martedì 3 dicembre 2013

Articolo di ItaliaOggi

Inidoneità, le Asi fuori dalle verifiche mediche
La nota dell'Economia: controlli accentrati presso le Commissioni regionali
di Franco Bastianini



Nuova disciplina in materia di organismi sanitari competenti all'accertamento dell'inidoneità per motivi di salute del personale docente. Dall' 1 settembre 2013, data di entrata in vigore della legge 8 novembre 2013, n. 128, e per effetto di quanto dispongono i commi 5 e 7 dell'articolo 15, sono solo le commissioni mediche di verifica di cui all'articolo 194 del codice dell'ordinamento militare integrate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da un rappresentante del ministero dell'istruzione, designato dal competente ufficio scolastico regionale, quelle legittimate ad esprimere tali tipologie di giudizio nei confronti dei docenti.
Non sono più legittimate le commissioni mediche già operanti presso le aziende sanitarie locali, come prevedevano l'articolo 19, comma 12, del decreto legge 98/2011 e il relativo decreto attuativo del ministero dell'istruzione 12 settembre 2011. A dare le indicazioni operative e il dipartimento dell'amministrazione generale del personale del ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 966 del 19 novembre 201, avente per oggetto «l'accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto scuola come richiesto dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».
A parere del dipartimento, infatti, i commi 5 e 7 della citata legge 128/2013, non facendo più alcun riferimento alle commissioni mediche integrate operanti presso le aziende sanitarie locali, ne avrebbero escluso la competenza ai fini dell'accertamento dalla idoneità o inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute.
A supportare la tesi sostenuta dal dipartimento ci sarebbe la circostanza che in sede di conversione nella legge 128/2013 del decreto legge 12 settembre 2013, n, 104, dal comma 5 dell'articolo 15 era stato eliminato il riferimento alle commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali, riferimento presente invece nel testo originario.
Con la circolare viene precisato anche il ruolo che deve svolgere il rappresentante del ministero dell'istruzione, ruolo che consiste unicamente nel partecipare alla fase conclusiva della procedura sanitaria, ossia all'emissione del conclusivo giudizio medico-legale. L'esame fisico e il giudizio diagnostico deve essere effettuato esclusivamente da uno o più medici componenti la commissione.
In ordine infine al giudizio di inidoneità o meno alle funzioni di docenza l'interessato, si sottolinea nella circolare, potrà presentare ricorso, nella via amministrativa, entro dieci giorni dalla notificazione del giudizio di idoneità effettuata a cura dell'amministrazione, alle commissioni mediche di seconda istanza del ministero della difesa.
L'interpretazione del Tesoro avrà come effetto non solo il dilatarsi dei tempi per essere sottoposti a visita, considerato che la sede della commissione medica di verifica funziona solo in ciascun capoluogo di regione e non in ciascuna sede provinciale dove operavano le commissioni mediche dell'Asl, ma anche maggiori costi che graveranno sul lavoratore che deve intraprendere l'iter.

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