martedì 3 dicembre 2013

Schema di Decreto interministeriale

Attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti



Il Ministro dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTO il proprio decreto 12 settembre 2011, n. 79 con il quale, in applicazione dell’articolo 19, comma 12, del Decreto-Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il personale docente, dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ha esercitato la facoltà di chiedere di essere inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico
dell’area contrattuale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) di cui al vigente contratto collettivo nazionale di comparto, sottoscritto il 29 novembre 2007;
VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione, con modifiche, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario nella parte in cui dispone, all’art. 14, commi 13 e 14, che il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti, transita nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola con la qualifica di assistente amministrativo e di assistente tecnico e, che, il personale docente attualmente titolare delle classi di concorso C999 e C555 transita nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, di assistente tecnico o collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto;
VISTO l’art. 15, commi 4 e seguenti, del Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 con il quale è statuito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 è abrogato il comma 13 del sopra citato art. 14 del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato il comma 15 del suindicato decreto e con il quale sono introdotte nuove disposizioni in materia di personale docente dichiarato permanentemente inidoneo;


DECRETA

articolo 1
Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti successivamente al 1/01/2014

1.Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d’anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte, da produrre entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o di assistente tecnico.
2.In assenza di istanza o, in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, troverà applicazione obbligatoria la procedura della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le Amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, e con mantenimento del maggior trattamento stipendiate mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
3.Nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.


articolo 2
Personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128

1.Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, per una nuova valutazione dell’іnіdoneіtà.
Іn eѕіto a detta vіѕіta, ove la dіchіarazіone dі іnіdoneіtà non ѕіa confermata, іl perѕonale іntereѕѕato torna a ѕvolgere la funzіone docente.
Ove, viceversa, venga confermata l’іnіdoneіtà si applicano le disposizioni del precedente art. 1, commi 1, 2, 3 .
2.Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l’applicazione dell’art.1, commi 1, 2, 3 del presente decreto.
3.L’istanza di parte, ai fini del transito nei ruoli del personale A.T.A., dovrà essere presentata con modalità cartacea all’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di titolarità entro 30 giorni dalla data di conferma della inidoneità.

articolo 3
Transito nei ruoli del personale A.T.A.

1. Il personale di cui agli art. 1 e 2 del presente decreto che presenti istanza al fine di transitare nei ruoli del personale A.T.A. deve indicare, nell’apposito modulo di domanda, la provincia di appartenenza nonché il profilo professionale richiesto. Il citato personale è immesso in ruolo, su tutti i posti dei profili professionali A.T.A che annualmente si rendono vacanti e disponibili, con decreto del direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale competente. L’immissione in ruolo è disposta nella provincia di appartenenza ovvero in altra provincia a domanda, con priorità rispetto alla preferenza indicata dall’interessato. Le disponibilità conseguenti ad accettazione dell’inquadramento in altra provincia non sono utilizzabili per la revisione di provvedimenti già adottati. Il personale che non transita nel ruolo A.T.A. per mancanza di disponibilità, rimane nell’attuale posizione e viene immesso nei ruoli del personale ATA a mano a mano che si creino disponibilità di posti.
2. In caso di concorrenzialità tra più aspiranti, la valutazione dei requisiti dei medesimi ai fini della attribuzione della sede provvisoria di servizio è operata facendo ricorso alle tabelle di valutazione dei titoli relative al personale docente, allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, al momento vigente, sulle utilizzazioni e sulle assegnazioni provvisorie.
3.L’accoglimento delle istanze da altra provincia non deve ingenerare situazioni di soprannumerarietà ed è, comunque, subordinato alla preventiva sistemazione di tutto il personale già in servizio nella provincia medesima. Anche per il personale proveniente da altra provincia si utilizzano le tabelle di cui al comma 2.
4. Il personale di cui al presente decreto non è tenuto a prestare il periodo di prova di cui all’articolo 45 del CCNL 29 novembre 2007.
5.L’immissione in ruolo del personale su posti di assistente tecnico è disposta in relazione alla corrispondenza tra le aree didattiche di laboratorio ed i titoli di abilitazione all’insegnamento ovvero i titoli di studio posseduti dall’interessato. Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di inquadramento procede alla verifica dell’effettivo possesso e della tipologia dei titoli di accesso dichiarati dal personale di cui al presente comma.
6. Per il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128, è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, l’assegnazione della sede provvisoria di servizio, a decorrere dal 1 settembre 2013, è effettuata sulle disponibilità residuali alla mobilità del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2013/2014 nonché sulla base di quelle conseguenti all’eventuale adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.
La sede provvisoria di servizio per l’anno scolastico 2013/2014 è assegnata sulla base della preferenza espressa dall’interessato nell’ambito delle disponibilità pubblicate all’albo d’ufficio dell’ambito territoriale provinciale, almeno 48 ore antecedenti la convocazione
Per il citato personale docente, la sede di titolarità è assegnata su posti vacanti e disponibili del relativo organico di diritto a decorrere dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.
7.Il personale docente dichiarato, successivamente al 1 gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e che presenti istanza di parte ai fini del transito nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, transita nel ruolo A.T.A. con decorrenza giuridica dall’anno scolastico in cui viene dichiarata l’inidoneità con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1 settembre dell’anno scolastico successivo a quello nel corso del quale viene prodotta la domanda ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.
Il suindicato personale docente, nell’anno scolastico nel corso del quale viene dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, può, a domanda, continuare ad essere utilizzato nell’istituzione scolastica per lo svolgimento di attività connesse all’attuazione del P.O.F. in attesa dell’assegnazione della sede definitiva di titolarità nel ruolo del personale A.T.A.
8.Le immissioni in ruolo di cui al presente articolo sono, comunque, effettuate nell’ambito del piano delle assunzioni previste dalla normativa vigente e nei limiti del contingente autorizzato.

articolo 4
Stato giuridico ed economico

1. Ai sensi del comma 6 dell’art. 15 del decreto legge n. 104/2013 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128, il personale inquadrato secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto mantiene il maggior trattamento stipendiale per effetto di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
2. Ad invarianza di normativa è garantita la facoltà di opzione tra le modalità di riconoscimento dei servizi utili per la ricostruzione di carriera, al fine dell’inquadramento ritenuto più favorevole.

articolo 5
Mobilità intercompartimentale

1. Per il personale che non presenti l’istanza ai fini del transito nei ruoli del personale A.T.A., ovvero che, pur avendola presentata, non abbia ottenuto l’inquadramento nei ruoli del personale A.T.A., troverà applicazione la procedura obbligatoria della mobilità intercompartimentale verso le Amministrazioni all’uopo individuate.
2. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata anche dal personale abbia chiesto ed ottenuto l’inquadramento nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico.
3. Nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, tale personale potrà essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato Decreto-Legge 12 settembre 2013 n.104 convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128 o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

articolo 6
Disposizioni finali e di abrogazione

1. Il contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto il 25 giugno 2008, concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, continua a produrre effetti per le parti non incompatibili con il presente decreto.
2. A decorrere dalla data del presente decreto deve intendersi abrogato l’articolo 5 del decreto 12 settembre 2011, n. 79, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO  dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
IL MINISTRO dell’ Economia e delle Finanze
IL MINISTRO Per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione



Dalla FlcCgil

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