lunedì 2 febbraio 2015

Burnout: Incombenze medico-legali e rischi per il Dirigente Scolastico

Come procedere sicuri?
di Vittorio Lodolo D'Oria

Nell’elenco dei propri doveri il DS annovera una serie di incombenze medico-legali miranti a tutelare sia l’insieme dei lavoratori collettivamente, sia il singolo lavoratore individualmente.
Sono di seguito riportati, e commentati, rischi e doveri minimi spettanti al datore di lavoro che opera in ambiente scolastico, dove le maggiori insidie (patologie professionali) sono rappresentate dai disturbi psichiatrici e dalle neoplasie.



La tutela della salute dei docenti. Comprende: la conoscenza del rischio professionale nelle helping profession da parte del DS e dei docenti; l’informazione sui diritti e doveri del lavoratore nel concorrervi; l’attività di prevenzione; la gestione dei rischi da Stress Lavoro Correlato (SLC). Contestualmente il DS ha il dovere di tutelare l’incolumità del restante personale scolastico (colleghi e ATA) e dell’utenza (studenti e genitori).

Rapporto con il Medico Competente (se presente): spetta al medico competente (MC) stabilire l’idoneità specifica del lavoratore alla mansione. Il DS può chiedere al MC di sottoporre a visita medica il lavoratore in questione.

Rapporto col gruppo di lavoro (GdL) che stila il DVR nella parte riguardante la prevenzione e la sicurezza sul lavoro. Il DS ha il compito di monitorare da vicino e promuovere l’attività del GdL.

Riconoscere comportamenti anomali che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica per effettuare la richiesta di accertamento medico d’ufficio ai fini del riconoscimento di Inidoneità Psicofisica Permanente Assoluta (IPPA) o Relativa (IPPR). Si tratta del compito più difficile per il DS che non possiede competenze mediche, né psicologiche. Il solo sospetto di una eventuale inidoneità psicofisica deve indurre il DS stesso a richiedere l’accertamento medico d’ufficio (vedi punto successivo).

Richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico di Verifica (CMV). Compete all’amministrazione richiederlo ogni qualvolta vi è il sospetto che il lavoratore attraversi perduranti difficoltà a svolgere il proprio lavoro. La richiesta di AMU è discrezionale ma deve essere motivata e circostanziata. Può essere avviata indipendentemente dal numero di giorni di assenza per malattia del lavoratore e soprattutto non si deve assolutamente attendere l’esaurimento del periodo di comporto per richiederla.

Stesura della relazione ai sensi dell’art. 15 del DPR 461/01. Rappresenta il passaggio più importante nel corso dell’AMU. La relazione da inviare al Collegio Medico di Verifica (CMV) deve essere sintetica, esaustiva e documentata efficacemente (vedi punto successivo).

Selezione degli allegati alla relazione di cui sopra. Ciascun passaggio saliente della relazione deve essere documentato puntualmente (es: denunce, TSO, interventi della forza pubblica, certificati medici a disposizione, contestazioni, sanzioni, conflitti, trasferimenti etc), senza riportare al proprio interno giudizi, voci e testimonianze non verbalizzate.

Custodia ed uso appropriato dei dati sensibili sulla salute del lavoratore. L’amministrazione che fosse in possesso di certificati medici, o eventuali diagnosi del lavoratore, ha il dovere di trasmettere tutta la documentazione al Collegio Medico, affinché lo stesso entri in possesso di tutti gli elementi utili a formulare la corretta diagnosi ed adotti un provvedimento conseguente.

Istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a Richiesta del Lavoratore. Spetta all’amministrazione di appartenenza istruire la suddetta pratica. Lo stesso vale per l’istruttoria della pratica per l’eventuale ricorso del lavoratore alla CMO di II istanza.

Provvedimenti assunti da CMO, CMV e MC: applicazione e incombenze allo scadere dei termini. Spetta al DS attuare i provvedimenti adottati dai Collegi Medici, verificando che vengano applicati e rispettati. Per i provvedimenti “temporanei”, l’amministrazione deve peritarsi di richiedere una nuova visita medica prima della scadenza (è consigliabile chiederla con 3 mesi di anticipo).

Contatto diretto con CMV e CMO: trattasi di eventualità rare. Tuttavia possono esservi dei casi particolarmente gravi o complessi che è difficile rappresentare con la sola relazione accompagnata da allegati. Nulla impedisce al DS di chiedere un colloquio al presidente della CMV/CMO, avendo rispetto per la terzietà del ruolo svolto dal Collegio Medico nei confronti del lavoratore e del datore di lavoro.

Contatto con familiari e conoscenti del lavoratore (solo se richiesto dagli stessi). E’ una eventualità possibile anche se rara. Il DS ha il dovere di ricevere e ascoltare quello che gli astanti hanno da dire: il colloquio deve avvenire in presenza di un collaboratore ed essere verbalizzato. E’ di norma sconsigliato al DS cercare - di propria iniziativa - il contatto con i suddetti interlocutori, poiché si configurerebbe una violazione della privacy.

Contatto con Medico Curante del lavoratore (solo se richiesto dallo stesso medico). Anche in questa circostanza è sconsigliabile per il DS cercare un contatto col curante del lavoratore, poiché si configurerebbe una violazione della privacy. Al contrario il DS ha il dovere di ascoltare il medico del lavoratore che chiedesse un colloquio, avendo cura di effettuare lo stesso davanti a testimoni (collaboratore del DS) e verbalizzando l’incontro.

Risoluzione del contratto di lavoro o sospensione cautelare del lavoratore: i casi previsti dalla legge. Col nuovo regolamento emanato ai sensi del DPR 171 del 27.07.11, si può procedere alla risoluzione del contratto di lavoro di fronte al secondo rifiuto del lavoratore a sottoporsi ad AMU in CMV. Si può procedere inoltre alla sospensione cautelare dal servizio nei casi in cui si configuri il rischio per l’incolumità dell’utenza e/o del personale frequentante l’ambiente scolastico.

Visita fiscale in presenza di patologia psichiatrica. In caso di patologia psichiatrica il lavoratore può produrre un certificato, ad opera dello psichiatra ospedaliero, che lo esime – se necessario ai fini della guarigione – dall’osservare l’orario di reperibilità ai fini della visita del medico fiscale.

Denunce per presunto mobbing. E’ un rischio al quale difficilmente il DS può sottrarsi. Tuttavia un irreprensibile comportamento, la conoscenza delle norme e dei propri compiti medico-legali, nonché la rigorosa osservanza dei precedenti punti, concorrono a disinnescare la virulenza delle denunce destituite di ogni fondamento.

Richiesta intervento del 118 e/o della Forza Pubblica. A volte, di fronte a casi estremi, il dirigente deve essere risoluto nel richiedere l’intervento dei Carabinieri che a loro volta provvederanno ad attivare tutti i passaggi necessari per effettuare un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

Sanzionare o richiedere un’ispezione. Prima di irrogare una sanzione o richiedere l’invio di un’ispezione ministeriale, il dirigente ha il dovere di porsi il dubbio e chiedersi se il comportamento tenuto dal docente non sia dovuto a un malessere psicofisico piuttosto che a una reale volontà di disattendere ai propri compiti. Se il problema fosse relativo alla salute del lavoratore, andrebbe infatti richiesto un AMU e non certamente avviata una procedura sanzionatoria.

Trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale del docente. Trattasi di procedura assolutamente sconsigliabile nel rispetto della salute del docente e dei colleghi dirigenti. Il suddetto trasferimento è sempre utilizzato quando si hanno dei casi difficili da trattare. La casistica a disposizione mostra come si tratti di docenti psicotici dei quali liberarsi ad ogni costo. Il danno che consegue al trasferimento è doppio: da una parte non si offre al docente la possibilità di inquadrare il proprio problema psichico attraverso l’invio in AMU, dall’altra si scarica la “patata bollente” su un collega dirigente ignaro. Si consideri inoltre che la nuova destinazione rappresenta un fattore destabilizzante per la psiche del docente in difficoltà, con tutte le conseguenze del caso per il malcapitato e la giovane utenza.

Omissioni in atti d’ufficio. Si prospetta ogni volta che il dirigente deroga ai propri compiti per un qualsiasi motivo (timore per denunce di mobbing, ignoranza, incertezza, ignavia etc). In materia di usura psicofisica del docente, il caso più frequente è rappresentato dalla volontà del dirigente di ricorrere al Trasferimento per Incompatibilità Ambientale anziché procedere all’AMU nei confronti del lavoratore.

NB Il ricorso all’AMU da parte del DS è consentito solo se il lavoratore ha superato il periodo di prova. La qual cosa pone un serio problema, poiché viene meno per il DS lo strumento più efficace che ha a disposizione per la tutela della salute dei lavoratori.

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