giovedì 16 aprile 2015

Elezioni Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il MIUR fissa le elezioni per il 28 aprile 2015 con l’Ordinanza Ministeriale 7/15 che contiene anche le indicazioni per i docenti utilizzati in altri compiti.



Il Consiglio Superiore è un organo consultivo con compiti di supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia d’Istruzione. Sostituisce il CNPI abolito dal Ministro Profumo nel 2013.
E' un organo collegiale nazionale di partecipazione democratica, composto da 36 membri, così ripartiti:
    15 rappresentanti del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale
    3 rappresentanti, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta
    15 rappresentanti, nominati dal Ministro come esponenti significativi del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, delle professioni e dell’industria (tre sono designati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e tre sono designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)
    3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Gli elettori potranno esprimere il voto per la componente di cui fanno parte.
Qui le liste per ordine di scuola.

Il numero delle preferenze esprimibili varia a seconda del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente:
- per la componente personale docente scuola infanzia: 1 preferenza
- per la componente personale docente scuola primaria: 4 preferenze
- per la componente personale docente scuola primo grado: 4 preferenze
- per la componente personale docente scuola secondo grado: 3 preferenze


LE REGOLE  PER I DOCENTI UTILIZZATI SONO ALL'ART. 10 della Ordinanza Ministeriale 7/15

Con la Nota prot. 3215 il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti in merito.
In particolare per gli inidonei, al comma DIRITTO DI VOTO, indica:
Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti partecipa all'elezione della componente elettiva del ruolo di appartenenza secondo quanto previsto più ampiamente dall'articolo 10 OM 7/2015. Il suddetto personale deve essere iscritto d'ufficio negli elenchi della scuola di titolarità, salvo che presenti domanda (anche nei prossimi giorni e comunque non oltre il settimo giorno antecedente alla data delle elezioni), a diversa commissione elettorale di istituto più comoda per l'esercizio del diritto di voto, che dovrebbe essere- in via preferenziale- quella dell'istituzione scolastica di attuale servizio se in essa è presente la componente elettiva di appartenenza.
Nel caso di personale che si avvale delle facoltà di cui all'articolo 10 OM 7/2015 la commissione elettorale dell'istituzione scolastica in cui tale persona effettivamente vota deve immediatamente comunicare tale evenienza alla commissione elettorale della scuola nei cui elenchi esso è inserito.


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