venerdì 13 dicembre 2013

FlcCgil Roma e Lazio - LETTURA CRITICA DELLA CM 13000/2013



Dalla lettura della circolare emerge:
1. la necessità di sconsigliare con nettezza la sottoscrizione del Mod. A.
Le ragioni sono evidenti a tutti, basta richiamare i contenuti di tutte le battaglie che abbiamo messo in atto in questi anni per impedire il trasferimento forzato dei docenti inidonei nei ruoli ATA;
2. per quanto concerne la scelta di sottoscrivere il Mod. B o non sottoscrivere nessuna domanda, la scelta definitiva spetta all'interessato.
3. ai fini della collocazione finale, la differenza tra la compilazione del Mod. B o evitare di sottoscrivere qualsiasi tipo di domanda è minima. In entrambi i casi si finisce sempre nel ritrovarsi collocati nell'elenco di coloro che (nel caso, molto, molto improbabile, di attivazione della mobilità intercompartimentale) dovranno trovare sistemazione in altri comparti del Pubblico impiego.
In conclusione in entrambi i casi fino al 31 agosto 2016 i docenti che compileranno il modello B e quelli che non compileranno nessuna domanda (quest'ultimi dopo aver superato la visita collegiale) rimarranno nelle attuali scuole di utilizzazione continuando a svolgere le stesse attività.
La differenza sostanziale sta nel fatto che chi non sottoscrive il Mod. B, dovrà sottoporsi nuovamente a visita collegiale.
Ma vale anche la considerazione che su chi non sottoscrive nessuna domanda non peserà in futuro una scelta volontaria di passaggio in altra amministrazione.
Proprio l'inevitabile visita collegiale (obbligatoria nel caso di nessuna sottoscrizione) può essere l'elemento che potrebbe far pendere la bilancia tra il Mod. B o nessuna domanda:
 Molti dei docenti inidonei non ne possono più di sottoporsi a visite, controlli e quant'altro di simile. E comunque, dopo la visita, si troverebbero comunque al punto di scegliere la domanda da sottoscrivere o praticare la non sottoscrizione.
E' da aggiungere che le altre attività per le quali si può essere utilizzati, come previsto dall'art. 7 sempre della legge n. 128/13, ovvero di supporto ad attività di prevenzione della dispersione scolastica, attività culturali e di supporto alla didattica, sono attività eventualmente "aggiuntive" rispetto a quelle attualmente svolte e per le quali si può essere utilizzati (e non sostitutive). Quindi rimane valido il Ccni del giugno 2008 (sulle modalità di utilizzo del personale docente inidoneo) e queste altre attività sono, dunque, a richiesta degli interessati;

Infine, nell'assemblea del 10 dicembre e in molte telefonate ricevute, ci è stato segnalato che i docenti permanentemente inidonei e utilizzati nelle scuole subiscono trattamenti particolarmente vessatori.
E’ importante esercitare un forte controllo e di tutela di questi lavoratori. Vi invitiamo quindi a segnalare alla FLC CGIL eventuali comportamenti anomali da parte delle scuole.

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