Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del personale del comparto Istruzione e ricerca
Periodo 2019-2021
Sottoscritto il giorno 18 Gennaio 2024
Titolo
IV
PERSONALE
AUSILIARIO, TECNICO E AMMINISTRATIVO (ATA)
Capo
I
ORDINAMENTO
PROFESSIONALE PERSONALE ATA
Art. 49 Obiettivi e finalità
1.
Il modello classificatorio del personale ATA persegue la finalità di realizzare
l’equilibrato bilanciamento tra le esigenze ed obiettivi organizzativi delle
istituzioni scolastiche ed educative e la gestione e valorizzazione delle
competenze dei dipendenti a cui è offerto, attraverso il riconoscimento delle
professionalità e competenze acquisite, un chiaro e ben delineato percorso di
crescita professionale.
Art. 50 Classificazione personale ATA
1.
Il sistema di classificazione del personale ATA è articolato in quattro Aree,
cui corrispondono quattro differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità,
competenze professionali, responsabilità e autonomia:
-
Area dei Collaboratori
-
Area degli Operatori
-
Area degli Assistenti
-
Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione
2.
Le Aree sono individuate mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei
requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’Area medesima. Le stesse
corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità
necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività
lavorative, secondo quanto previsto nell’Allegato A. All’interno dell’Area si
ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in
relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro sulla base del Piano
delle attività.
3.
In coerenza con i relativi contenuti, nell’Area sono individuati i profili
professionali indicati nell’Allegato A.
4.
È previsto un solo livello di accesso dall’esterno per ogni Area.
5.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a
svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti
nell’ambito dell’Area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui
espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali o specifici
titoli di studio.
Art. 51 Posizioni stipendiali all’interno delle Aree
(...)
Art. 52 Posizioni economiche all’interno delle Aree
(...)
6. Il presente articolo abroga l’art. 50 del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 2 del CCNL 25/07/2008.
Art. 53 Mobilità professionale all’interno delle Aree
(...)
2.
Il presente articolo abroga l’art. 48 del CCNL 29/11/2007.
Art. 54 Incarichi specifici al personale ATA
1.
Le istituzioni scolastiche ed educative in relazione alle proprie esigenze
organizzative e di servizio possono conferire ai dipendenti, non titolari di
incarico di DSGA ed effettivamente in servizio, incarichi specifici della
durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che,
pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo
svolgimento di compiti che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori,
rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano triennale
dell’offerta formativa, come descritto nel piano delle attività.
2.
Gli incarichi di cui al comma 1 sono retribuiti con una specifica indennità,
avente carattere accessorio, il cui valore è definito in sede di contrattazione
collettiva integrativa di istituto di cui all’art. 30, comma 2, lett. c)
(Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) in relazione alle risorse
del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa destinate a tale
finalità, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
3.
L’attribuzione degli incarichi è effettuata dal dirigente scolastico, su
proposta del titolare di incarico di DSGA, previo confronto sui criteri di
individuazione del personale ai sensi dell’art. 30, comma 9, lett. b6)
(livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali).
4.
Tra le risorse destinate al conferimento di incarichi di cui al comma 2
rientrano quelle di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 19/04/2018.
Esse saranno finalizzate in particolare per l’Area dei Collaboratori per
remunerare gli incarichi correlati all’assolvimento dei compiti legati
all’assistenza agli alunni - ivi compresi quelli della scuola dell’infanzia e
quelli con disabilità - e al primo soccorso. Lo specifico incarico di cui al
presente comma è retribuito con un’indennità il cui valore varia sulla base dei
criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa nazionale
tenendo conto del numero di studenti assistiti e delle peculiarità delle
attività da svolgere. In tale sede è possibile prevedere che per il personale
titolare di posizione economica l’indennità correlata all’incarico di cui al
presente comma sia assorbita, in tutto o in parte, fino a concorrenza del valore
della posizione economica in godimento. Il presente comma ha effetti sugli
incarichi attribuiti successivamente alla definizione del contratto integrativo
di cui al presente comma.
5.
Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.
Art. 55 Incarichi di elevata qualificazione
1.
Nel rispetto delle norme vigenti, presso ciascuna Istituzione scolastica, fatta
eccezione per quelle sottodimensionate, è istituita una posizione di lavoro di
direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) caratterizzata da un
elevato grado di responsabilità ed autonomia gestionale.
2.
Ciascuna delle posizioni di cui al comma 1 costituisce oggetto di un incarico a
termine di Elevata qualificazione (EQ) attribuito a seguito di procedure cui
devono partecipare tutti i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari e
dell’elevata qualificazione.
3.
La posizione di lavoro di DSGA richiede:
-
conoscenze complete, approfondite e specializzate, integrate dal punto di vista
della dimensione fattuale e/o concettuale;
-
responsabilità amministrativa e di risultato, garantendo la conformità degli
obiettivi conseguiti in proprio e da altre persone e gruppi, favorendo la
gestione corrente e la stabilità delle condizioni, identificando e programmando
interventi di revisione e sviluppo;
-
autonomia esercitata sovrintendendo al processo decisionale ed attuativo e
curandone l’organizzazione, in un contesto non determinato, esposto a
cambiamenti imprevedibili.
4.
A titolo esemplificativo, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del
2001, il personale cui è conferito l’incarico di DSGA, nell’ambito di direttive
di massima e degli obiettivi assegnati:
-
sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali
amministrativo-contabili;
-
cura l'organizzazione ai servizi generali amministrativo-contabili svolgendo
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al
personale ATA posto alle sue dirette dipendenze;
-
si coordina con il dirigente scolastico per l’autorizzazione delle ferie al
personale ATA;
-
organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle
direttive del dirigente scolastico;
-
individua il personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, da proporre
per l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa ed autorizza le
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario;
-
svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili;
-
è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili;
5.
L’incarico di DSGA ha durata triennale e viene conferito dal responsabile
dell’ufficio relativo all’Ambito territoriale al personale inquadrato nell’Area
dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, sulla base dei criteri e dei
requisiti oggetto di confronto cui all’art. 30, comma 9, lett. a5) (Livelli,
soggetti e materie di relazioni sindacali). Resta fermo che, fino a quando il
personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni è
pari al numero degli incarichi di DSGA, in fase di attribuzione/rinnovo
dell’incarico di DSGA ha titolo di precedenza sugli altri candidati che hanno
presentato domanda per la stessa sede il lavoratore che ha ivi svolto
l’incarico nel triennio precedente.
6.
Ferma restando la durata triennale dei singoli incarichi, ai dipendenti che,
sulla base del previgente ordinamento professionale, erano inquadrati nell’Area
dei DSGA è garantito, fino alla cessazione del rapporto di lavoro, l’incarico
di DSGA nonché il diritto di precedenza laddove presentino domanda per la
stessa sede ove hanno svolto l’incarico nel triennio precedente.
7.
Il personale titolare di incarico di DSGA può partecipare alle operazioni di
mobilità territoriale con le medesime cadenze previste per il restante
personale.
Art. 56 Trattamento economico del personale con incarico
di DSGA
1.
Al personale titolare di incarico di DSGA, oltre allo stipendio tabellare, è
corrisposta un’indennità di direzione che si compone di una parte fissa, pari
ad Euro 2.764,20 annui lordi e di una parte variabile, i cui importi minimi
sono indicati nella tabella di cui all’Allegato C. L’indennità di parte
variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il
miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per
prestazioni eccedenti. In sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 30
(Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali) comma 2, lett. a) è
possibile incrementare le misure degli importi indicati nell’Allegato C –
Misure economiche dei parametri per il calcolo dell’indennità di direzione
parte variabile, anche a valere sui fondi previsti dalla legge n. 160 del 2019.
2.
La parte fissa dell’indennità di direzione, di cui al comma 1, riassorbe il
compenso individuale accessorio di cui all’art. 74, comma 3 (Ulteriori
incrementi concernenti le indennità fisse) e continua ad essere inclusa nel
calcolo della quota utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR), in
aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 dell’art. 4 del CCNQ
del 29 luglio 1999.
(...)
Art. 57 Sostituzione del titolare di incarico di DSGA
(...)
Art. 58 Progressioni tra le Aree
(...)
Art. 59 Norme di prima applicazione
(...)
Art. 60 Abrogazioni
1.
Dall’entrata in vigore del presente Capo di cui all’art. 59 (Norme di prima
applicazione) sono abrogati gli articoli da 46 a 50 del CCNL 29/11/2007, l’art.
79 del CCNL 29/11/2007 limitatamente al personale ATA, il CCNL 25/07/2008. Sono
inoltre abrogate tutte le eventuali ulteriori norme relative all’ordinamento
professionale contenute nei precedenti CCNL fatto salvo quelle espressamente
richiamate nel presente CCNL.
Capo
II
RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 61 Contratto individuale di lavoro
1.
I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del
personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, sono
costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni
di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale
vigente.
2.
Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto
individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
3.
Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta,
sono, comunque, indicati:
a)
tipologia del rapporto di lavoro;
b)
data di inizio del rapporto di lavoro;
c)
data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
d)
qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
e)
compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f)
durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
g)
sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.
4.
Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni
risolutive e specifica, altresì, che il rapporto di lavoro è regolato dalla
disciplina del presente CCNL. È comunque causa di risoluzione del contratto
l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
5.
I contratti a tempo determinato devono recare in ogni caso il termine. Tra le
cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l’individuazione di un nuovo
avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
6.
L'assunzione a tempo determinato o indeterminato può avvenire con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale di cui al comma 3 indica anche l'articolazione dell'orario di
lavoro.
7.
Il presente articolo abroga l’art. 44, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del CCNL 29/11/2007
e, per il personale di cui al presente articolo, l’art. 41, comma 1, del CCNL
19/04/2018.
Art. 62 Periodo di prova
1.
Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno
che a tempo parziale - è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è
stabilita come segue:
a)
due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di
Operatore;
b)
quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
c)
sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate
Qualificazioni.
2.
In base ai criteri predeterminati dall’amministrazione, sono esonerati dal
periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano
già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente
profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
3.
Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo
servizio effettivamente prestato.
4.
Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri
casi previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi,
decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul
lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 20
(Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL del
29/11/2007.
5.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono
soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in
prova.
6.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità
sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma
4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il
recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
7.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto,
il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento
dell'anzianità dal giorno dell'assunzione.
8.
In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di
effettivo servizio compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.
9.
Il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza per una sola
volta.
10.
Il dipendente dell’amministrazione scolastica a tempo indeterminato, vincitore
di un nuovo concorso presso la stessa o altra amministrazione ha diritto alla
conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’istituzione scolastica di
provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova
formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate
nell’amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento della
prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a
domanda, nella Area e Profilo professionale di provenienza.
11.
La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato,
vincitore di concorso, che non abbia ancora superato il periodo di prova
nell’amministrazione scolastica di appartenenza.
12.
Il presente articolo dalla sua entrata in vigore, che coincide con quella di
cui all’art. 59 (Norme di prima applicazione), comma 1, abroga l’art. 30 del
CCNL 19/04/2018.
Art. 63 Modalità di articolazione dell’orario di lavoro
1.
All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle
attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro
con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico
anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai
lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di
istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza,
nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a)
del d.lgs. n. 66 del 2017. Il dirigente scolastico, verificatane la congruenza
rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all’art. 30, adotta il piano
delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA.
2.
In coerenza con le presenti disposizioni, possono essere adottate le
sottoindicate tipologie di orario di lavoro eventualmente coesistenti tra di
loro in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti da ogni singolo
istituto:
a)
Orario di lavoro flessibile
b)
Orario plurisettimanale
c)
Turnazioni
3.
L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo:
a)
assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore in
compresenza del docente;
b)
le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico
- scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui sono addetti, nonché per la
preparazione del materiale di esercitazione.
4.
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici
saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale
tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine, reparti di
lavorazione o uffici di loro competenza.
5.
Il presente articolo abroga l’art. 53, commi 1, 2 primo periodo, e 3 del CCNL
29/11/2007 e l’art. 41, comma 3 del CCNL 19/04/2018.
Art. 64 Orario di lavoro flessibile
1.
L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura
all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione
scolastica o educativa è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro
giornaliero che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del
personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le
necessità connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna istituzione
scolastica o educativa (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi da
parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001, e che ne facciano
richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente
con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non sia
adottato dall’istituzione scolastica o educativa.
3.
Successivamente potranno anche essere prese in considerazione le eventuali
necessità del personale - connesse a situazioni di tossicodipendenze,
inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività
di volontariato di cui alla legge n. 266/91 - che ne faccia richiesta,
compatibilmente con l’insieme delle esigenze del servizio, e tenendo anche
conto delle esigenze prospettate dal restante personale.
4.
Il presente articolo abroga l’art. 53, comma 2, secondo, terzo e quarto periodo
del CCNL 29/11/2007.
Art. 65 Orario plurisettimanale
1.
La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro ordinario, è
effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un’esigenza
di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in
determinati settori dell’istituzione scolastica, con specifico riferimento alle
istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità
dichiarate dal personale coinvolto.
2.
Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale devono essere
osservati i seguenti criteri:
a)
il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può
eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3
settimane continuative;
b)
al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di
maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere individuati
contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono
superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
3.
Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere
attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario, oppure
attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4.
Il presente articolo abroga l’art. 53, comma 2, dal quinto al nono periodo del
CCNL 29/11/2007.
Art. 66 Turnazioni
1.
La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell’orario di
servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque o sei
giorni per specifiche e definite tipologie di funzioni e di attività. Si fa
ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie di orario ordinario non
siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2.
I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario di lavoro su
turni sono i seguenti:
a)
si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a
rotazione l’intera durata del servizio;
b)
la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle
professionalità necessarie in ciascun turno;
c)
l’adozione dei turni può prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale
subentrante e quello del turno precedente;
d)
all’interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di
riposo di almeno 11 ore consecutive;
e)
un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza
di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al
funzionamento dell’istituzione scolastica;
f)
nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco
del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il
numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può
essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei
periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno
notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’istituzione educativa e
previa acquisizione della disponibilità del personale;
g)
per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22
alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che
cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del
giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno
successivo.
3.
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104 e dal d.lgs. n. 151 del 2001 possono, a richiesta, essere
esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Resta fermo quanto previsto
dall’art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001 che vieta adibire le donne al lavoro,
dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino.
4.
Il presente articolo abroga l’art. 53, comma 2 - dal decimo periodo fino alla
fine del comma - del CCNL 29/11/2007.
Art. 67 Permessi orari retribuiti per motivi personali o
familiari
1.
Il personale ATA ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito
nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche
mediante autocertificazione.
2.
I permessi orari retribuiti del comma 1:
a)
non riducono le ferie;
b)
non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora;
c)
sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;
d)
non possono essere fruiti nella stessa giornata consecutivamente ad altre
tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla
contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori
prestazioni lavorative fruiti ad ore. Fanno eccezione i permessi di cui
all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e congedi
disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
e)
possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera
giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;
f)
sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi
giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
3.
Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione,
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le
indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
4.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
5.
Il presente articolo abroga l’art. 31 del CCNL 19/04/2018 che a sua volta ha
abrogato l’art. 15, comma 2 del CCNL del 29/11/2007.
Art. 68 Permessi e congedi previsti da particolari
disposizioni di legge
1.
I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei
tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima
mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore
mensili.
2.
Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione
dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al
comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui
intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di
ogni mese.
3.
In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata
nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre
l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il
permesso.
4.
Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri
permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge, con
particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo
osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584
come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5,
comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui
all’art. 4, comma 1, della legge 53 del 2000, fermo restando quanto previsto
per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva
quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007.
5.
Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei
permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui
intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di
comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle
24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio
dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
6.
Il presente articolo abroga l’art. 32 del CCNL 19/04/2018 che a sua volta ha
abrogato l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007.
Art. 69 Assenze
per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami
diagnostici
1.
Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su
base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno
scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di
lavoro.
2.
I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini
del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime
economico delle stesse.
3.
I permessi orari di cui al comma 1:
a)
sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie
di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché
con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i
permessi di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e i permessi e
congedi disciplinati dal d.lgs. n. 151 del 2001;
b)
non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio
prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.
4.
Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base
oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.
5.
I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente
per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella
giornata di assenza.
6.
Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico
accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista
dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza
per malattia.
7.
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8.
La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto
di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e
comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24
ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di
lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9.
L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante
attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la
prestazione.
10.
L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è
trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del
medico o della struttura.
11.
Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche,
l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità
lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata
mediante:
a)
attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto
previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le
modalità ordinariamente previste in tale ipotesi;
b)
attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo
le previsioni dei commi 9 e 10.
12.
Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno
organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o
delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente
applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata
mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b) dalla quale emerga
l’incapacità lavorativa.
13.
Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata
dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni
dei commi 9, 10 e 11.
14.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano
sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti
incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea,
del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti
comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I
lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale
certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei
commi 9, 10 e 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle
giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata
nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15.
Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma
1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei
permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei
riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la
disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti
dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.
16.
Il presente articolo abroga l’art. 33 del CCNL 19/04/2018.
Art. 70 Contratti a tempo determinato per il personale
ATA in servizio
(…)
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