sabato 10 maggio 2014

SENATO - Interrogazione Puglisi e risposta Miur

Il giorno 8 maggio il Sottosegretario Reggi ha risposto a un'interrogazione della Senatrice Puglisi concernente il presunto obbligo di domanda di visita medica, sostenuto da alcuni USP.



SENATO DELLA REPUBBLICA

Atto n. 3-00607 (con carattere d'urgenza)
Pubblicato il 8 gennaio 2014, nella seduta n. 161

PUGLISI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
le disposizioni in materia di personale scolastico contenute nell'art. 15, commi 4 e seguenti, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, hanno disciplinato lo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni;
a tal proposito, al comma 6, dispone che "Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015/2016, tale personale [inidoneo] può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche";
come ben si evince dalle note emanate dal Ministero (nota n. 13000 del 3 dicembre e nota n. 0013220 del 6 dicembre 2013) gli unici atti previsti sono quelli relativi alla presentazione del modulo A (nel caso in cui i docenti chiedano di non essere sottoposti nuovamente a visita, trasferimento) o B (se chiede di essere utilizzato per le iniziative di cui all'art. 7 del decreto-legge o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica);
ai docenti "idonei ad altri compiti" non è fatto obbligo alcuno di presentare istanze che non rientrino nelle prime due modalità, dunque tantomeno di dover presentare richiesta per essere sottoposto a visita, visto che ciò compete all'amministrazione e non al singolo;
i dirigenti possono inviare richiesta di visita per i docenti dopo il previsto termine di presentazione dei moduli A o B e non prima, non potendo già prevedere se il/la docente è interessato/a a presentare una delle due richieste;
i dirigenti scolastici e gli uffici scolastici territoriali devono unicamente ed esclusivamente limitarsi a recepire le indicazioni nazionali ed il dettato normativo generale senza innovare la materia o interpretarla in modo fuorviante;
il personale dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, così come previsto dalla nota n. 0013220 del 6 dicembre 2013 (di integrazione alla nota n. 13000 del 3 dicembre) è utilizzato, comunque, nelle mansioni attualmente previste dal contratto collettivo integrativo del 25 giugno 2008 e permane in utilizzo nell'attuale sede di servizio;
rilevato che:
continuano a pervenire all'interrogante segnalazioni in merito a veri e propri atti arbitrari ed illegittimi da parte di alcuni uffici scolastici territoriali o singoli dirigenti scolastici che interpretano in modo erroneo od addirittura innovano il dettato normativo come previsto dal decreto-legge n. 104 del 2013;
in particolare, alcune amministrazioni periferiche, come ad esempio l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo e gli uffici scolastici territoriali di Benevento e di Bologna, sostengono che sia necessario presentare o uno dei due modelli oppure una specifica istanza da parte del soggetto interessato a sottoporsi a visita; diversamente, in altre regioni, come la Toscana, la Campania, o l'Emilia-Romagna, non si fa menzione di tutto ciò e gli uffici scolastici regionali si limitano a dire che coloro che non presentano né il modulo A né il modulo B saranno sottoposti a visita medica, come previsto dal decreto-legge;
laddove gli uffici regionali sostengono l'obbligatorietà della presentazione dell'istanza si è in presenza di un'erronea interpretazione di quanto disposto del decreto;
tali atti illegittimi sono perpetrati ai danni dei docenti "idonei ad altri compiti" da parte di alcuni uffici scolastici regionali, di alcuni uffici scolastici territoriali e di alcuni solerti dirigenti scolastici, in relazione a presunti prescrittivi adempimenti cui dovrebbero sottoporsi i docenti inidonei;
in particolare, nelle richiamate note ministeriali non si sostiene che sia obbligatorio, per i docenti che non presenteranno le domande di cui ai moduli A e B, presentare istanza per essere sottoposti a visita medica collegiale entro le date più svariate, comprese tra il 13 e il 20 dicembre;
le citate interpretazioni o circolari locali comportano una costrizione o un'induzione forzata nei confronti del docente interessato inducendolo in errore e conseguentemente si vizia la volontà dello stesso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della confusione generata dagli uffici periferici del Ministero relativamente alla posizione del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre mansioni, e quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di porre rimedio a tale situazione;
se non ritenga di intervenire presso le amministrazioni scolastiche periferiche e i dirigenti scolastici che, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, hanno imposto illegittimamente ai docenti dichiarati inidonei di presentare istanza individuale per essere sottoposti a visita ovvero dichiarazione di utilizzazione in altri compiti, per far sì che gli stessi cessino dal porre in essere atti che inducono il personale interessato o viziano la volontà dello stesso;
come intenda intervenire affinché tutti gli uffici scolastici presenti sul territorio nazionale agiscano esclusivamente e nel pieno rispetto del dettato normativo del decreto-legge n. 104 del 2013;
quali iniziative intenda adottare per far sì che nei confronti dei docenti dichiarati temporaneamente permanentemente inidonei vengano adottate tutte le garanzie concernenti il trattamento dei dati personali.


244a SEDUTA PUBBLICA (Pomeridiana)
GIOVEDÌ 8 MAGGIO 2014
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.
Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00607 sullo stato giuridico del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo all'espletamento della funzione di docente, ma idoneo ad altre funzioni.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

REGGI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, in merito alla questione posta dalla senatrice Puglisi, faccio presente che in un primo momento non era pervenuta alla competente direzione generale del Ministero alcuna segnalazione scritta in merito alla difformità di applicazione, da parte di alcuni uffici scolastici periferici, della normativa in materia di personale scolastico dichiarato permanentemente inidoneo alla funzione di docente ma idoneo ad altri compiti.
Soltanto per le vie brevi si era venuti a conoscenza del fatto che alcune istituzioni scolastiche dell'Abruzzo avevano invitato i docenti inidonei a presentare istanza individuale per essere sottoposti a visita, potendosi valutare tale invito quale espressione della volontà di tali istituzioni di considerare obbligatoria la presentazione, da parte dei docenti inidonei, della domanda per essere sottoposti a visita medica collegiale.
Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, contattato dalla direzione generale, riferiva che, nel procedere alla ricognizione dei docenti inidonei per i quali fosse stata necessaria una nuova visita e al fine di instaurare preventivi contatti con la commissione medica di verifica di L'Aquila, gli interessati erano stati invitati a valutare quale opzione scegliere, tra quelle previste dalla citata normativa (nello specifico, essere inquadrati nei profili professionali di assistente amministrativo o di assistente tecnico, essere utilizzati anche per le iniziative di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, oppure presentare istanza individuale per essere nuovamente sottoposti a visita). Dunque, qualora i docenti non avessero optato per una delle due opzioni citate (compilando il modello A o quello B, all'uopo predisposti), sarebbero stati consapevoli di dover essere sottoposti a nuova visita medica.
A tal fine, la suddetta direzione generale chiariva con le scuole interessate, per le vie brevi, che, in assenza di una specifica istanza da parte del docente, sarebbe stata sufficiente la segnalazione del nominativo da parte della scuola stessa, senza alcuna costrizione nei confronti del personale scolastico. Successivamente, è pervenuto un atto di intimazione e diffida da parte dei COBAS (Comitati di base della scuola) con cui sono stati segnalati presunti atti arbitrari da parte di alcuni uffici degli ambiti periferici, nonché di alcuni dirigenti scolastici, in relazione ad un'asserita obbligatorietà per il personale dichiarato permanentemente inidoneo all'insegnamento di presentare domanda per essere sottoposto a nuova visita collegiale.
Ciò in difformità al dettato normativo previsto dal citato articolo 15, commi 4 e seguenti, del citato decreto-legge n. 104 del 2013 e alle relative note esplicative emanate dal Ministero in data 3 dicembre (nota n. 13000) e in data 6 dicembre (nota n. 13220).
La direzione generale del personale scolastico, con nota n. 1314 del 18 febbraio 2014 indirizzata ai direttori degli uffici scolastici regionali, ha ribadito che non sussiste alcun obbligo in capo al personale docente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, di presentare istanza al fine di essere sottoposto a nuova visita medica, compito, quest'ultimo, riservato all'amministrazione.
Con la stessa nota, sono stati sollecitati gli uffici scolastici regionali ad adottare ogni iniziativa utile al rispetto delle citate norme del decreto-legge n. 104 del 2013 e a comunicare alla stessa direzione gli eventuali provvedimenti difformi da tale dettato normativo e le conseguenti determinazioni al riguardo.

PUGLISI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta precisa, che dà riscontro alle segnalazioni che mi erano arrivate circa alcuni comportamenti e talune richieste indebite da parte di alcune amministrazioni scolastiche, in Abruzzo e anche in altre parti d'Italia. Si tratta di persone già provate dalla vita proprio per i problemi per i quali sono state dichiarate inidonee all'insegnamento, ma comunque idonee a svolgere altre mansioni importanti per le autonomie scolastiche. E poiché durante questa legislatura siamo riusciti a chiarire definitivamente l'importanza del lavoro che esse svolgono nelle scuole, mi sembra davvero ingiusto sottoporle a questo tipo di stress.
Voglio quindi ringraziare il Sottosegretario e l'amministrazione del MIUR per essersi resi immediatamente parte attiva nel chiarire, soprattutto agli uffici scolastici regionali e poi alle scuole, quale sia il comportamento cui il decreto n. 104 del 2013 richiede di ottemperare riguardo agli insegnanti dichiarati inidonei all'insegnamento, ma idonei a svolgere altri compiti.


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