Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale del comparto Istruzione e ricerca
Periodo 2019-2021
Sottoscritto il giorno 18 Gennaio 2024
B.
SEZIONE SCUOLA
Titolo
I
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 30 Livelli, soggetti e materie di relazioni
sindacali
…
2.
La contrattazione collettiva integrativa per il settore scuola si svolge:
…
c)
a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e, per la
componente sindacale, la RSU e i rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la
parte sindacale.
3.
E’ esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate
ai diversi livelli di cui al comma 1, ferma restando la possibilità per i
contratti di cui al comma 2, lettere a) e b) di demandare ai livelli inferiori
la regolazione delle materie di loro pertinenza individuate nel successivo
comma 4, o di loro parti specifiche, nel rispetto della legge e del CCNL.
4.
Sono oggetto di contrattazione integrativa:
…
c)
a livello di istituzione scolastica ed educativa:
c1)
i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla
sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2)
i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento
dell’offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
c3)
i criteri per l’attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai
sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente,
educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le
competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai
progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del
personale;
c4)
i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale
dall’art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
c5)
i criteri per l’utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell’art. 10 del CCNQ
4/12/2017 e s.m.i.;
c6)
i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in
entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
c7)
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del
personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello
nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
c8)
i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in
orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra
vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
c9)
i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi
amministrativi e a supporto dell’attività scolastica;
c10)
il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza
agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con
l'assemblea sindacale;
c11)
i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della
misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.
5.
E’ inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di
singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei
contingenti di personale previsti dall’accordo sulle norme di garanzia dei
servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di
conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2
dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17
dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.
6.
Le materie a cui si applica l’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa),
comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), b1), b3), b4), b5),
c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5.
7.
Le materie a cui si applica l’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa),
comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), b2), c2), c3), c4) del
comma 4.
8.
Fermi restando i termini di cui all’art. 8 (contrattazione collettiva
integrativa), commi 6 e 7, la sessione negoziale di contrattazione integrativa
è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, nel rispetto dei
citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre.
9.
Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6:
…
b)
a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1)
l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA,
nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare
nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell’offerta
formativa;
b2)
i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno
dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
b3)
i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
b4)
la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere
organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress
lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
b5)
i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da
remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi
b6)
i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.
10.
Sono oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 (Informazione), comma 6,
oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti
dal predetto comma:
…
b)
a livello di istituzione scolastica ed educativa:
b1)
la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b2)
i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei
b3)
i dati relativi all’utilizzo delle risorse del fondo di cui all’art. 78 (Fondo
per il miglioramento dell’offerta formativa) precisando per ciascuna delle
attività retribuite, l’importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e
fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il
compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.
11.
Il presente articolo abroga l’art. 22 del CCNL 19/04/2018.
Art. 31 Assemblee sindacali
1.
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad
assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la
parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza
decurtazione della retribuzione.
2.
In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e
docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3.
Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi,
sono indette con specifico ordine del giorno:
a)
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
b)
dalla RSU nel suo complesso (che la indice a maggioranza) e non dai singoli
componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i.;
c)
dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, congiuntamente con
una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del
CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i..
4.
Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al
termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata
all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non
coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore
intermedie del servizio scolastico.
5.
Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso
da quello previsto dal comma 4, secondo le modalità stabilite con le procedure
di cui all’art. 8 (contrattazione collettiva integrativa) e con il vincolo di
osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6.
Ciascun’assemblea può avere una durata massima di due ore, se si svolge a
livello di singola Istituzione scolastica o educativa. La durata massima delle
assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa
regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento
della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei
limiti di cui al comma 1.
7.
La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione
di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori
almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, e-mail o pec, ai dirigenti
scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea. La
comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta,
all'albo fisico o telematico dell'istituzione scolastica o educativa
interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla
comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive
quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono
presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora
concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla
disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva
relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa
all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto
ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8.
Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà
oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato
all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di
partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario
dell'assemblea, con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea. Tale
dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è
irrevocabile.
9.
Il dirigente scolastico:
a)
per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le
attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui
docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie
interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore
coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare
servizio;
b)
per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la
partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota
e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi
alla vigilanza agli ingressi alla scuola, e ad altre attività indifferibili
coincidenti con l'assemblea sindacale.
10.
Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo
svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che
ne costituiscono il prerequisito.
11.
Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3 e 8 si applica anche
nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali
all'insegnamento.
12.
Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di
servizio del personale si applica il comma 3, fermo restando l'obbligo da parte
dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei
locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico
della comunicazione riguardante l'assemblea.
13.
Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la
disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4
dicembre 2017 e s.m.i..
14.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai dipendenti che
effettuano lavoro agile e lavoro da remoto di cui alla Parte Comune, Titolo
III.
15.
Il presente articolo abroga l’art. 23 del CCNL 19/04/2018.
Titolo
II
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 32 Comunità educante e democratica
1.
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la
scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i princìpi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia, approvata dall’ONU il 20 novembre 1989, e con i princìpi
generali dell’ordinamento italiano.
2.
Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale
docente ed educativo, il DSGA e il restante personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla
comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297 del
1994.
3.
La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della
comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa
(PTOF), elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio
d’Istituto ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., nel rispetto della libertà di
insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità
all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne
assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in
servizio presso l’istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine,
alle attività del collegio nell’ambito dell’impegno orario.
4.
Il presente articolo abroga l’art. 24 del CCNL 19/04/2018.
Art. 33 Categorie professionali
1.
Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di
ogni ordine e grado è collocato nella distinta categoria professionale del
personale docente.
2.
Rientrano in tale categoria:
a)
i docenti della scuola dell’infanzia;
b)
i docenti della scuola primaria;
c)
i docenti della scuola secondaria di 1° grado;
d)
gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado;
e)
il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.
3.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e
scuole dell’infanzia, di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni
educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e
di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in
rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale
docente.
4.
Le funzioni di cui al comma 3 sono assolte sulla base dei principi
dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge n. 59 del 1997 dei
regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali
riorganizzate, in ogni istituzione scolastica, sulla base del principio
generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di
gestione e organizzazione dei servizi tecnici, con il coordinamento del
direttore dei servizi generali e amministrativi.
5.
Il personale di cui al comma 3 è collocato nella distinta categoria
professionale del personale A.T.A.
6.
Il presente articolo abroga l’art. 25 del CCNL 19/04/2018 e l’art. 44, commi 1,
2 e 3 del CCNL 29/11/2007.
Art. 34 Congedi dei genitori
1.
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di
tutela della maternità contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, con le
specificazioni migliorative di cui al presente articolo.
2.
Nel periodo di congedo di maternità e di paternità, ai sensi degli articoli 16,
17, 27 bis e 28 del d.lgs. n. 151 del 2001 alla lavoratrice o al lavoratore
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni
consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di
convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8
del CCNL 29/11/2007. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è
da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne
l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza.
3.
Il congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1, del
d.lgs. n. 151 del 2001 per le lavoratrici madri o in alternativa per i
lavoratori padri non riduce le ferie ed è valutato ai fini dell’anzianità di
servizio. I primi trenta giorni di tale congedo, computati complessivamente per
entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie,
sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero,
con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
4.
Successivamente al congedo di maternità o di paternità e sino al compimento del
terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del
d.lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati
complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le
modalità indicate nello stesso comma 3. Resta fermo quanto previsto dall’art.
47, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001.
5.
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 3 e 4, nel caso di fruizione
continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano
all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel
caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano
intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6.
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal
lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del d.lgs. n.151 del 2001, la lavoratrice
madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione
della durata, all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della
data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche
per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del termine
minimo di cinque giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di
proroga dell'originario periodo di congedo.
7.
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano
impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 6, la
domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del
periodo di astensione dal lavoro.
8.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i
lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151
del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al
ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei
caregiver previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con
disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale
indicato all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
9.
Il presente articolo abroga l’art. 12 del CCNL 29/11/2007.
Art. 35 Ferie, permessi ed assenze del personale assunto
a tempo determinato
…
16.
Il presente articolo abroga l’art. 19 del CCNL 29/11/2007.
Art. 36 Formazione
1.
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L’amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che
garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche
attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per
favorire l'arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad
integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di
concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.
2.
Nell’ambito delle risorse disponibili nello stato di previsione del MIM e
previa contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4, lett.
a3) (livelli, soggetti e materie delle relazioni sindacali), verrà promossa per
il personale in servizio la formazione organica e collegata ad un impegno di
prestazione professionale che contribuisca all’accrescimento delle competenze
richieste dal ruolo ricoperto dal lavoratore.
3.
Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'amministrazione, nell’ambito delle proprie competenze, utilizza tutte le
risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme
di legge o da norme comunitarie. Le somme impegnate per la formazione e non
spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo
nell'esercizio successivo con la stessa destinazione. In via prioritaria si
dovranno assicurare alle istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per la
partecipazione del personale in servizio ad iniziative di formazione deliberate
dal collegio dei docenti o programmate dal DSGA, sentito il personale ATA, necessarie
per una qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta
formativa.
4.
La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale
scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della
propria professionalità.
5.
Fatto salvo quanto previsto al comma 8, al fine di evitare oneri di
sostituzione del personale assente per partecipare ad attività formative, i
corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o
periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante
l’orario di servizio e in ogni caso fuori dell'orario di insegnamento. Il
personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il
rimborso delle spese di viaggio.
6.
Il personale può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico,
in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di
aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da
enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene
nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da
utilizzare prioritariamente in relazione allo sviluppo e all’arricchimento
della professionalità. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere
aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per
raggiungere la sede dell’attività di formazione.
7.
Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con
le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei
docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44,
comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi,
anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo
per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.
8.
Il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso
dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle
supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità,
e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività
musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento
musicale e di materie artistiche.
9.
Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la
qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per
consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a
quanto stabilito dal precedente comma 8.
10.
Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni e/o adattamento dell’orario
di lavoro, devono essere offerte al personale docente che partecipa in qualità
di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazione. Le predette
opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione ad iniziative
di formazione come docente o come discente non sono cumulabili. Il
completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli insegnanti
diplomati in servizio hanno un carattere di priorità.
11.
La formazione dei docenti si realizza anche mediante l’accesso a percorsi
universitari brevi finalizzati all’integrazione dei piani di studio in coerenza
con esigenze derivanti dalle modifiche delle classi di concorso e degli ambiti
disciplinari.
12.
All’interno delle singole istituzioni scolastiche, per il personale in
servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di
specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità,
alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di
compatibilità con la qualità del servizio, garantisce che siano previste
modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
13.
Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare
i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla
formazione a distanza e all’apprendimento in rete anche in modalità asincrona,
con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica
delle competenze.
14.
A livello di singola istituzione scolastica i criteri per la fruizione dei
permessi per l’aggiornamento sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 30,
comma 9, lett. b3).
15.
Il presente articolo abroga gli articoli 63 e 64 del CCNL 29/11/2007.
Art. 37 Diritto allo studio
1.
Ai dipendenti sono riconosciuti – in aggiunta alle attività formative
programmate dall’amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima di
centocinquanta ore annue individuali per ciascun anno solare e nel limite
massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di
ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Il MIM provvede a ripartire
il contingente di cui al presente comma tra le varie regioni.
2.
I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi
finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari,
postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o
comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati
professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi
tirocini e/o esami.
3.
In sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. 30, comma 4,
lett. b4) (Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) sono definiti i
criteri di priorità per la concessione dei permessi qualora il numero delle
richieste superi il limite massimo del 3% di cui al comma 1, fermo restando
che, in ogni caso, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media superiore, universitari o
post-universitari.
4.
Il personale interessato ai corsi di cui al comma 1 ha diritto, salvo
eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che
agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato
a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo
settimanale.
5.
Il personale che fruisce dei permessi per diritto allo studio di cui al comma 1
è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in
ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli
esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi
già utilizzati vengono considerati come aspettativa senza assegni per motivi
personali con relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.
6.
I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono
definiti nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa a livello
regionale di cui all’art. 30, comma 4, lett. b4).
7.
Il presente articolo abroga l’art. 146, comma 1) lett. g) punto 1 del CCNL
29/11/2007 e disapplica l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 1988.
Art.
38 Ferie
1.
L’art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito:
“15.
Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo
all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti
norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”
2.
Il presente articolo abroga l’art. 41 del CCNL 19/04/2018.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N. 2
In
relazione a quanto previsto all’art. 38 (Ferie) le parti si danno
reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative di quanto stabilito
dall’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del
2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale dello Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e
prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e
prot. 40033 dell’8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie
non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire
delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di
decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per
inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o
paternità. Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art. 1, commi 54,
55 e 56 della legge n. 228 del 2012.
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