La Corte d’Appello di Trieste con la sentenza depositata il 22 luglio
2015, conferma la sentenza emanata dal Tribunale di Udine il 24 aprile
2014 a seguito di un ricorso patrocinato dalla FLC CGIL Udine.
FlcCgil 17/08/2015
Il docente non idoneo al servizio ha diritto alla dispensa e non può essere obbligato a compiti diversi
Anche la Corte d’Appello di Trieste dà ragione alla docente che era
stata dichiarata inidonea al servizio ed aveva avanzato richiesta di
ottenere la dispensa per motivi di salute. Tale diritto viene
confermato! Così come l’inammissibilità dell’obbligo ad essere
utilizzata in compiti diversi, il cui rifiuto, da parte della docente
aveva attivato il suo licenziamento.
I fatti: la docente era stata dichiarata inabile al servizio ma idonea
ad altri compiti e pertanto l’amministrazione intendeva obbligarla a
prestare servizio in qualità di non docente. A fronte del rifiuto della
docente e alla sua richiesta di essere dispensata dal servizio (ai sensi
dell'art. 4.4 del DM 79/2011 che disciplina la ricollocazione del
personale dichiarato inidoneo nei ruoli ATA), il dirigente scolastico
dell’istituto presso cui la docente era titolare l’ha dichiarata
decaduta dall’impiego ritenendo che l’art. 7 comma 2 del DPR 171/2011
(ovvero il regolamento in materia di risoluzione del rapporto di lavoro
dei dipendenti pubblici inidonei) avesse cancellato la possibilità della
dispensa.
La Corte d’Appello invece ha ritenuto fondate le motivazioni prodotte
dal Tribunale di Udine, poiché è lo stesso DPR 171/2011 all’art. 7 comma
9 a prevedere l’applicabilità della disciplina previgente al personale
docente della scuola.
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