Infatti per questa ultima tipologia di lavoratori la trattenuta è rimasta sullo
stipendio ed è finalizzata all'opera previdenziale quindi ai fini della
buonuscita o TFS.
Mentre per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2000 si tratta di una
indebita decurtazione sullo stipendio che, allo stato attuale, colpisce solo i
lavoratori pubblici assunti in regime di TFR (sia a tempo indeterminato che
determinato) e coloro che pur assunti in precedenza hanno optato per il TFR
avendo aderito alla previdenza complementare. Infatti questa trattenuta non
confluisce nel TFR, creando disparità di trattamento tra lavoratori del pubblico
impiego e lavoratori del privato che pur essendo in regime di TFR non hanno
alcuna trattenuta.
Per questi motivi la FLC CGIL invita i lavoratori e le lavoratrici a
inviare la diffida al proprio ente di appartenenza.
A questo fine vi inviamo una scheda con le istruzioni operative, una nota
di approfondimento e i modelli di diffida predisposti dall’Ufficio Legale
nazionale.
Per ogni ulteriore esigenza di informazione o chiarimento i nostri iscritti
potranno fissare un appuntamento a partire dal A PARTIRE DAL 9 APRILE prossimo
contattando il nostro centralino allo 051/6087585.
Allegato:
mod1
RACCOMANDATA AR
Al
Dirigente di ________________
(Scuola)
Via____________________
Cap
_______ città ________
Spett.le
Mef – Direzione Territoriale
Via___________________
Cap
______ città _______
Oggetto: invito e
diffida ad adempiere.
ATTO
DI MESSA IN MORA E DIFFIDA
Il
sottoscritto __________________________, dipendente presso ___________________,
con contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato con decorrenza dal _____________ si trova nell'ambito del regime di TFR
PREMESSO
CHE
·
L’Amministrazione
di appartenenza ha illegittimamente trattenuto la quota di 2,5% sull’80% della
retribuzione percepita, assumendo una condotta che si pone in palese contrasto
con la disciplina del trattamento di fine rapporto così come prevista dall’art.
2120 c.c. nonché con i principi sanciti dal nostro ordinamento costituzionale;
·
Il
TFR consiste, in effetti, in un accantonamento annuo di quote di retribuzione
percepite dal lavoratore nella misura del 6,91% della retribuzione annua a
totale carico del datore di lavoro;
·
L’Amministrazione,
contrariamente, ha operato e sta tuttora eseguendo nei propri confronti una
trattenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione che determina inevitabilmente
un rilevante danno economico;
·
Tale
trattenuta, in quanto prevista per il personale in regime di Trattamento di
Fine Servizio, risulta non applicabile al sottoscritto che si trova in regime
di TFR per il quale deve invece trovare applicazione la normativa sopra
richiamata;
·
La
Corte Costituzionale, peraltro, nella
recente sentenza n. 223 del 23.10.2012, con riferimento agli interventi in
materia previdenziale sanciti dall’art. 12, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010 n.
78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 12, ha espressamente chiarito che: “con effetto sulle anzianità contributive
maturate a decorrere dal 01 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già
regolato in base a quanto previsto dall’art. 2120 c.c. del codice civile in
materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti
di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 c.c.,
con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento”;
·
Secondo
la Corte, quindi: “ La disposizione
censurata (sopra indicata), a fronte dell’estensione del regime di cui all’art.
2120 del codice civile (ai fini del computo dei trattamenti di fine rapporto)
sulle anzianità contributive maturate a fare tempo dal 1º gennaio 2011,
determina irragionevolmente l’applicazione dell’aliquota del 6,91% sull’intera
retribuzione, senza escludere nel contempo la vigenza della trattenuta a carico
del dipendente pari al 2,50% della base contributiva della buonuscita,
operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento per l’indennità di buonuscita,
in combinato con l’art. 37 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Nel consentire
allo Stato una riduzione dell’accantonamento, irragionevole perché non
collegata con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché – a parità di
retribuzione – determina un ingiustificato trattamento deteriore dei
dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da
parte del datore di lavoro, la disposizione impugnata viola per ciò stesso gli
articoli 3 e 36 della Costituzione”;
·
Risulta
evidente che la trattenuta del 2,50% oltre che discriminatoria, in quanto
applicata soltanto al personale dipendente pubblico, deve considerarsi
palesemente illegittima, poiché non dovuta.
Sulla base di
quanto sopra premesso, il sottoscritto
DIFFIDA
-
L’Amministrazione
in indirizzo (inserire il Dirigente Scolastico
della scuola), in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Via
_________________, (città) ___________________; e
-
il MEF e in persona del legale rappresentante
p.t. con sede in via _______________________;
A
CESSARE
immediatamente nei
propri confronti la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione ed a
rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti.
CON
AVVISO
che perdurando tale
comportamento il sottoscritto si riserva di adottare tutte le opportune
iniziative legali per la tutela dei propri diritti ed interessi.
La presente deve
valere altresì come atto interruttivo di qualsivoglia termine di prescrizione.
Con salvezza di
ogni ulteriore azione.
Luogo, data
Firma
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