mercoledì 19 marzo 2014

Cosa succede dopo le visite collegiali? 2

Altro illecito: l'USR Piemonte ha diffuso una circolare in cui si stabilisce la collocazione dei docenti confermati inidonei in malattia d'ufficio sino al provvedimento di utilizzazione.



Prot. n. 2173 Torino, 11/03/2014

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado del Piemonte
Loro sedi
Ai Dirigenti e ai Funzionari reggenti degli Uffici di Ambito Territoriale delle provincie del Piemonte
Loro sedi

OGGETTO: accertamenti inidoneità alla propria funzione del personale docente del comparto scuola presso le Commissioni Mediche di verifica del Ministero dell'Economia e delle finanze

Si fa seguito alla nota prot. 1696 del 26/2/2014 relativa all'oggetto.
L'art. 15 del decreto legge del 12/9/2013 n. 104, convertito nella legge 8/11/2013 n. 128 ha previsto, per il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione ma idoneo ad altri compiti, o il passaggio nei ruoli del personale ATA o l'utilizzo, nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale.
Di conseguenza si chiede a codeste Istituzioni di trasmettere con cortese sollecitudine, dopo l'avvenuta notifica all'interessato, il verbale della relativa visita svolta dalla Commissione Medica di verifica all'Ufficio Scolastico di Ambito Territoriale di riferimento, cui compete l'adozione del conseguente provvedimento.
Si precisa che, nelle more dell'adozione del predetto provvedimento, il personale deve essere collocato in malattia d'ufficio dalla data dell'avvenuta notifica del verbale sino al provvedimento stesso.
Inoltre, per garantire una maggiore completezza degli atti, si chiede di trasmettere copia della richiesta di visita per accertamento dell'inidoneità anche all'Ufficio di Ambito Territoriale della provincia di servizio del docente interessato, oltre che aII'U.S.R. per il Piemonte (come da nota U.S.R. prot. n. 1696 del 26/02/2014).
Si ribadisce che la nomina del rappresentante dell'U.S.R. non è prevista né per le visite collegiali finalizzate alla pensione di inabilità di cui alla legge 335/1995 né per quelle di dispensa per inidoneità fisica ai sensi della legge 274/19~91 (c.f. r. la succitata nota prot. n. 1696 del 26/02/2014).
Nei casi di inidoneità e/o inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e/o a qualsiasi attività lavorativa, invece, le SS.LL. provvederanno ad emettere il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Si confida nella consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti

ILDIRIGENTE
Antonio CATANIA


USR - Ufficio l° "Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale. Gestione del personale della scuola"
Rif.:Guido Mallamaci
tel. 011 5163618 fax 011 5163653 e-mail guido.mallamaci@istruzione.it
www.piemonte.istruzione.it
Corso Vittorio Emanuele Il, 70 - 10121 Torino

1 commento:

  1. LETTERA CONBS AI SINDACATI:

    Altro illecito: l'USR Piemonte ha diffuso una circolare in cui si stabilisce la collocazione dei docenti confermati inidonei in malattia d'ufficio sino al provvedimento di utilizzazione.
    La malattia d'ufficio si adotta per evitare che un dipendente lavori fuori dal contratto. Ma in questo caso si tratta solo di accertamenti di routine che comportano continuità di servizio: infatti nel caso non si scelga il passaggio nel ruolo ATA nessun provvedimento deve essere emesso.
    Facciamo notare che, trattandosi di personale malato -quindi soggetto ad assenze- la malattia d'ufficio (peraltro senza un termine temporale) può incidere sullo stipendio.

    Coordinamento nazionale bibliotecari scolastici

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