lunedì 8 aprile 2013

Quota 96: la Corte dei Conti dice "NO"

I giudici hanno scritto nella sentenza che "Non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione cautelare dei provvedimenti in questione, posto che è controverso un diritto pretensivo di parte ricorrente" e pertanto "la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio DICHIARA INAMMISSIBILE L’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.


Dopo diverse sentenze favorevoli di vari giudici del lavoro e l'appello al Consiglio di Stato, i ricorrenti ertano stati invitati da quest'ultimo  a rivolgersi alla Corte dei Conti del Lazio per dirimere una volta per tutte la questione, ma purtroppo per i 3.500 professori interessati la sentenza è negativa e il ricorso è stato giudicato inammissibile.



Testo della sentenza

Ord.117/2013 REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
 Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio
Il Giudice Unico delle Pensioni Cons. Marcovalerio POZZATO
ha pronunciato la seguente
 O R D I N A N Z A
sull’istanza di sospensione da ACETO Filomena e altri rappresentati e difesi dall’avv. Domenico Naso
con riferimento al ricorso iscritto al n. 72355 del registro di Segreteria
 avverso
il D.M. n. 22 in data 12.3.2012, la circolare n. 23 in data 12.3.2012, la nota prot. n. 1988 in data 16.3.2012 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca la circolare n. 2 in data 8.3.2012 del Ministero Funzione Pubblica le circolari nn. 35 e 37 in data 14.3.2012 dell’INPS – Gestione ex INPDAP
Sono presenti, alla data della Camera di Consiglio del 2.4.2013:
l’avv. Naso, per parte ricorrente;
l’avv. Andrea Botta per l’INPS (ex gestione INPDAP)

 PREMESSO CHE
l’istanza di sospensione concerne provvedimenti con cui sono state regolati i trattamenti di quiescenza e le cessazioni dal servizio del personale della scuola, ai sensi della normativa pensionistica di cui 2all'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 visto l’art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti;
visto l’art. 700 c.p.c.
RITENUTO CHE
Non sussistono i presupposti per la richiesta sospensione cautelare dei provvedimenti in questione, posto che è controverso un diritto pretensivo di parte ricorrente
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
DICHIARA INAMMISSIBILE
L’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
Spese al definitivo.
Così provveduto in Roma nella Camera di Consiglio del 2.4.2013
 IL GIUDICE UNICO
 f.to(Cons. dott. Marcovalerio Pozzato)
 Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02/04/2013
 P. Il Direttore
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO
 f.to Paola ACHILLE

da OrizzonteScuola

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