Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale del comparto Istruzione e ricerca
Periodo 2019-2021
Sottoscritto il giorno 18 Gennaio 2024
Titolo
III
I DOCENTI
Art. 39 Contratto individuale di lavoro
1.
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del
personale docente ed educativo degli istituti e scuole statali di ogni ordine e
grado, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo
nazionale vigente.
2.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b)
data di inizio del rapporto di lavoro;
c)
data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d)
qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e)
compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f)
durata del periodo di prova;
g)
sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
3.
Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni
risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
4.
L'assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato può avvenire con
rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il
contratto individuale di cui al comma 2 indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro.
5.
I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le
cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo
avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
6.
Il presente articolo abroga l’art. 25 del CCNL 29/11/2007 e, con riferimento al
personale di cui al presente articolo, l’art. 41, comma 1 del CCNL 19/04/2018.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 3
Con
riferimento all’art. 39 (Contratto individuale di lavoro), le parti auspicano
che l’amministrazione proceda all’approvazione delle graduatorie in tempi
adeguati a prevenire che la risoluzione dei contratti a tempo determinato per
l’individuazione di un nuovo avente titolo possa determinare pregiudizio alla
continuità didattica.
Art. 40 Funzione docente
1.
La funzione docente realizza – nel rispetto della Costituzione Italiana - il
processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e
degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari
ordini e gradi dell'istruzione.
2.
La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei
docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella
partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.
3.
In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali,
attraverso processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano
e verificano, per gli aspetti pedagogico – didattici, il piano triennale
dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze
degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di riferimento,
anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di
apprendimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi
risultati saranno informate le famiglie con le modalità decise dal collegio dei
docenti.
4.
Il presente articolo abroga l’art. 26 del CCNL 29/11/2007.
Art. 41 Realizzazione del PTOF mediante l’organico
dell’autonomia
1.
I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i
posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 63, della legge 13
luglio 2015, n. 107 appartengono al relativo organico dell’autonomia e
concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa
tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento;
di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e
organizzativo.
2.
Il presente articolo abroga l’art. 26 del CCNL 19/04/2018.
Art. 42 Profilo professionale docente
1.
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari,
informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e
valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della
pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale
docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal
sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel
piano dell’offerta formativa della scuola.
2.
Il presente articolo abroga l’articolo 27 del CCNL 19/04/2018 e l’art. 27 del
CCNL 29/11/2007.
Art. 43 Attività dei docenti
1.
Le istituzioni scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia
espressione di autonomia progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali
e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il
sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.
2.
Nel rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle
istituzioni scolastiche regolano lo svolgimento delle attività didattiche nel
modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A
tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal D.P.R. 8 marzo 1999,
n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
s.m.i. – e, in particolare, dell’articolo 4 dello stesso D.P.R.-, tenendo conto
della disciplina contrattuale.
3.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono correlati e funzionali alle
esigenze come indicato al comma 2.
4.
Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di
insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima
dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i
conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta
e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli
impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è
modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di
tale piano è data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7.
5.
Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello
regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella
scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore
settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica,
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali
di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno
aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base
plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con
l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota
oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è
destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa
e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei
processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non
italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.
6.
Negli istituti e scuole di istruzione secondaria i docenti, il cui orario di
cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento
dell'orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di
insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la
costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi
integrativi, con particolare riguardo, per la scuola dell'obbligo, alle
finalità indicate al comma 2, nonché mediante l'utilizzazione in eventuali
supplenze e, in mancanza, rimanendo a disposizione anche per attività
parascolastiche ed interscolastiche.
7.
Al di fuori dei casi previsti dal comma 8, qualunque riduzione della durata
dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore
dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei
docenti.
8.
Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore
determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle
circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle
ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è
assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
9.
L'orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell'orario
d'obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle
attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile
e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore.
10.
Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli
alunni durante il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il
tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario
di attività didattica.
11.
L’orario di cui al comma 5 può anche essere parzialmente o integralmente
destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta
formativa di cui al comma 12 o a quelle organizzative di cui al comma 13, dopo
aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento
previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui
all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non
programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono
destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
12.
Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto
previsto dall’art. 44 (Attività funzionali all’insegnamento), le attività di
istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo
studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale
dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare
la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi
di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 107 del 2015. Le predette attività
sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non
ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.
13.
Le attività organizzative sono quelle di cui all’articolo 25, comma 5, del
d.lgs. n.165 del 2001, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 83, della
legge n. 107 del 2015.
14.
Il presente articolo abroga l’articolo 28 del CCNL 19/04/2018 e l’art. 28 del
CCNL 29/11/2007.
Art. 44 Attività funzionali all’insegnamento
1.
L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente
alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa
comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione,
progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e
formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.
2.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a)
alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b)
alla correzione degli elaborati;
c)
ai rapporti individuali con le famiglie.
3.
Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite
da:
a)
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività
di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle
famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e
sull'andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle
istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b)
la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse,
di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli
obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti
dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto
degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a
sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c)
lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli
atti relativi alla valutazione.
4.
Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono
prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non
utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b),
alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il
PTOF.
5.
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in
relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio
d’istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le
modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli
studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.
6.
Con Regolamento d’Istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza
delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti
della scuola primaria dall’art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune
delle attività di cui al comma 3, lett. a) e b) del presente articolo che non
rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile
estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lett. a) e
b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal
MIM, previo confronto di cui all’art. 30, comma 9, lett. a).
7.
Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono
tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad
assistere all'uscita degli alunni medesimi.
8.
Il presente articolo abroga l’art. 29 del CCNL 29/11/2007.
Art. 45 Attività aggiuntive e ore eccedenti
1.
Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d’insegnamento restano disciplinate
dalla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, vigenti
all’atto della stipula del presente CCNL.
2.
Il presente articolo abroga l’art. 30 del CCNL 29/11/2007.
Art. 46 Ricerca e innovazione
1.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all’art. 30,
comma 2, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno
definite modalità e criteri di utilizzazione di tutti gli eventuali
finanziamenti aggiuntivi destinati al personale impegnato nelle attività di
tutor, orientamento, coordinamento e nel sostegno della ricerca
educativo-didattica e valutativa funzionali allo sviluppo dei processi
d’innovazione e finalizzati alla valorizzazione del lavoro d’aula e al
miglioramento dei livelli di apprendimento.
2.
In sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale di cui all’art. 30,
comma 2, lett. a) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) saranno
altresì definite modalità e criteri di utilizzazione di tutte le eventuali
risorse aggiuntive destinate al personale delle scuole che, sulla base di
valutazioni oggettive operate dal sistema nazionale di valutazione, tengano
conto delle condizioni iniziali di contesto finalizzate all’elevazione degli
esiti formativi.
3. Il presente articolo abroga l’art. 31 del CCNL 29/11/2007.
Art. 47 Contratti a tempo determinato per il personale in
servizio
(...)
4.
Il presente articolo abroga l’art. 36 del CCNL 29/11/2007.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 4
Con
riferimento a quanto previsto all’art. 47 (Contratti a tempo determinato per il
personale docente in servizio), comma 1, le parti precisano che il periodo
complessivo di tre anni scolastici ivi indicato ricomincia a decorrere in caso
di nuova assegnazione di sede di titolarità.
Art. 48 Responsabilità disciplinare per il personale
docente ed educativo
1.
Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione
negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni
disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l’individuazione di una
procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto
responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che
l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione
di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure
indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese
di luglio 2024.
2.
La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal
d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:
1)
deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a)
atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o
studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la
gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
b)
dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un
vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;
2)
occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:
a)
condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali
informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli
studenti e le studentesse.
3.
Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto
stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n.
297 del 1994, incluse le seguenti modificazioni ed integrazioni all’articolo
498 comma 1 ove sono aggiunte le seguenti lettere:
“g)
per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli
studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la
gravità o la reiterazione;
h)
per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l’effetto di far conseguire, al
personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale
o professionale”.
4.
Il presente articolo abroga l’art. 29 del CCNL 19/04/2018.
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