venerdì 1 novembre 2013

Il Decreto istruzione approvato alla Camera

Dal sito della Camera
Il D.L. prevede  una nuova disciplina relativa ai docenti inidonei per motivi di salute (art. 15). Per quest'argomento, che è stato oggetto anche di modifiche durante l'esame parlamentare, si dà così seguito all'impegno richiesto al Governo con la risoluzione 8-00009, approvata dalle Commissioni VII e XI della Camera nella seduta dell’8 agosto 2013.

Da OrizzonteScuola
La deroga all'obbligo di mobilità intercompartimentale per i docenti inidonei dovrà essere consentita solo fino all'anno scolastico 2015/2016. È questa la condizione posta dalla commissione Bilancio della Camera per il rilascio del parere favorevole sull'emendamento 15.2000 del dl Istruzione relativo al personale scolastico, poi approvato dall'Aula della Camera.
L'emendamento, infatti, propone di consentire ai docenti che risultano inidonei alle proprie funzioni per motivi di salute di essere reimpiegati con ruoli diversi all'interno delle stesse strutture scolastiche fino al 2016/2017 superando quindi l'obbligo di mobilità in istituti differenti.
La commissione Bilancio però ha richiesto che la possibilità di andare in deroga sulla mobilità obbligatoria sia consentita solo per i prossimi due anni scolastici allo scopo di ridurre così i costi per lo Stato.

1 commento:

  1. 15. 200. Buonanno, Borghesi.

    Subemendamento all'emendamento 15.2000

      All'emendamento 15.2000, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: anno scolastico 2016-2017 con le seguenti: anno scolastico 2015/2016.
    0. 15. 2000. 1. La Commissione.
    (Approvato)

      Sostituire il comma 6 con il seguente:

      6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016-2017, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.
    15. 2000. La Commissione.
    (Approvato)

      Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: Il personale docente fino a: si applica con le seguenti: Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica;

    RispondiElimina

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.