(cioè la mobilità interna, verso ruoli ATA ed esterna, ancora allo studio):
458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.Stando a queste "novità" ci risulta che non sarebbe più possibile aderire alla mobilità e contestualmente salvaguardare, come sempre avvenuto, la situazione stipendiale in essere attraverso l'assegno integrativo ad personam.
459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
In pratica la mobilità, per altri versi già penalizzante, si è appesantita (in itinere!!) di un decisivo danno economico.
Non è chiaro, al momento, se la disposizione si applica solo al personale che stipulerà nuovi contratti da qui in avanti; pur tuttavia si tratta di una modifica unilaterale sconosciuta a chi si trova o troverà a compiere la scelta di mobilità.
Riteniamo quindi che il nostro Ministero debba intraprendere immediate azioni volte a SALVAGUARDARE una minima correttezza del piano-mobilità ormai pervenuto ad uno stadio avanzato (visto che questa prima fase comprendente: visite, conferma inidoneità, scelta della mobilità è un tutt'uno ed è attivata da data anteriore).
Sarebbe importante, come primo passo, che il MIUR sospendesse le tempistiche in atto e rivedesse la validità delle azioni già effettuate. Ciò in attesa di un atto superiore che ponga argini di salvaguardia nella materia attualmente scompigliata dalle ultimissime normative.
I docenti aderenti al
Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici
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