Nuovo CCNL - Parte Quinta (Trattamento economico e norme finali)

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

del personale del comparto Istruzione e ricerca

Periodo 2019-2021

Sottoscritto il giorno 18 Gennaio 2024


Titolo V

TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA

Art. 71 Incrementi degli stipendi tabellari (art. 3 CCNL 6/12/2022)

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 35 del CCNL 19/04/2018, sono stati incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono stati rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B1.

3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 6/12/2022, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 37 (elemento perequativo) del CCNL 19/04/2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della legge n. 145 del 2018 ha cessato di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è stato conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.

4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della legge n. 145 del 2018.

 

Art. 72 Effetti dei nuovi stipendi (art. 4 CCNL 6/12/2022)

1. Gli incrementi dello stipendio tabellare come previsti dall’art. 3 del CCNL 6/12/2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 3 del CCNL 6/12/2022 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

 

Art. 73 Incrementi delle indennità fisse (art. 5 CCNL 6/12/2022)

1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono state incrementate come di seguito indicato:

a) la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 83 del CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018, è stata incrementata con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella D1.1;

b) la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 56, comma 2 del CCNL 29/11/2007, come rideterminata dall’art. 38, comma 1, lett. b) del CCNL 19/04/2018, è stata incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata Tabella D1.2;

c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all’art. 82 del CCNL 29/11/2007, come rideterminato dall’art. 38, comma 1, lett. c) del CCNL 19/04/2018, è stato incrementato con la decorrenza e degli importi mensili lordi per dodici mensilità indicati nell’allegata Tabella D1.3.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dagli incrementi di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) gli incrementi di cui al comma 1 lett. a) sono finanziati mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, c. 606, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) in misura pari a 89,4 milioni di Euro (lordo oneri riflessi) e corrispondente riduzione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a cui le stesse sono destinate; per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale;

b) gli incrementi di cui al comma 1 lett. b) e c) sono finanziati mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 1, c. 604, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio. per il 2022), in misura pari a 14,8 milioni di Euro (lordo oneri riflessi); per la restante parte non coperta dalle predette risorse, si provvede con risorse a carico del presente rinnovo contrattuale.

 

Art. 74 Ulteriori incrementi concernenti le indennità fisse

1. Le indennità di cui all’art. 73 (Incrementi delle indennità fisse) sono ulteriormente incrementate con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E1.2 e tabella E1.3.

2. La parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA di cui all’art. 73 (Incrementi delle indennità fisse), comma 1, lett b) è ulteriormente incrementata con la decorrenza e dell’importo lordo annuo indicato nell’allegata tabella E1.1

3. Il compenso individuale accessorio di cui all’art. 73 (Incrementi delle indennità fisse), comma 1, lett c) per la nuova Area dei Funzionari introdotta dall’art. 50 (Classificazione personale ATA) è stabilito in misura pari a 98 Euro/mese per dodici mensilità. Detto compenso è riassorbito dall’indennità di direzione di cui all’art. 56 (Trattamento economico del personale con incarico di DSGA) in caso di assegnazione dell’incarico di DSGA ai sensi dell’art. 55 (Incarichi di elevata qualificazione).

4. In applicazione di quanto previsto ai commi 1 e 3 ed all’art. 73 (Incrementi delle indennità fisse), comma 1, lett c) i valori del compenso individuale accessorio per le nuove aree del sistema di classificazione professionale sono indicati nell’allegata tabella E1.4.

 

Art. 75 Una tantum

1. Ai docenti ed al personale ATA con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale ovvero di durata sino al termine dell’attività didattica, in servizio nell’anno scolastico 2022-2023 è corrisposto un emolumento una tantum – non computato agli effetti di cui all’art. 72 (Effetti dei nuovi stipendi) - di Euro 63,84 per i docenti e di Euro 44,11 per il personale ATA.

2. Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 ha titolo a percepire l’emolumento una tantum di cui al medesimo comma 1 a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/2022 e non sia cessato anticipatamente.

3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento di cui al comma 1 è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time.

 

Art. 76 Indennità per il titolare di incarico di DSGA con incarico su posizioni di lavoro comuni a più istituzioni scolastiche

1. In attuazione dell'art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL, già prorogati dall’art. 39 del CCNL 19/04/2018, sono ulteriormente prorogati fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo in sede di conferenza unificata di cui all'art. 19, comma 5-ter del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Gli stessi si intendono riferiti al personale dell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione cui viene conferito un incarico di DSGA.

2. Il presente articolo abroga l’art. 39 del CCNL 19/04/2018.

Art. 77 Indennità di disagio per gli assistenti tecnici del primo ciclo

1. All’assistente tecnico del primo ciclo di cui alla legge n. 178 del 2020 utilizzato su più sedi è riconosciuta un’indennità di disagio il cui importo, che varia da un minimo di 350,00 Euro ed un massimo di 800,00 Euro annui lordi, è definito in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett. a6) tenendo conto del numero di scuole affidate e della distanza media tra le stesse. L’indennità di cui al presente comma è corrisposta a carico delle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Art. 78 Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa

1. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa continua ad essere costituito dalle risorse di cui all’art. 40, comma 1 del CCNL 19/4/2018, nei loro valori annuali.

2. Il fondo di cui al comma 1 è, inoltre, alimentato dalle seguenti risorse previste da disposizioni di legge, nei loro valori annuali:

a) risorse di cui all’art. 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) risorse di cui all’art. 1, comma 592, della legge n. 205 del 2017;

c) risorse di cui all’art. 1, comma 770 della legge n. 234 del 2021;

d) altre eventuali disposizioni di legge che destinano specifiche risorse al fondo di cui al presente articolo.

3. A decorrere dal 1/1/2022, le risorse di cui al comma 2 lett. b) sono stabilmente ridotte di 220 milioni di Euro, a copertura degli incrementi riconosciuti ai sensi dell’art. 74 (ulteriori incrementi concernenti le indennità fisse).

4. Restano confermati gli utilizzi del fondo per l’Istituzione Scolastica di cui agli artt. 56, comma 3, 82, comma 4 e 83, comma 3 del CCNL 29/11/2007 a copertura degli effetti derivanti, rispettivamente, dagli artt. 56, comma 2, 82, comma 3 e 83, comma 2 del medesimo CCNL.

5. Resta confermata la decurtazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa già effettuata ai sensi dell’art. 40, comma 3, del CCNL 19/4/2018 e ai sensi dell’art. 5, comma 2, del CCNL 6/12/2022.

6. Resta confermato l’utilizzo del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa previsto dall’art. 1, comma 83-bis della legge n. 107 del 2015 aggiunto dall’art. 45, comma 2 del D.L. n. 36 del 2022.

7. Il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto previsto dai commi 3, 4, 5 e 6, è finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:

a) finalità già previste per il fondo per l’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007;

b) compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla pratica sportiva;

c) funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

d) incarichi specifici del personale ATA;

e) compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

f) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. a) tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;

g) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. b) per le finalità indicate dall’art. 1, comma 593, della legge n. 205 del 2017 e s.m.i.;

h) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. c) per le finalità previste dall’art. 1, comma 770, della legge n. 234 del 2021;

i) utilizzo delle risorse di cui al comma 2, lett. d) per remunerare le prestazioni del personale secondo le finalità indicate dalle norme di legge che ne hanno previsto lo stanziamento nell’ambito del fondo di cui al presente articolo;

j) altri compensi finanziati a carico del presente fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.

8. Il fondo di cui al presente articolo è ripartito tra le diverse finalità di cui al comma 7, in sede di contrattazione integrativa di livello nazionale ai sensi dell’art. 30 (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali), nei limiti e con le specificazioni di seguito indicate:

a) un finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo;

b) un finanziamento delle attività di recupero presso le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, atto a soddisfare i fabbisogni e, comunque, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo ai sensi del CCNL 7/8/2014;

c) un finanziamento degli incarichi specifici del personale ATA, in misura non inferiore a quanto già destinato a tale utilizzo.

9. Il contratto collettivo di cui al comma 8 è stipulato, di norma, con cadenza triennale e individua criteri di riparto che assicurino l’utilizzo integrale delle risorse disponibili in ciascun anno scolastico, ivi incluse quelle eventualmente non assegnate negli anni scolastici precedenti. Queste risorse possono essere destinate anche a finalità diverse da quelle originarie.

10. Il contratto di cui al comma 8 definisce, altresì, i criteri di riparto tra le singole istituzioni scolastiche ed educative, sulla base dei seguenti parametri:

a) numero di punti di erogazione del servizio;

b) dotazione organica;

c) dotazione organica dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, in relazione al criterio di cui al comma 7, lettera b);

d) aree soggette a maggiore rischio educativo;

e) ulteriori parametri dimensionali e di struttura utili per tenere conto della specificità e della complessità di particolari tipologie di istituzioni scolastiche ed educative.

 

Art. 79 Fondo per le posizioni economiche del personale ATA

1. A decorrere dall’anno scolastico 2023-2024 è istituito il fondo per le posizioni economiche del personale ATA, nel quale confluiscono, nei loro valori annuali, le seguenti risorse finanziarie, previste da precedenti CCNL, computate al lordo degli oneri riflessi:

a) risorse di cui all’art. 7, comma 4, del CCNL 07/12/2005, di importo pari a 33 milioni di Euro;

b) risorse di cui all’art. 50, comma 5 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall’art. 2, comma 1 del CCNL 25/7/2008, di importo pari a 104,72 milioni di Euro.

2. Il fondo di cui al comma 1 finanzia le posizioni economiche attribuite al personale ATA sulla base della disciplina di cui all’art. 52 (Posizioni economiche all’interno delle Aree).

3. Le nuove posizioni economiche sono finanziate nei limiti della parte disponibile del fondo di cui al comma 1, determinata scomputando la quota dello stesso già utilizzata per le posizioni in essere, attribuite in anni precedenti, anche sulla base della previgente disciplina in materia, e computando in aumento la quota che torna nuovamente disponibile a seguito della cessazione di personale fermo restando quanto previsto dall’art. 52, comma 5 (Posizioni economiche all’interno delle Aree).

4. Le posizioni economiche eventualmente in godimento del personale che risulti in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione di cui all’art. 59, comma 1 (Norme di prima applicazione), sono rivalutate, a decorrere dalla predetta data, attribuendo i nuovi valori previsti dall’art. 52, comma 2 (Posizioni economiche all’interno delle Aree). L’onere per il finanziamento del presente comma è a carico della parte disponibile del fondo di cui al comma 3, che viene conseguentemente ridotta dell’importo necessario a consentire l’integrale finanziamento del costo delle predette rivalutazioni, computato al lordo degli oneri riflessi.

 

Art. 80 Rideterminazione delle misure di alcuni compensi

1. I compensi al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui alla tabella 5 del CCNL 29/11/2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sono riconosciuti, a decorrere dal 1 gennaio 2024, secondo i nuovi valori orari di cui all’allegata tabella E1.6.

2. I compensi al personale ATA per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo di cui alla tabella 6 del CCNL 29/11/2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sono riconosciuti, a decorrere dal 1 gennaio 2024, secondo i nuovi valori orari di cui all’allegata tabella E1.7.

3. Le indennità di lavoro notturno e/o festivo di cui alla tabella 7 del CCNL 29/11/2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono riconosciute, a decorrere dal 1 gennaio 2024, secondo i nuovi valori di cui all’allegata tabella E1.8.

4. Le indennità di bilinguismo e trilinguismo di cui alla tabella 8 del CCNL 29/11/2007, da liquidare a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono riconosciute, a decorrere dal 1 gennaio 2024, secondo i nuovi valori di cui all’allegata tabella E1.7-bis.


F. NORME FINALI

Art. 178 Sequenze contrattuali

1. In considerazione della particolare complessità del presente contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, le seguenti tematiche sono rinviate ad una o più sequenze negoziali: a) la responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all’art. 48; b) la disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole italiane all’estero;

c) l’adeguamento della disciplina relativa al personale delle A.O.U.; nelle more della definizione di tale disciplina, al personale di cui agli articoli 64, comma 1, e 66 comma 1 del CCNL 16/10/2008 continuano ad applicarsi le disposizioni contrattuali vigenti. Tenuto conto dell’evoluzione del sistema di classificazione del personale del SSN di cui al comparto Sanità, ai fini dell’equiparazione economica si tiene conto della confluenza dei profili professionali previsti nella tabella di cui all’art. 64, comma 1, del CCNL16/10/2008;

d) disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici; e) la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo a tempo indeterminato di cui all’art. 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) l’ordinamento professionale del personale degli Enti di ricerca, ivi inclusi ricercatori e tecnologi;

g) l’attuazione delle previsioni di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall’art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 29 giugno 2022, n. 79.

 

G. ALLEGATI E TABELLE

Allegato A - DECLARATORIA DELLE AREE DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA - SETTORE SCUOLA

AREA DEI COLLABORATORI:

Appartengono a quest’Area i lavoratori che eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni ricevute, attività caratterizzata da procedure definite, anche in sequenze diversificate, che possono richiedere l’uso di strumentazione.

Specifiche professionali comuni:

- conoscenze concrete di moderata ampiezza, attestate dal possesso di un diploma di qualifica triennale;

- capacità di utilizzare saperi, materiali e strumenti ed abilità cognitive, relazionali e sociali, per svolgere i compiti assegnati all’interno di una gamma definita di variabili di contesto;

- responsabilità di eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la conformità delle attività svolte;

- autonomia esercitata nell’ambito di un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni diversificate.

Specifiche professionali dei singoli profili professionali:

1. Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni- nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;

- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;

- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale;

- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;

- collaborazione con i docenti.

Al fine di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica, presta ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell'accesso dalle Aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Requisiti di base per l’accesso:

Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione.

 

AREA DEGLI OPERATORI:

Appartengono a questa Area i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche e informatiche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità operative e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni nonché autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima.

Specifiche professionali comuni:

- conoscenze concrete attestate dal possesso del titolo di studio richiesto per l’acceso dall’esterno ai singoli profili professionali;

- capacità di utilizzare saperi, materiali e strumenti ed abilità cognitive, relazionali e sociali, per svolgere con padronanza i compiti assegnati all’interno di una gamma definita di variabili di contesto;

- responsabilità di eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la piena conformità delle attività svolte;

- autonomia esercitata nell’ambito di un contesto strutturato.

Specifiche professionali dei singoli profili professionali:

1. Operatore scolastico

Svolge, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola quali, a titolo esemplificativo:

- accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni - nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, nel cambio dell’ora o nell’uscita dalla classe per l’utilizzo dei servizi e durante la ricreazione - e del pubblico;

- pulizia dei locali, degli spazi scolastici, degli arredi e delle pertinenze;

- vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi e nella cura dell’igiene personale;

- custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici;

- collaborazione con i docenti.

- attività qualificata non specialistica di assistenza e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie agli alunni con disabilità;

- supporto ai servizi amministrativi e tecnici.

Requisiti di base per l’accesso:

• Attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

In alternativa

• Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV - da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

2. Operatore dei servizi agrari

Effettua attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.

Requisiti di base per l’accesso:

Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico o Operatore agro industriale o Operatore agro-ambientale o Operatore agro-alimentare o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

AREA DEGLI ASSISTENTI

Appartengono a quest’Area i lavoratori che svolgono compiti complessi richiedenti specifica capacità di attuazione delle procedure, anche con l’utilizzazione di macchinari o attrezzature elettroniche, di cui hanno piena conoscenza comprensione e consapevolezza.

Specifiche professionali comuni:

- conoscenze prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici, attestate dal possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.

- capacità di applicare una gamma di saperi, metodi, prassi e procedure, materiali e strumenti, per risolvere i problemi ed abilità cognitive, relazionali, sociali e propositive necessarie per superare difficoltà crescenti.

- responsabilità di raggiungere i risultati previsti assicurando la conformità delle attività svolte.

- autonomia esercitata individuando le modalità di realizzazione più adeguate, nell’ambito di un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.

Specifiche professionali dei singoli profili professionali:

1. Assistente amministrativo

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti informatici nonché di specifiche piattaforme digitali connesse ai processi affidati (contabilità, gestione documentale/degli alunni/del personale). Ha competenza e responsabilità diretta della tenuta dell'archivio, del protocollo e del magazzino, del quale garantisce anche la custodia, la verifica, la registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.

Requisiti di base per l’accesso

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

2. Assistente tecnico

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo:

- la conduzione tecnica di laboratori, officine e reparti di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità;

- il supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche;

- la guida degli autoveicoli e la loro manutenzione ordinaria;

- l’assolvimento dei servizi esterni connessi con il proprio lavoro.

Requisiti di base per l’accesso

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

3. Cuoco

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, la preparazione e il confezionamento dei pasti, la conservazione delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui cura l’ordinaria manutenzione.

Requisiti di base per l’accesso

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

4. Guardarobiere

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, la conservazione, la custodia e la cura del corredo degli alunni; l’organizzazione e la tenuta del guardaroba.

Requisiti di base per l’accesso

• Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

5. Infermiere

Svolge attività lavorative richiedenti specifica preparazione professionale e capacità di attuazione delle procedure quali, a titolo esemplificativo, organizzazione e funzionamento dell’infermeria, cura delle relative dotazioni mediche, farmacologiche e strumentali. Somministra le terapie e pone in essere le misure di prevenzione prescritte.

Requisiti di base per l’accesso

Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE

Appartengono a quest’Area i lavoratori che svolgono attività lavorativa che può anche avere rilevanza esterna, con autonomia operativa nella definizione e nella predisposizione degli atti e nello svolgimento dei servizi amministrativi e tecnici, con possibili funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti sulla base delle eventuali risorse assegnate.

Specifiche professionali:

- conoscenze complete e approfondite, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale;

- capacità di saper applicare un’ampia gamma di metodi, prassi, procedure e strumenti in modo consapevole e selettivo, anche al fine di modificarli, nonché un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e propositive che consentano di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali identificando e proponendo interventi di revisione e sviluppo;

- responsabilità amministrative e di risultato sui processi affidati, garantendo la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse coordinate;

- autonomia esercitata partecipando al processo decisionale ed attuativo in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.

Requisiti di base per l’accesso

Per il personale destinato ai servizi amministrativi:

Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

Per il personale destinato ai servizi tecnici:

Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

 

Allegato B - TABELLA DI TRASPOSIZIONE AUTOMATICA NEL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ATA

Allegato C MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ DI DIREZIONE PARTE VARIABILE

Allegato D TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL’ART. 59, COMMA 5, PER IL PERSONALE ATA

 

 

Tabella A1 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

 

Tabella B1 – SCUOLA - CCNL 6/12/2022

Tabella C1 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022

Conglobamento dell'Elemento perequativo nello stipendio tabellare

 

Tabella D1.1 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022

Tabella D1.2 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022

Tabella D1.3 – SCUOLA – CCNL 6/12/2022

Retribuzione Professionale Docenti (RPD)

 

Tabella E1.3 - SCUOLA

Tabella E1.4 – SCUOLA

Tabella E1.5 – SCUOLA

Stipendi tabellari personale ATA nel nuovo sistema di classificazione

Tabella E1.6 – SCUOLA

Tabella E1.7 – SCUOLA

Misure del compenso orario lordo spettante dal 1° gennaio 2024 al personale Docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo da liquidare a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

 


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