lunedì 11 novembre 2013

Lettera del CONBS ai Sindacati

Ora che il DL 104 è stato definitivamente convertito in legge, emerge la necessità di urgenti CHIARIMENTI riguardo ad alcune novità sopraggiunte nel Decreto Scuola dopo l'aggiunta degli emendamenti approvati alla Camera. 
Già avevamo evidenziato   interrogativi ed obiezioni al momento della pubblicazione del decreto, che ribadiamo e riportiamo in calce.
In particolare segnaliamo le conseguenze della postilla all'art.15 c.6  che introduce la possibilità di essere utilizzati fino all'a.s. 2015-2016 nelle attività contro la dispersione scolastica indicate dall'art.7. Infatti l’art.15 c.7 prevede che ai docenti a cui venga confermata l'inidoneità si applichi IN TOTO il comma precedente; il che dovrebbe significare che gli attuali utilizzati in biblioteca o nei  vari progetti potranno adempiere (d'obbligo?) alle attività indicate dall'art.7.

A questo proposito le perplessità sono molte e non ignorabili:
1. Come si conciliano la didattica integrativa, il rafforzamento delle competenze di base, i percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, l'italiano come lingua 2, la pratica sportiva con l’eventuale indicazione della Commissione medica di non poter avere un rapporto esclusivo con gli alunni o di non poter svolgere determinate mansioni? Chi deciderà, e su quali basi, quali di questi compiti il/la confermato/a inidoneo/a potrà effettivamente svolgere?
2. Le attività di cui all'art.7 vanno considerate "escludenti " e "in alternativa" ai compiti attuali o rappresentano invece un allargamento del ventaglio di mansioni previste per i "vecchi" utilizzati? Oppure stanno tali indicazioni rappresentano una nuova razionalizzazione di bisogni emergenti, verso cui instradare di PREFERENZA i nuovi inidonei?

In pratica si ritiene ancora
a) che i nuovi inidonei possano scegliere, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, le mansioni tuttora indicate dal CCNI 2008?
b) che i docenti già utilizzati nelle biblioteche e nelle mansioni indicate dal CCNI 2008 possano CONTINUARE a svolgere tali compiti?
3. In caso contrario CHI, e in base a quali criteri, deciderebbe la nuova destinazione? E di fronte a tale scelta ci sarà ancora considerazione dei criteri di inamovibilità per le persone che usufruiscono della L.104 ed attenzione per chi ha particolari condizioni di salute?

Inoltre, poiché nel testo convertito in legge non si parla di decreto attuativo, come verranno chiariti i tanti punti oscuri fin qui espressi e ad altri che potrebbero emergere nell'applicazione delle norme? In particolare ci domandiamo con quali strumenti si deciderà:
 I)
su quali cattedre saranno destinati i docenti ritenuti nuovamente idonei nelle visite di controllo
 II) in quali sedi -e con quali priorità e precedenze- andranno impiegati coloro che decidano per il ruolo ATA (sarebbe infatti stata tolta la già prevista "riserva di posti")
 III) verso quali livelli di carriera condurrà la mobilità intercompartimentale e cosa eventualmente accadrà degli inidonei numericamente in eccesso rispetto ai posti disponibili
 IV) quali prospettive avranno coloro che usufruiscono della L.104 (per sé o per parenti) e che ordinariamente hanno tutele di inamovibilità o la possibilità di scegliere la sede viciniore
 V) fra chi (e con quali competenze/funzioni/prerogative) sarà scelto il rappresentante MIUR che dovrebbe integrare le Commissioni mediche di controllo.

E a proposito delle visite di controllo rileviamo due aspetti non chiari:
- come può un delegato del "datore di lavoro" presenziare a visita su dipendente, visto che fino ad ora all'Amministrazione è consentito il solo accesso alla prognosi ed alle limitazioni mansionali ma non alla diagnosi (legge sulla privacy: vedansi ad esempio le assenze malattia e gli stessi certificati di inidoneità)
- le Commissioni sono abilitate anche a certificare una eventuale INIDONEITA' PERMANENTE ASSOLUTA, con conseguente dispensa del docente inidoneo? In caso contrario si tratterebbe di novità davvero DRASTICHE che restringerebbero  le prerogative delle Commissioni mediche.

Riguardo alla dispensa non è ancora chiaro se, in alternativa alla mobilità interna ed esterna, vi si possa accedere, a norma del CCNI 2008, stante la procedura di mobilità ormai in corso.

Quanto alla procedura non ci è assolutamente chiaro che cosa succederà  -tempi, modi- se si scelga di non effettuare la visita di controllo come previsto dall’art.15 c.7.

Chiudiamo con un riferimento alla data del "1° gennaio 2014" stabilita dal comma 4 per l'abrogazione del c.13 art.15 della L.135/2012:
- cosa accadrà a chi verrà dichiarato ex novo (temporaneamente o permanentemente) inidoneo all’insegnamento ma idoneo ad altri compiti nel periodo che intercorre tra la  pubblicazione in G.U. e la data del "1° gennaio 2014"?

Auspichiamo che i Sindacati si facciano portavoce di questi legittimi dubbi dei lavoratori interessati e agiscano presso il MIUR allo scopo di chiarire e quindi prevenire interpretazioni arbitrarie e contenziosi.


I docenti utilizzati in altri compiti
aderenti al
Coordinamento Nazionale Bibliotecari Scolastici 

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