mercoledì 15 gennaio 2014

Precisazione Miur su compiti legati a FSE e PON

Prot. n.: AOODGAI/248                                                  
Roma, 10 gennaio 2014

Fondi Strutturali Europei – Programmazione 2007/2013 - P.O.N. Chiarimenti su affidamento incarichi a personale dichiarato inidoneo all’insegnamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Ai Direttori Generali Uffici Scolastici Regionali
Regioni Obiettivo Convergenza
LORO SEDI
A tutti gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)
LORO SEDI

Sono pervenuti all'attenzione di questo Ufficio alcuni quesiti formulati dalle Scuole circa la possibilità di affidare incarichi, nell'ambito del PON-FSE, a personale docente dichiarato assolutamente e permanentemente inidoneo all'insegnamento.

Al riguardo occorre preliminarmente ricordare cosa si intende per “inidoneità” a svolgere un’attività lavorativa o alcune mansioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per poi verificare se tale status possa considerarsi compatibile con lo svolgimento dei diversi incarichi previsti nell'ambito del PON-FSE.

A tal fine soccorrono le disposizioni di cui al D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 che disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell’art. 2 del citato decreto “si  intende  per  inidoneità psicofisica permanente assoluta o  relativa  quanto  contenuto  nelle lettere a) o b):

    a) inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di  colui che a causa di  infermità o difetto  fisico  o  mentale  si  trovi nell'assoluta  e  permanente  impossibilità  di  svolgere  qualsiasi attività lavorativa;

    b) inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di  infermità o difetto  fisico  o  mentale  si  trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento”.

Le conseguenze legate al riconoscimento della inidoneità psicofisica sono previste dai successivi artt. 7 e 8 i quali prevedono che, nel caso sub a), siano avviate le pratiche per la risoluzione del rapporto di lavoro; nel caso sub b), il dipendente venga assegnato ad altri compiti.

Con specifico riferimento alle Istituzioni scolastiche, la legge 8 novembre 2013, n. 128, art. 15, ha recentemente previsto che i docenti dichiarati permanentemente inidonei  alla  propria  funzione per motivi di salute, ma idonei ad altri compiti, possano essere assunti, su loro istanza, nella qualifica  di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di  istanza  o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di  posti disponibili, presso le amministrazioni che presentino vacanze di organico.  

Tanto premesso, nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009 è prevista la possibilità di affidare incarichi, in diversi ruoli, per la corretta attuazione delle iniziative contenute nel Piano Integrato degli interventi presentato dalle Scuole al momento della candidatura.

Per alcuni di detti incarichi, quali quello di referente per la valutazione e di facilitatore, è espressamente richiesta la qualità di docente; appare, dunque, evidente che soggetti dichiarati assolutamente o, anche solo, relativamente inidonei all'insegnamento, non potendo continuare a svolgere l’incarico di docente non possono, a maggior ragione, risultare affidatari di incarichi che presuppongono la permanenza in servizio nella loro originaria qualifica.

Anche per le funzioni di tutor è necessario appartenere al personale docente dell’istituzione scolastica attuatrice del Piano Integrato con l’ovvia eccezione della figura del “tutor aziendale” nei casi in cui siano previste delle attività in azienda.

Il tutor aziendale è, infatti un soggetto direttamente indicato dall'azienda.

Fa eccezione, a quanto sopra, anche l’Obiettivo/Azione B9 "Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo sulle procedure di acquisizione di beni e servizi" aperto sia al personale ATA che al personale docente. Per tale Obiettivo/Azione è possibile, in ragione della presenza di qualificati profili ed esperienze professionali, che il personale ATA dell’istituto possa svolgere il ruolo di tutor.

Per tutto quanto sopra, i soggetti dichiarati assolutamente inidonei a svolgere attività lavorativa non potranno rivestire in nessun caso il ruolo di tutor; i soggetti dichiarati relativamente inidonei all'insegnamento e successivamente assunti nella qualifica di assistenti amministrativi o tecnici, potranno essere coinvolti nel Piano nei limiti sopra evidenziati.

Per quanto riguarda, infine, gli esperti si ricorda che essi possono essere sia esterni che interni all'Amministrazione Scolastica e, per essere affidatari di incarichi, dovranno possedere competenze adeguate in rapporto agli obiettivi formativi contenuti nel Piano.

Gli incarichi cui possono risultare affidatari sono per lo più incarichi di docenza per lo svolgimento dei quali è necessario risultare idonei, non solo allo svolgimento di attività lavorativa in generale, ma più specificatamente all'insegnamento.

Pertanto coloro che risultano assolutamente o, anche solo, relativamente inidonei all’insegnamento, non potendo continuare a svolgere l’incarico di docente non possono risultare affidatari neanche di tali ultimi incarichi.



IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Limina

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