Sono note le proiezioni basate su dati forniti al MIUR da
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Uffici regionali: facendo le dovute proporzioni il 60% degli
inidonei
avrebbe sottoscritto il Modello B, che in caso di mobilità
inevitabile
indicherebbe quella intercompartimentale; il 6% avrebbe
compilato il
modello A, che invece darebbe risultati quasi immediati, cioè
mobilità interna
al comparto scuola, verso i ruoli amministrativo o tecnico; il
34% circa non ha
sottoscritto né A né B, pertanto è in attesa della prevista
visita.
Rileviamo
che molti colleghi hanno apposto ad entrambi i modelli una
“clausola”, con l’intenzione
di salvaguardare la possibilità di una opposizione legale,
ritenendo la scelta
coercitiva e lesiva di un diritto sancito per contratto
collettivo e poi
completato da contratto individuale.
Le
prime convocazioni a visita sono partite in Toscana, Lazio ed
Emilia
Romagna; al momento solo alcune Commissioni avrebbero fissato
le date per le
visite (con convocazione inviata al dipendente).
Quindi
è tempo di iniziare a prefigurare comportamenti ed azioni che
non
possono essere lasciati all'improvvisazione, come invece
sembra fare il MIUR.
La L.
128 appare, nella sua costruzione/sequenza testuale, carente
di senso logico a
causa del taglia-e-cuci rimediato nelle Commissioni
parlamentari per la morsa
dei tempi strettissimi, cui vanno aggiunte le spinte
antitetiche manifestatesi nella
stessa maggioranza parlamentare. Per questo la procedura
dettata dagli articoli
così risultanti è indubbiamente "SCONNESSA" nel significato
complessivo e l’insensato
collage
fra i DIVERGENTI emendamenti frettolosamente assemblati non
viene poi dipanato
nemmeno dalla successiva Circolare 13000, generando i problemi
e dubbi di
seguito esposti.
1. Se le visite fossero concepite per un "controllo fiscale" allora andavano estese a TUTTI. Anche per dar modo alla Medicina del lavoro di verificare a priori le condizioni sanitarie di queste (forzose!) operazioni di mobilità: verso le mansioni originarie (cattedra) oppure verso mansioni tecniche o amministrative di altro livello e carriera (ATA) oppure ancora verso nuove professioni in altri Enti.
Se invece le visite servono per consentire il rientro in classe (idoneità alla docenza) è del tutto incomprensibile per quale motivo vengano poi estese anche a chi non vi aspiri: in altre parole dovevano essere volontarie.
1. Se le visite fossero concepite per un "controllo fiscale" allora andavano estese a TUTTI. Anche per dar modo alla Medicina del lavoro di verificare a priori le condizioni sanitarie di queste (forzose!) operazioni di mobilità: verso le mansioni originarie (cattedra) oppure verso mansioni tecniche o amministrative di altro livello e carriera (ATA) oppure ancora verso nuove professioni in altri Enti.
Se invece le visite servono per consentire il rientro in classe (idoneità alla docenza) è del tutto incomprensibile per quale motivo vengano poi estese anche a chi non vi aspiri: in altre parole dovevano essere volontarie.
2.
Non è chiaro se le CMV possano pronunciarsi anche per
l'INIDONEITA'
PERMANENTE ASSOLUTA, con
conseguente
dispensa (parrebbe
che l'operatività
delle commissioni sia limitata al semplice accertamento del
perdurare dell'inidoneità
all'insegnamento).
3. Chi ha
sottoscritto
subito uno dei due modelli lo ha fatto per evitare
l’inspiegabile circolo
vizioso che pare imporsi a
coloro che sostengono visita: stessa scelta ma successiva alla
visita.
Chi non ha sottoscritto i
modelli A o B, ha
evidentemente “interpretato”
le
visite mediche come un "prezzo" che l’Amministrazione fa
pagare a quanti
proprio non riescono ad affrontare una forma di mobilità e
tentano di sfruttare
i mesi residuali consentiti dalla legge.
In
entrambi
i casi gli interessati hanno dovuto INTERPRETARE ciò che non
era
interpretabile! Per
questo occorre una
normativa che faccia chiarezza. Soprattutto è necessario
comprendere se, una
volta confermata l'inidoneità all'insegnamento,
si sia obbligati di nuovo a una scelta. Ma se
chiarimento deve pervenire
dal livello amministrativo "perché la superiore legge non è
comprensibile"
allora è opportuno che il testo ATTUATIVO derivi da un confronto
fra le parti e
da un lato rimuova gli indubbi e già
accertati disagi, dall’altro riduca i possibili contenziosi
legali. Sottolineiamo
infatti ancora una volta che fra i docenti utilizzati in altri
compiti ci sono
persone tutelate dalla L.
104/92, persone
con invalidità piuttosto gravi, anziani
prossimi alla pensione.
4.
Nessuna disposizione è stata data per l'applicazione del
dettato del comma 6
riguardo ai compiti connessi alla prevenzione della
dispersione scolastica e
alle attività culturali e di supporto alla didattica, nelle
more
dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e
comunque fino alla conclusione
dell’anno scolastico 2015-2016. Anzi è stata emanata una nota
in direzione
contraria, ove si "chiarisce" che sono vietati ai docenti
inidonei
alcuni compiti legati alla gestione dei fondi strutturali
europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale (compiti che prevedono
un impegno
frontale ridotto e di tutoraggio adulti)
5. Non è stato chiarito quali siano le parti del CCNI 2008 "ancora compatibili conla L.
128".
6. Non sono state chiarite le modalità di rientro nei ruoli o di assegnazione ai ruoli AA e AT e la possibilità di chiedere trasferimento, se non attraverso una bozza di decreto, finora non ufficiale. Oltretutto la diversa tempistica tra le varie province rischia di produrre disparità di trattamento sia per i docenti confermati inidonei che volessero passare nel ruolo ATA, sia per i docenti dichiarati nuovamente idonei all'insegnamento, che volessero produrre domanda di trasferimento.
7. Il comportamento di Ambiti Territoriali e Dirigenti scolastici nell'applicazione della Circolare13000 ha
ampiamente
confermato che non c'è una visione univoca e coerente che
avvii un iter
comprensibile e logicamente sensato (se non quello di "cancellare"
l'istituto
dell'utilizzazione dalla legislazione scolastica) .
Per tali motivi ci sembra che la legge così com'è sia INAPPLICABILE nella pratica e che pertanto sia urgente un confronto tra Miur e Sindacati, per chiarire termini e procedure in maniera mediata e non unilaterale e RESTRITTIVA.
5. Non è stato chiarito quali siano le parti del CCNI 2008 "ancora compatibili con
6. Non sono state chiarite le modalità di rientro nei ruoli o di assegnazione ai ruoli AA e AT e la possibilità di chiedere trasferimento, se non attraverso una bozza di decreto, finora non ufficiale. Oltretutto la diversa tempistica tra le varie province rischia di produrre disparità di trattamento sia per i docenti confermati inidonei che volessero passare nel ruolo ATA, sia per i docenti dichiarati nuovamente idonei all'insegnamento, che volessero produrre domanda di trasferimento.
7. Il comportamento di Ambiti Territoriali e Dirigenti scolastici nell'applicazione della Circolare
Per tali motivi ci sembra che la legge così com'è sia INAPPLICABILE nella pratica e che pertanto sia urgente un confronto tra Miur e Sindacati, per chiarire termini e procedure in maniera mediata e non unilaterale e RESTRITTIVA.
I
docenti utilizzati in altri compiti aderenti al
Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici
Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici
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