di Paolo Pizzo da OrizzonteScuola
Malattia legata ad invalidità certificata, si deve applicare decurtazione Brunetta?
di Paolo Pizzo -
Per una certificazione medica riportante come motivazione assenza per
stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità
riconosciuta occorre applicare la decurtazione prevista dalla L.
Brunetta? Oppure se l’assenza è assimilabile a quella per causa di
servizio e quindi non decurtabile.
Di seguito un breve riepilogo sulla materia che può tornarvi utile anche in futuro.
Non si procede alla decurtazione economica nei seguenti casi:
- Assenze dovute ad infortuni sul lavoro riconosciuti dall’INAIL;
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private. Per “ricovero ospedaliero” si intende la degenza in ospedale per un periodo non inferiore alle 24 ore (comprensivo della notte). L’assenza su prognosi rilasciata da un Pronto Soccorso non è assimilabile al ricovero e pertanto sarà soggetta alle trattenute;
- Ricovero domiciliare certificato dall’ASL o struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero;
- I day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero;
- Assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dalla decurtazione economica i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
- I periodi di assenza per convalescenza che seguono senza soluzione di continuità un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante pubblico o privato (la certificazione medica dovrà far discendere espressamente la prognosi dall´intervento subito in ospedale)
Sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00):
- I dipendenti che hanno patologie gravi che richiedono terapia salvavita: sono esclusi dalla visita di controllo i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche/ambulatoriali di controllo delle (certificate) gravi patologie.
- I dipendenti che hanno subito un infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL;
- I dipendenti che hanno malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio, se almeno riconosciuta dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- I dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può prevedere una successiva visita medica di controllo;
- I dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente);
- I dipendenti in degenza in ospedale superiore alle 24 ore o con certificazione di ricovero domiciliare o in strutture sanitarie competenti o ancora in regime di day hospital o Macroattività in regime ospedaliero, o che si rechino al pronto soccorso, o che a seguito di un infortunio, o che a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
- I dipendenti che hanno stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”.
Per quest’ultimo punto è utile aggiungere quanto segue:
Il
D.M. 206/2009 si limita a prevedere, ai fini dell’esclusione del
rispetto delle fasce di reperibilità, la presenza di “stati patologici
sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta”.
Pertanto:
- La situazione di invalidità dev’essere riconosciuta da una struttura medica competente;
- Non è richiesto, in quanto non specificato dalla norma, alcun grado minimo di invalidità ai fini dell’esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità;
- La certificazione da parte del medico deve espressamente indicare che l’assenza è dovuta a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
Non
concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel
periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi per il personale a TI; 9 mesi o
30 giorni per il personale a TD) esclusivamente:
- Le assenze dovute ad infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
- Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita: sono esclusi dal periodo di comporto i giorni di ricovero ospedaliero, i day-hospital o Macroattività in regime ospedaliero, l’effettuazione delle terapie salvavita (inclusa la chemioterapia); i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie; i giorni di assenza per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
- L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione.
- I 30 gg. di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011.
Inoltre
si ricorda che il periodo di comporto dell’assenza dovuta a malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio è retribuito sempre al 100%
ed è da considerarsi unitariamente, di 36 mesi, senza distinzione tra i
primi 18 mesi (art. 17, comma 1 del CCNL del 29.11.2007) e gli
ulteriori 18 mesi (art. 17, comma 2).
Ne
consegue che le assenze dovute a malattia per causa di servizio non si
cumulano ai fini del calcolo del comporto con le assenze per malattia di
cui al su citato art. 17 (art. 19 se ci riferiamo ai docenti con
contratto a tempo determinato).
Nel
caso specifico, quindi, bisogna operare la decurtazione economica ai
sensi dell’art. 71 del D.L. 112/08 e calcolare l’assenza ai fini del
superamento del periodo di comporto.
Non bisogna invece disporre la visita fiscale.
Assenza per grave patologia: i requisiti essenziali per poter fruire dei benefici
Armando – Sono un insegnante ,mi è stata riconosciuta un invalidità del 46% necessito di terapie legate al mio problema invalidante ,ho consegnato una certificazione medica specialistica alla scuola , per usufruire della grave patologia volevo sapere questa attestazione chi la deve rilasciare? ,fino ad oggi malgrado tutta la documentazione ,ho visto solo scarica barile . e infine per impugnare una posizione anche legale se il medico non mi rilascia la certificazione come devo fare ,,sempre che ne abbia diritto ..il mio sindacato mi ha confermato questo diritto. In attesa di una sua sicura risposta mi è gradito inviarle distinti saluti .
Paolo Pizzo – Gentilissimo Armando,
Il
regime delle assenze per gravi patologie del personale della scuola
trova la propria disciplina nella disposizione negoziale di cui al comma
9, dell’art. 17 (art. 19 comma 15 per il personale a TD) del CCNL
Comparto Scuola che testualmente recita: “in
caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o
parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai
giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza
dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i
giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione”.
Come specificato nelle circolari USR
Calabria n. 4401 del 3 aprile e n. 8077 del 5 giugno 2013; circolari
USR Lombardia n.10038 del 23 luglio 2004 e n. 12207 del 12.09.2012;
circolari dell’UST di Foggia n. 11605 e dell’11 ottobre del 2011, il CCNL comparto scuola, a differenza dei contratti di altri comparti (CCNL Comparto Ministeri e CCNL Autonomie Locali)non individua tassativamente i casi qualificabili come gravi patologie, dai quali originano i benefici previsti.
L’assenza
di una specifica classificazione potrebbe dar luogo (come,
effettivamente, in alcuni casi, ha dato luogo) ad una vera e propria
ipotesi di “eccesso di potere direttivo” in capo ai dirigenti
scolastici. Infatti, gli stessi, pur in difetto di attribuzione del
relativo potere, di fatto, ritengono legittima la propria valutazione
discrezionale sul se e sul quando si sia in presenza di una grave
patologia e, di conseguenza, sul se e sul quando accordare i relativi
benefici.
Al fine di scongiurare simili ipotesi di eccesso di potere datoriale, in danno al diritto alla salute, si osserva che, nei
casi in cui il lavoratore abbia prodotto una certificazione attestante
una grave patologia, riconosciuta tale dalla competente autorità
sanitaria pubblica, il Dirigente scolastico dovrà limitarsi a prenderne
atto, senza possibilità di ulteriore giudizio.
Pertanto, per usufruire dei benefici in parola il lavoratore deve presentare all’Istituzione Scolastica di servizio una specifica certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica, in cui si attesti la grave patologia e la relativa terapia associata. Tale certificazione deve contenere anche il percorso terapeutico in cui devono emergere con chiarezza le date di terapia,
che dovranno essere certificate come giornate in cui il lavoratore
dovrà essere considerato temporaneamente o parzialmente invalido.
L’assenza
dal servizio dovrà essere poi giustificata di volta in volta dal
lavoratore tramite certificazione rilasciata dalla struttura che fornisce le singole prestazioni. I lavoratori che si sottopongono a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, dovranno presentare, per ogni periodo di assenza, l’appropriata certificazione sanitaria.
Qualora
nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse
l’effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di
assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle
malattie.
Dunque, ad una
prima certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che
attesta che alla grave patologia segue una terapia invalidante necessita di volta in volta la certificazione
rilasciata da struttura sanitaria pubblica oppure convenzionata che
attesti l’effettuazione della terapia stessa, con l’esatta indicazione
dei giorni di terapia e, distintamente, di quelli interessati dai suoi
effetti invalidanti.
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