  rapporto  di  lavoro   nel   corso   dell'anno scolastico.
  5.  L'applicazione  web  mette  a  disposizione   la   reportistica necessaria per la rendicontazione delle spese effettuate.
Art. 10
 Trattamento dei dati personali
  1.  Titolare  del  trattamento  dei  dati   personali,   effettuato attraverso l'applicazione web dedicata e  connesso  allo  svolgimento dei propri compiti istituzionali, e' il MIUR - viale Trastevere 76/A, 00153, Roma, al quale ci si puo' rivolgere per esercitare  i  diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
  2. I soggetti esterni di cui all'articolo 4 sono designati dal MIUR quali «Responsabili del  trattamento  dei  dati»  con  apposito  atto scritto in cui sono specificati analiticamente  i  compiti  affidati, che non comportano decisioni sulle finalita'  e  sulle  modalita'  di utilizzazioni  dei  dati  stessi  che  restano  nella   sfera   della titolarita' del MIUR.
  3.  Agli   interessati   sara'   fornita   informativa   ai   sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  4. Il MIUR assicura il trattamento dei dati personali nel  rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 11
 Norme finanziarie
  1.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del presente  decreto  si  provvede  mediante   corrispondente   utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma  123, della legge n. 107 del 2015, da impegnare entro  il  31  dicembre  di ciascun anno.
  2. Ai fini del rispetto dello  stanziamento  di  cui  al  comma  1, SO.GE.I. provvede al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'uso della Carta e trasmette al MIUR, al Ministero dell'economia  e  delle finanze  e  a  CONSAP,  entro  il  giorno  10  di  ciascun  mese,  la rendicontazione  riferita  alla  mensilita'  precedente  delle  Carte attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri.  In  caso  di esaurimento  delle  risorse  disponibili,  SO.GE.I.  non  procede   a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 3, e da' tempestiva comunicazione alle Amministrazioni  interessate  anche al fine di adottare le  necessarie  iniziative  per  la  ripresa  dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 3.
  3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12
Disposizioni finali e transitorie
  1. Il presente decreto sostituisce il decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2015.
  2. Restano valide le disposizioni di cui al decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23  settembre  2015  per  l'erogazione dell'importo relativo all'anno scolastico 2015/2016,  con  esclusione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo. Le somme  non  spese   entro   il   31   agosto   2016   devono   essere improrogabilmente utilizzate e rendicontate entro il 31 agosto  2017, nel rispetto  delle  modalita'  previste  dal  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 642 del 9 agosto 2016.  Le predette  somme,  non  rendicontate  al  31  agosto   2017,   saranno recuperate a valere sull'erogazione dell'anno scolastico 2017/2018  e le somme non rendicontate correttamente  o  eventualmente  utilizzate per spese  inammissibili  sono  recuperate  a  valere  sulle  risorse disponibili sulla Carta con l'erogazione riferita all'anno scolastico
successivo.
  3. Le somme relative all'anno scolastico 2016/2017 gia'  spese  dal singolo docente dal 1°  settembre  2016  al  30  novembre  2016  sono registrate  e  comunicate  al  MIUR  tramite  l'applicazione  di  cui all'articolo  2.  Le  relative  somme   sono   erogate   ai   diretti interessati, previa rendicontazione, dalle istituzioni scolastiche.
Art. 13
 Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica Italiana.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 28 novembre 2016
              Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                Renzi


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