I giudici hanno scritto nella sentenza che "Non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione cautelare dei provvedimenti in questione, posto che è controverso un diritto pretensivo di parte ricorrente" e pertanto "la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio DICHIARA INAMMISSIBILE L’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Dopo diverse sentenze favorevoli di vari giudici del lavoro e
l'appello al Consiglio di Stato, i ricorrenti ertano stati invitati da
quest'ultimo a rivolgersi alla Corte dei Conti del Lazio per
dirimere una volta per tutte la questione, ma purtroppo per i 3.500
professori interessati la sentenza è negativa e il ricorso è stato
giudicato inammissibile.
Testo della sentenza
Ord.117/2013 REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
Il Giudice Unico delle Pensioni Cons. Marcovalerio POZZATO
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sull’istanza di sospensione da ACETO Filomena e altri rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Naso
con riferimento al ricorso iscritto al n. 72355 del registro di
Segreteria
avverso
il D.M. n. 22 in data 12.3.2012, la circolare n. 23 in data
12.3.2012, la nota prot. n. 1988 in data 16.3.2012 del Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca la circolare n. 2 in data 8.3.2012
del Ministero Funzione Pubblica le circolari nn. 35 e 37 in data
14.3.2012 dell’INPS – Gestione ex INPDAP
Sono presenti, alla data della Camera di Consiglio del 2.4.2013:
l’avv. Naso, per parte ricorrente;
l’avv. Andrea Botta per l’INPS (ex gestione INPDAP)
PREMESSO CHE
l’istanza di sospensione concerne provvedimenti con cui sono state
regolati i trattamenti di quiescenza e le cessazioni dal servizio
del personale della scuola, ai sensi della normativa pensionistica
di
cui 2all'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 visto
l’art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi
alla Corte dei conti;
visto l’art. 700 c.p.c.
RITENUTO CHE
Non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione cautelare
dei provvedimenti in questione, posto che è controverso un diritto pretensivo di parte ricorrente
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
DICHIARA INAMMISSIBILE
L’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Spese al definitivo.
Così provveduto in Roma nella Camera di Consiglio del 2.4.2013
IL GIUDICE UNICO
f.to(Cons. dott. Marcovalerio Pozzato)
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02/04/2013
P. Il Direttore
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
f.to Paola ACHILLE
da OrizzonteScuola
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